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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 18 gennaio 2011


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3315 del 21 dicembre 2010

Protezione Civile:"Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile. Proroga dei termini per la standardizzazione dei piani di emergenza di protezione civile. Rivisitazione delle linee guida "Release 2011". Definizione dei contenuti e delle scadenze per i Piani Provinciali di Protezione Civile.

Note per la trasparenza:

Aggiornamento linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli Enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile. Art. 104 della LR 11/2001

L'assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 11/2001 attribuisce alla Regione il compito di approvare linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli Enti Locali, dei rispettivi piani di protezione civile; strumenti necessari per la gestione, in fase di emergenza, di situazioni calamitose che possano colpire il territorio regionale.

Con Deliberazioni n. 144/2002 e n. 573/2003 la Giunta Regionale ha già emanato le prime linee guida relative alla redazione dei Piani comunali e provinciali in materia di protezione civile.

Sulla base di tali linee guida sono stati redatti la maggior parte dei Piani Comunali d'emergenza sottoposti alla validazione da parte delle Amministrazioni provinciali, ai sensi della citata Legge Regionale 11/2001.

Proprio l'esame dei suddetti Piani presso le Commissioni Provinciali ha evidenziato la necessità di integrare le Linee guida già emanate, sia al fine di tener conto dell'evoluzione tecnologica avvenuta nel settore della protezione civile e più in generale dei sistemi informativi territoriali, sia per rendere più omogenei i dati, al fine di garantire uno scambio delle informazioni più efficiente ed efficace tra le diverse componenti del Sistema Regionale di Protezione civile nelle diverse situazioni di emergenza.

A tale scopo con Delibera della Giunta Regionale n. 1575 del 17 giugno 2008 sono state approvate le "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile" con l'intenzione di incentivare:

  • la realizzazione dei piani con l'utilizzo di software GIS;
  • la standardizzazione degli elementi da censire, delle simbologie, dei tematismi, delle grafie, al fine di uniformare i contenuti dei piani comunali di emergenza e garantire, di conseguenza, uno scambio efficace ed efficiente tra le componenti del Sistema Regionale di Protezione Civile, durante le fasi di emergenza.

La stessa DGR n. 1575/2008 stabiliva che alle "nuove" linee guida dovevano adeguarsi i Piani Comunali di protezione civile entro l'1/1/2010, termini successivamente prorogati di un anno con DGR 3981/2009.

I piani comunali fino ad oggi redatti, nella maggior parte dei casi, rispondono ai requisiti delle precedenti linee guida definite con la DGR 573/2003.

Infatti, la complessità del lavoro richiesto per la definizione del relativo Piano, le elaborate procedure di validazione da parte di ciascuna Provincia in ragione dell'elevato numero di comuni e delle numerose attività istituzionali, nonché, la mancanza di adeguate risorse tecniche da parte dei Comuni, hanno impedito a molte Amministrazioni di rispettare le attività e la tempistica definita con DGR 1575/08 e come prorogata con DGR 3981/09.

Si segnala altresì che nel corso dell'anno 2009 l'elaborazione di alcuni piani comunali di protezione civile sono passati alle competenze delle relative Provincie ai sensi della DGR 768/07. Anche tali piani comunali devono essere redatti secondo le linee guida definite con DGR 1575/2008, rispettando il termine dell'1/1/2011, come prorogato con DGR 3981/2009.

Data, quindi, l'impegnativa elaborazione dei nuovi piani di protezione civile, molti Comuni e le stesse Province, durante i frequenti tavoli tecnici, hanno presentato richieste per un'ulteriore proroga della scadenza definita dalla DGR 1575/08 e già prorogata con DGR 3981/2009.

Alla luce di quanto esposto, con il presente provvedimento, si ritiene necessario assegnare quindi alle Amministrazioni Comunali e Provinciali del Veneto, incaricate della redazione dei piani di emergenza secondo le linee guida definite con DGR 1575/08, un'ulteriore proroga di 6 mesi alla scadenza fissata con ultima DGR 3981/2009.

Conseguentemente, entro il 30/06/2011, i Comuni dovranno depositare, con nota formale, presso la competente Provincia per la relativa validazione, ai sensi dell'art. 107 comma b) della LR 11/01, il piano di protezione civile, adottato in Giunta Comunale ed aggiornato secondo le linee guida definite con DGR 1575/08.

