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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 25 gennaio 2011


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3552 del 30 dicembre 2010

L.R. n° 22/02 art. 7. Definizione e coordinamento dei procedimenti autorizzativi correlati alla realizzazione di strutture private che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera a ciclo continuativo per anziani non autosufficienti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Disposizioni per la revisione dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio sanitarie private destinate ad ospitare i centri servizi per anziani non autosufficienti.

Il Relatore, Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto di seguito riportato.

L'art. 7 della L.R. n. 22/2002 disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera.

Nello specifico ai comma 1 lettera b ed al comma 2 del suddetto articolo, si dispone che, qualora la struttura non appartenga alla Regione o ad ente o azienda da essa dipendente o finanziata, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione spetta al Comune in cui la medesima avrà sede, previo parere della Direzione regionale competente che attesti la conformità dell'opera alla programmazione locale e regionale.

La D.G.R.V. n. 2067 del 03.07.2007 avente ad oggetto "L.R. 16 agosto 2002 n. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007, delineava modalità e termini in base ai quali i soggetti interessati alla realizzazione di centri servizi per anziani, ed i comuni competenti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli stessi, devono presentare istanza alla Regione per il rilascio del parere di conformità dell'intervento alla programmazione socio sanitaria regionale.

Il parere regionale, che è obbligatorio e vincolante, si fonda, da un lato, sulla verifica della conformità del progetto agli standard tecnici previsti per la specifica tipologia di strutture e, dall'altro, sulla verifica della conformità dell'opera alla programmazione regionale.

Acquisito il parere regionale, il Comune nel cui ambito territoriale verrà realizzata la struttura potrà emettere il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione.

La procedura autorizzativa dianzi sinteticamente illustrata, trova origine normativa nel disposto di cui al D.Lgs. n. 502/1992, che all'art. 8-ter, comma V lettera a, assegna alle Regioni il compito di determinare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e, all'art. 8 ter, comma V lettera b, assegna alle medesime il compito di individuare gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture socio sanitarie nonché di "definire idonee procedure atte a selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati alla loro realizzazione".

In attuazione del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., la Regione con D.G.R. n. 751/2000 approvava il documento di direttive programmatiche e di governo in ordine alla dotazione e localizzazione di posti letto di residenzialità extraospedaliera comportanti assistenza sanitaria.

Il legislatore regionale, ha però lasciato inattuato il disposto di cui all'art. 8 ter V° comma, punto b) del D.Lgs. n. 502/1992, risultando ad oggi non ancora disciplinate le procedure atte a selezionare i soggetti privati interessati alla realizzazione di strutture assistenziali.

Nella prima fase attuativa della programmazione socio sanitaria regionale relativa al settore degli anziani non autosufficienti, avviata con la DGRV 751/00, si è sostanzialmente riscontrato un equilibrio nel rapporto tra il fabbisogno e l'offerta assistenziale.

L'evolversi delle domande di strutture per anziani, correlate al progressivo e costante invecchiamento della popolazione, e il processo di riequilibrio territoriale avviato con la sopraccitata D.G.R. n. 751/2000, orientato al potenziamento delle aree caratterizzate dall'assenza o insufficienza di centri servizi per anziani non autosufficienti, ha di fatto determinato un progressivo divario nel rapporto tra il bisogno e l'offerta assistenziale.

Lo squilibrio di cui sopra è stato fortemente condizionato anche dalle seguenti circostanze:

-       l'impegnativa di residenzialità che la Regione rilascia ai propri cittadini per l'accesso alle prestazioni rese nei Centri di Servizi del territorio regionale accreditati non viene assegnata alle strutture ospitanti ma al cittadino utente (D.G.R.V. n. 464/06 e D.G.R.V. n. 457/07);

-       l'insufficienza delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione per far fronte alle impegnative che, in ragione dei vincoli di bilancio, possono non risultare sufficienti a soddisfare adeguatamente il crescente fabbisogno di residenzialità.

Può verificarsi che una nuova struttura privata realizzata in un bacino riconosciuto carente, con una dotazione di posti letto sostanzialmente conforme con la programmazione regionale, di fatto non abbia la garanzia dell'assegnazione della "quota" regionale; tale circostanza, oltre a comportare fattori di criticità nel territorio, dà origine a problematiche gestionali per gli imprenditori privati che hanno investito risorse nel settore.

Il processo autorizzativo, relativo alla costruzione di nuove strutture assistenziali, trova infatti un ulteriore elemento di problematicità nell'accreditamento delle strutture.

Sia la L.R. n. 22/2002, all'art. 15, che il D.Lgs. n. 502/1992 all'art. 8 quater, 2° comma, definiscono che le autorizzazioni e l'accreditamento non costituiscono, per l'ente pubblico, un vincolo a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate, al di fuori di quanto previsto dall'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e cioè dell'ipotesi della stipula di "Accordi Contrattuali" con i singoli soggetti interessati.

La normativa citata non valuta compiutamente la situazione della realizzazione di nuove strutture; in tali casi il capitale necessario per l'investimento non garantisce, nel breve periodo, il rientro degli oneri necessari agli imprenditori per l'avviamento, il sostentamento dei servizi e i costi del personale dipendente, in considerazione del fatto che le impegnative di residenzialità, come già sopra evidenziato sono assegnate ai singoli cittadini utenti e non alle strutture.

Si manifesta quindi la necessità di individuare dei criteri utili a selezionare i soggetti interessati alla realizzazione di nuove strutture assistenziali per anziani, evidenziando con chiarezza che la modalità con cui verrà assegnata l'impegnativa di residenzialità non può superare le disponibilità finanziarie che la Regione mette a disposizione di ciascun ambito territoriale che risulta correlato al bacino d'utenza delle Unità socio sanitarie locali.

Pertanto al fine di delineare un contesto di maggior chiarezza operativa rispetto alle problematiche sopra illustrate, si ritiene opportuno procedere alla revisione ed al coordinamento degli atti amministrativi relativi ai procedimenti autorizzativi di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) della L.R. n. 22/02.

A tal scopo, in considerazione della complessità della materia nonché della progressiva evoluzione dei bisogni, si propone la nomina di un gruppo di lavoro coordinato dal Segretario Regionale per la Sanità e dal Commissario per la Non Autosufficienza, composto dai rappresentanti delle Direzioni Regionali competenti per materia e dell'A.R.S.S., per predisporre un documento tecnico volto ad analizzare i fattori di criticità e ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse che si prevede verranno destinate nel bilancio preventivo 2011 al soddisfacimento dei bisogni assistenziali.

Per le finalità di cui sopra si ritiene opportuno sospendere, per sei mesi, i procedimenti amministrativi (compresi quelli attualmente in istruttoria) relativi al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture private destinate a Centri servizi per anziani non autosufficienti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 502/1992 s.m.i.;

Vista la L.R. 22/02;

Richiamate le DD.G.R.V. n. 751/2000, n. 464/2006, n. 84/2007, n. 457/2007 3 n. 2067/2007,]

delibera

  1. Di incaricare per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento il Segretario Regionale per la Sanità di provvedere con proprio decreto alla nomina di un gruppo di lavoro, che sarà coordinato dallo stesso Segretario e dal Commissario per la Non Autosufficienza e composto dai rappresentanti delle Direzioni Regionali competenti e dell'A.R.S.S., al fine di permettere la revisione e il coordinamento delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture private destinate ad ospitare i Centri Servizi per anziani non autosufficienti;
  2. di sospendere per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento i procedimenti (compresi quelli in itinere) relativi al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture private destinate a Centri Servizi per anziani non autosufficienti, di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) della L.R. n. 22/02.


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