Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 31 dicembre 2010


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3252 del 21 dicembre 2010

Art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 26.10.2007 n. 30 e successive modificazioni. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dei Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale e dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane. Anno 2010. Deliberazione della Giunta Regionale n. 113/CR del 14 Ottobre 2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il provvedimento, nel prendere atto e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla prima Commissione Consiliare in data 22 Novembre 2010, individua i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni individuati dalla L.R. 30/2007, art. 2, c. 1, lett. b). I contributi sono finalizzati a finanziare spese di investimento per l'esercizio di funzioni comunali volte al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 30 del 26.10.2007, così come integrato dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale n. 1 del 27.02.2008, prevede che la Regione del Veneto promuova interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto orientale, nonché dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Con deliberazione n. 4564 del 28 dicembre 2007 la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della suddetta legge regionale n. 30/2007, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, limitatamente, in fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, ai Comuni del Veneto orientale confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia (ovvero i Comuni di: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto), rinviando a successivo provvedimento la definizione della disciplina regolamentare relativa all'assegnazione del fondo prevista per l'anno 2009.

Con deliberazione n. 1835 dell'1 luglio 2008 la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, così come integrato dall'articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 (legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2008), e articolo 3 legge regionale n. 30/2007, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti a favore dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane (ovvero i Comuni di: Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Portobuffolè).

Con deliberazione n. 2913 del 29 settembre 2009, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ha approvato, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1), lettera b) della legge regionale n. 30/2007 e successive modificazioni, per l'anno 2009, a favore dei Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, sempre della legge regionale n. 30/2007, così come integrato dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2008). Nella sostanza, con questo provvedimento, i soggetti destinatari dei contributi sono tutti i Comuni del Veneto Orientale indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 nonché tutti i Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, che confinano con la Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Trattasi ora di stabilire, con il presente provvedimento, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione per l'anno 2010, dei contributi a favore dei Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, così come integrato dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1. Come avvenuto per l'anno 2009, sono n. 24 i Comuni interessati dalla suddetta normativa, e cioè tutti i Comuni del Veneto Orientale indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, nonché tutti i Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti che confinano con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Merita innanzitutto evidenziare, che le risorse stanziate nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 (capitolo di spesa n. 101024 - upb U0007) sono quantificate in euro 1.000.000,00, nettamente inferiori rispetto al Bilancio 2009 che stanziava euro 2.000.000,00.

1 SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I Comuni destinatari del contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30, così come modificato dall'art. 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 sono:

a) i Comuni ubicati nell'area del Veneto Orientale così come individuata dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale".

Risultano, pertanto, interessati i seguenti Comuni:

Annone Veneto (VE), Caorle (VE), Ceggia (VE), Cinto Caomaggiore (VE), Concordia Sagittaria (VE), Eraclea (VE), Fossalta di Piave (VE), Fossalta di Portogruaro (VE), Gruaro (VE), Jesolo (VE), Meolo (VE), Musile di Piave (VE), Noventa di Piave (VE), Portogruaro (VE), Pramaggiore (VE), S. Donà di Piave (VE), S. Michele al Tagliamento (VE), S. Stino di Livenza (VE), Teglio Veneto (VE), Torre di Mosto (VE);

b) i Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Risultano, pertanto, interessati i seguenti Comuni:

Gorgo al Monticano (TV), Mansuè (TV), Meduna di Livenza (TV), Portobuffolè (TV);

2 VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' RELATIVA

Al fine di dare piena attuazione al dettato normativo, si propone di valorizzare, in termini di punteggio, le priorità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30 del 2007, ovvero l'essere un Comune confinante con la Regione Friuli Venezia Giulia (punti 9) ed avere una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti (dato al 31.12.2008) - (punti da 1 a 5).