La successiva validazione dei piani comunali di protezione civile, da parte del Comitato Tecnico appositamente costituito all'interno di ciascuna Provincia, dovrà essere effettuata entro i successivi 6 mesi dal deposito del piano comunale stesso. Alla validazione da parte del suddetto Comitato, ed entro i medesimi termini, dovranno essere sottoposti anche quei piani comunali della cui elaborazione è stata incaricata la Provincia ai sensi della DGR 768/08 citata.

Nel caso in cui sia i Comuni che le Provincie non provvedessero alle attività di competenza per la definizione dei Piani di emergenza entro le scadenze suddette, sia le Amministrazioni Provinciali che Comunali non potranno accedere all'assegnazione di contributi per il Sistema di Protezione Civile fino alla data di validazione dei piani medesimi.

Nell'ambito dei tavoli tecnici con le Province è emersa altresì la necessità di ridefinire le procedure di approvazione dei piani di emergenza di protezione civile.

In particolare si ritiene che un piano comunale di protezione civile per diventare operativo dovrà seguire il seguente iter:

  • essere adottato dalla Giunta Comunale e quindi inviato alla competente Provincia per la validazione;
  • essere validato dal Comitato tecnico provinciale. Tale Comitato potrà richiedere delle integrazioni, una sola volta, con sospensione dell'atto di validazione. La trasmissione delle integrazioni da parte del Comune dovrà essere effettuata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta formale del Comitato medesimo;
  • essere approvato definitivamente in Consiglio Comunale dopo l'avvenuta validazione da parte del competente Comitato Provinciale.

Il suddetto iter di definizione del piano, andrà perseguito ogni qualvolta si presentasse la necessità di integrazioni sostanziali che incidono sull'assetto del territorio.

Tale procedura sarà adottata a partire dai prossimi piani di emergenza che verranno redatti secondo le "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile - Release 2011"(Allegato A).

Le suddette linee (allegato A), come richiesto da parte di molte Amministrazioni,rappresentano un aggiornamento e rimodulazione delle precedenti linee guida approvate con DGR 1575/08. In particolare, al fine di facilitare il lavoro delle Amministrazioni comunali, di tutti gli elementi che componevano le precedenti linee guida, sono stati individuati dei campi prioritari, la cui compilazione è obbligatoria, e dei campi non prioritari.

Altresì, nelle "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile - Release 2011"sono stati introdotti e specificati, oltre agli attributi ritenuti non prioritari all'interno di ogni scheda, i seguenti elementi:

  • Aggiunta della Classe p0104051_StruttureStrategicheSpecifiche: Caserme dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, ecc.
  • Aggiunta della Classe p0105131_DistributoriCarburante: Distributori di carburante al dettaglio e depositi dove è possibile effettuare l'approvvigionamento di carburante;
  • Modificato alcuni attributi di dettaglio meglio specificati nel file "Aggiornamenti" pubblicato nel sito della Regione Veneto;

Si precisa che, il distinguo introdotto per i campi ritenuti non prioritari all'interno di ogni scheda, non comporta la loro esclusione dalla redazione di un Piano Comunale. Le linee guida suddette, infatti, sono nate con l'intento di stabilire solo i contenuti minimi essenziali di un Piano di Protezione Civile. Così tali campi obbligatori potranno non essere presenti per la prima scadenza, prevista per il 30 giugno 2011, ma, invece, dovranno essere assolutamente compilati per la seconda scadenza prevista per il 30 giugno 2012.

In questa nuova fase di transizione si ridefiniscono anche le tempistiche di aggiornamento dei piani redatti e validati. In particolare sono stabilite:

  • una verifica semestrale del piano, che accerta ed attesta la validità e l'efficacia delle procedure contenute, come previsto nelle linee guida emanate con DGR 573/2003;
  • una revisione completa del piano ogni 2 anni, al fine di verificare che non siano subentrate variazioni di rilievo nell'assetto del territorio.

Qualsiasi modifica e/o integrazione necessaria ai Piani a seguito delle suddette verifiche, dovrà seguire l'iter approvativo più sopra descritto, nonchè essere comunicato alla Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità di Progetto Protezione Civile della Regione del Veneto.

