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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 01 febbraio 2011


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3493 del 30 dicembre 2010

D.Lgs. 387/2003 - R.D. 1775/1933. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale a 100 kW. Aggiornamento delle disposizioni procedurali in attuazione al D.M. 10.9.2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Nella G.U. n. 219 del 18.09.2010 sono state pubblicate le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali gli impianti idroelettrici, allegate al D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010, previste dal D.Lgs. 387/2003.

Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida (3.10.2010). Trascorso inutilmente detto termine, le Linee Guida si applicano ai procedimenti in corso. Si tratta, ora, di aggiornare le vigenti disposizioni regionali.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Gli impianti idroelettrici costituiscono una particolare tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che, tramite apparecchiature idrauliche, trasformano l'energia potenziale gravitazionale di un salto d'acqua in energia elettrica e, come tali, comprendono anche una derivazione d'acqua pubblica.

Per tale ragione, le procedure finalizzate all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto devono tenere conto anche delle disposizioni del R.D. 1775/1933 "T.U. sulle acque pubbliche", oltre alla normativa specifica per gli impianti idroelettrici, di cui al D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

In particolare, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale a 100 kW la competenza del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è regionale, mentre per gli impianti con capacità di generazione inferiore, la competenza è comunale.

Per tali impianti sono state fissate direttive e procedure per definire un percorso istruttorio unitario e organico facente capo a una conferenza di servizi, che potesse soddisfare i principi stabiliti dal predetto decreto legislativo, portando al rilascio dell'autorizzazione finale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto contestualmente al rilascio della necessaria concessione di derivazione d'acqua pubblica, con l'intento di unificare, per quanto possibile, i percorsi amministrativi, in particolare nel caso di presenza di vincoli ambientali e paesaggistici.

In precedenza la Giunta regionale aveva disciplinato la materia mediante le deliberazioni 1000/2004, 2204/2008, 4070/2008, 1610/2009, 1192/2009, 2834/2009, 453/2010 e 1664/2010. Di riferimento, anche le modifiche intervenute in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con la DGR 308/2009 e la DGR 327/2009.

Sono state pubblicate nella G.U. n. 219 del 18.09.2010 le Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali gli impianti idroelettrici, allegate al D.M. Sviluppo Economico del 10.9.2010, previste dal D.Lgs. 387/2003.

Le Linee Guida si applicano alle procedure di costruzione ed esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi.

In attuazione dell'art. 12, comma 3, del citato D.Lgs. 387/2003, la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti a fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica (che se necessario costituisce variante allo strumento urbanistico) rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, a seguito di un procedimento unico, di cui al comma 4 del medesimo art. 12.

Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle Linee Guida (3.10.2010). Trascorso inutilmente detto termine, le suddette Linee Guida si applicano ai procedimenti in corso.

In attuazione al D.M. 10.9.2010, sono state, pertanto, predisposte le allegate disposizioni (Allegato A), che costituiscono parte integrante al presente provvedimento, riguardanti l'aggiornamento delle procedure regionali in vigore per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici e, conseguentemente, per il rilascio della connessa concessione di derivazione di acqua pubblica.

Si evidenzia che le procedure per il rilascio della necessaria concessione di derivazione d'acqua sono disciplinate dal R.D. 1775/1933 e s.m.i., richiedono un particolare ed esclusivo iter (pubblicazioni, esame eventuali osservazioni, opposizioni o domande in concorrenza con visita dei luoghi, ecc.) difficilmente coordinabile con le procedure previste per l'autorizzazione unica, disciplinata dal D.M. 10.9.2010.

Si ritiene, pertanto, che il rilascio della concessione di derivazione d'acqua non possa rientrare per intero nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto dovendosi ricorrere a procedure sostanzialmente separate.

In seguito alla recente riorganizzazione degli uffici regionali, si rende necessario, inoltre, modificare quanto stabilito in particolare con DGR 1609/2009, in merito alla composizione della Commissione tecnica che valuta le domande in concorrenza, all'interno della procedura per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua.

Resta valido quant'altro disposto dai provvedimenti regionali richiamati nelle premesse, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, riservandosi di unificare con successivo provvedimento le disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva comunitaria 2001/77/CE;

VISTI il R.D. 1775/1933, il D.Lgs. 387/2003, il D.Lgs. 42/2004, il D.Lgs. 152/2006 e il D.M. 10.9.2010;

VISTE le proprie deliberazioni 1000/2004, 2204/2008, 4070/2008, 308/2009, 327/2009, 411/2009, 1192/2009, 1609/2009, 1610/2009, 2834/2009, 1609/2009, 453/2010 e 1664/2010;]

delibera

1. di approvare, per quanto riportato nelle premesse, le allegate disposizioni (Allegato A), che costituiscono parte integrante al presente provvedimento, riguardanti l'aggiornamento delle procedure regionali per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici (D.Lgs. 387/2003) e per il rilascio della connessa concessione di derivazione di acqua pubblica (R.D. 1775/1933), in attuazione al D.M. Svilippo Economico 10.9.2010;

2. di stabilire che resta valido quant'altro disposto dai provvedimenti regionali richiamati nelle premesse, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, riservandosi di unificare con successivo provvedimento le disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.


(seguono allegati)

3493_AllegatoA_230106.pdf

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