Ai Comuni che non si attiveranno o non concluderanno il suddetto iter di verifica del proprio piano di Protezione Civile nei termini predetti, non saranno assegnati o erogati ulteriori contributi per il Sistema di Protezione Civile fino alla data di effettiva approvazione del piano stesso.

Per le medesime motivazioni esposte in premessa in relazione ai piani comunali si ritiene necessario pervenire alla standardizzazione informatica anche dei Piani Provinciali di emergenza entro il 31/12/2011

Pertanto le "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile - Release 2011"(Allegato A)dovranno essere utilizzate anche per la redazione dei piani provinciali. Ciò risulta possibile in quanto le suddette linee guida sono strutturate in relazione alla modalità di esplicazione del dato, in modo che possono essere applicabili alla pianificazione di emergenza di qualsiasi ente gerarchico territoriale; per contro, invece, le scelte di quali elementi censire e quali omettere devono essere legate agli studi preliminari che il redattore deve compiere in base alle specifiche esigenze di protezione civile di ogni realtà comunale, provinciale o regionale.

Infatti le suddette linee guida specificano il modo in cui deve essere esplicitato il dato sotto l'aspetto della nomenclatura, del formato, della tipologia e degli attributi di dettaglio; la scelta di inserire o meno un dato rimane comunque ancorato alla valutazione e agli studi da parte del tecnico redattore del piano, sia esso comunale o provinciale. Così, ad esempio, un'area di emergenza è specificata, con le suddette linee guida, nella tipologia di sottofondo, nella superficie, nella proprietà, nel colore, nel riempimento e nella simbologia identificativa, mentre la scelta dell'area da censire o da omettere all'interno del territorio di competenza, dipende dalle valutazioni dell'amministrazione e/o del tecnico redattore del piano, effettuata sulla base delle specifiche esigenze di protezione civile, in relazione al proprio ambito territoriale.

Questo vale per tutti gli elementi da censire richiamati nelle linee guida in argomento.

L'elaborazione dei Piani Provinciali di emergenza permetterà di definire il Piano regionale di emergenza,come stabilito dall'art. 104, comma 2, lettera c, della LR 11/01. Tale articolo, infatti, stabilisce che la Giunta Regionale approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali, il piano regionale di emergenza, di cui all'art. 2, co. 2, lett. b), della legge regionale n.58/84 e successive modifiche ed integrazioni, contenete le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza.

Si sottolinea, altresì, che il medesimo articolo di legge stabilisce che le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo, contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile, costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale.

Analogamente alle procedure definite per i Piani comunali, una volta redatto, il Piano Provinciale di emergenza dovrà seguire il seguente iter per la sua completa definizione:

  • essere adottato dalla Giunta Provinciale;
  • trasmesso alla Regione Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità di Progetto Protezione Civile - entro il 31/12/2011, che eseguirà la relativa istruttoria al fine di sottoporlo alla validazione del Comitato Regionale di Protezione Civile. Tale Comitato potrà richiedere delle integrazioni una sola volta, con sospensione dell'atto di validazione. La trasmissione delle relative integrazioni da parte delle Provincie dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla richiesta formale del Comitato medesimo;
  • approvato in Consiglio Provinciale.

Il Comitato Regionale di Protezione Civile, deputato alla validazione dei Piani Provinciali, verrà nominato entro il 30/06/2011 con Decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità e i criteri definiti dall'art 6 bis, comma 5, della LR 58/84 e smi.

Tale Comitato Regionale dovrà validare i Piani Provinciali entro un anno dalla data di deposito e quindi entro il termine del 30 giugno 2012.

Anche i Piani Provinciali dovranno seguire le tempistiche di aggiornamento previste per i Piani Comunali come sopra descritte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. n. 225/92;

VISTO il D.Lgs. n. 112/98;

VistA la LR 58/84 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR 11/01;

VISTE le proprie Deliberazioni: n. 573/03, di approvazione dello "Schema di predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile" , n. 1575/2008 di approvazione delle "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile" e n. 3981/2009 di proroga dei termini per la standardizzazione dei piani di emergenza di protezione civile.

delibera

1)      di approvare le "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile - Release 2011" (allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente le "linee guida" emanate con la DGR 1575/2008 in quanto già contenute in esse;

2)      di assegnare una proroga di ulteriori sei mesi, ossia fino al 30/06/2011, per il deposito dei Piani Comunali di Protezione Civile presso le Provincie per la relativa validazione;

3)      di stabilire che le Provincie competenti dovranno validare, ai sensi dell'art. 107 comma b) della LR 11/01, i piani Comunali di Protezione Civile, presentati entro le scadenze di cui al punto precedente, nei successivi 6 mesi dalla data del deposito del piano comunale stesso;

4)      di stabilire che un piano Comunale di Protezione Civile diventa efficace, ferme restando le competenze specifiche del Sindaco quale autorità di protezione civile in caso di emergenza, dopo la conclusione del seguente iter: adozione in Giunta Comunale, validazione presso il Comitato Provinciale competente e approvazione in Consiglio Comunale;

5)      di disporre che l'attività di validazione, delle competenti Provincie, può essere sospesa una sola volta per richiedere le integrazioni ritenute necessarie. Tali documentazioni devono pervenire dal Comune entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta formale del Comitato Provinciale competente;

6)      di disporre che i piani comunali depositati con note formali presso le Provincie competenti per le relativa validazioni, siano redatti almeno con le parti individuate come prioritarie, secondo quanto definito nell'allegato A;

7)      di stabilire che gli elementi individuati come non prioritari, come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento, siano inseriti nei piani comunali entro e non oltre la data del 30/06/2012;

8)      di stabilire che anche i piani di emergenza delle Amministrazioni Provinciali devono essere redatti entro il termine del 31/12/2011, secondo le "Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di protezione civile - Release 2011", di cui all'allegato A;

9)      di stabilire che un piano Provinciale di emergenza diventa efficace, ferme restando le competenze specifiche delle autorità di protezione civile in caso di emergenza, dopo la conclusione del seguente iter: adozione in Giunta Provinciale, validazione presso il Comitato Regionale di Protezione Civile, e approvazione in Consiglio Provinciale;

10)   di stabilire che il Comitato Regionale di Protezione Civile, composto secondo quanto indicato dall'art 6 bis della LR 58/84 e smi, a cui la LR 11/01 rinvia, verrà nominato entro il 30/06/2011 con Decreto del Presidente, secondo quanto stabilito dall'art 6 bis, comma 5, della LR 58/84 e smi;

11)   di disporre che il Comitato Regionale di Protezione Civile avrà il compito di validare i Piani di emergenza Provinciali entro un anno dalla data del loro deposito presso la Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità di Progetto Protezione Civile della Regione del Veneto;

12)   di disporre che le eventuali richieste di integrazioni da parte del Comitato Regionale di Protezione Civile alle Provincie, potranno essere presentate una sola volta, con sospensione della validazione, ed evase dalle Provincie stesse entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della richiesta formale del Comitato;

13)   di stabilire che gli elementi individuati come non prioritari, come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento, siano inseriti nei piani provinciali entro e non oltre la data del 30/12/2012;

14)   di stabilire le seguenti tempistiche di aggiornamento e revisione per i piani di emergenza provinciali e comunali:

  • una verifica semestrale che accerti ed attesti la validità e l'efficacia delle procedure, come previsto nelle linee guida emanate con DGR n. 144/2002 e n. 573/2003;
  • una revisione completa del piano ogni 2 anni, al fine di verificare che non siano subentrate variazioni di rilievo nell'assetto del territorio.

15)   di stabilire che gli aggiornamenti necessari ai Piani Comunali e Provinciali, a seguito delle verifiche effettuate di cui al punto 14, dovranno seguire l'iter approvativo definito ai punti 4 e 9, nonché essere comunicate alla Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità di Progetto Protezione Civile della Regione del Veneto.

16)   di disporre che le Amministrazioni Comunali e Provinciali che non si attiveranno o non concluderanno l'iter per la redazione dei piani di emergenza entro le date stabilite nel presente provvedimento, non saranno beneficiari di contributi per il Sistema di Protezione Civile fino alla data di effettiva approvazione del piano medesimo;

17)   di disporre che la Segreteria Regionale per l'Ambiente, per il tramite dell'Unità di Progetto Protezione Civile, è incaricata degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento.


(seguono allegati)

3315_AllegatoA_229814.pdf

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