Inoltre, si propone di assegnare un punteggio aggiuntivo in relazione a:

- indice di autonomia finanziaria, quale rapporto tra le entrate proprie (tributarie ed extratributarie), al netto della compartecipazione comunale all'Irpef, e le spese correnti (Fonte: Ministero dell'Interno-Certificati al Conto del Bilancio 2008) - (punti da 1 a 8);

In particolare:

a) Comune confinante con la Regione Friuli Venezia Giulia punti 9

b) Popolazione inferiore a 1.000 abitanti punti 5

Popolazione compresa tra i 1.001 e 3.000 abitanti punti 3

Popolazione compresa tra i 3.001 e 5.000 abitanti punti 1

c) Indice di autonomia finanziaria inferiore al 70% punti 8

Indice di autonomia finanziaria compresa tra il 71% e l'80% punti 5

Indice di autonomia finanziaria superiore all'80% punti 1

3 DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è destinato a finanziare spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini ivi residenti.

I progetti possono riguardare:

- opere per l'istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;

- iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e

per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell'istruzione e del trasporto scolastico;

- interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;

- interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;

- acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, anche residenti in centri abitativi ad alta marginalità;

- investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;

- progetti e interventi in genere di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.

I fondi possono essere utilizzati anche per spese d'investimento a cofinanziamento di progetti che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici o privati, qualora non ostino specifiche disposizioni di legge come nel caso dei lavori pubblici di interesse regionale (articolo 52 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni e/o integrazioni), o specifiche condizioni ostative previste in altri bandi o provvedimenti di assegnazione contributive di cui il Comune risulti beneficiario.

Non sono ammesse per il corrente esercizio finanziario le spese di gestione e di funzionamento.

4 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà assegnato in relazione alla graduatoria derivante dall'applicazione di criteri di priorità relativa sovraesposto come rappresentati analiticamente nell'allegato A). In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al Comune con minor numero di abitanti.

Come già evidenziato, le risorse stanziate nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 (capitolo di spesa n. 101024 - upb U0007) sono quantificate in euro 1.000.000,00, nettamente inferiori rispetto al Bilancio 2009 che stanziava euro 2.000.000,00.

Si propone, per il corrente esercizio finanziario 2010 di determinare in € 90.000,00, per singolo Comune, l'ammontare massimo del contributo, fermo restando il vincolo del 90% di assegnabilità rispetto alla spesa preventivata e ammessa. Con riguardo alla spesa preventivata, l'Ente deve dare apposita dimostrazione di copertura finanziaria.

5 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell'assegnazione definitiva i Comuni sono tenuti a presentare apposita domanda di contributo con specificati e allegati i progetti entro il 31 dicembre 2010, pena l'inammissibilità, alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, corredata obbligatoriamente da:

- deliberazione del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale di approvazione del progetto o intervento comprensivo del relativo piano di finanziamento, a partire dal 01.01.2010;

- relazione esplicativa sui tempi e modalità di realizzazione del progetto o dell'intervento;

- apposita dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante che il progetto per il quale è stata presentata istanza di contributo non è assegnatario di altro contributo regionale.

Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale con apposito provvedimento, procederà all'approvazione dei progetti ed all'assegnazione definitiva dei contributi nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati e in rapporto alle spese ritenute ammissibili.

Se successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione dei progetti e definitiva assegnazione dei contributi dovessero intervenire, per motivi di necessità, di urgenza e di improrogabilità, modifiche sui progetti medesimi e ammessi a contributo, si demanda al Dirigente della Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l'autorizzazione alle eventuali modifiche progettuali, fermo restando che non saranno liquidabili le spese che per natura e tipologia risultino sostanzialmente diverse da quelle presentate e ammesse a finanziamento.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata, firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile del Procedimento.

Eventuali economie saranno eventualmente utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati in graduatoria con priorità per quelli con uguale punteggio e con numero di abitanti minore.

6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi assegnati sulla base dei criteri sopra descritti, saranno erogati a presentazione della documentazione giustificativa delle spese (fatture, contratti, certificato lavori, ecc.), nonché di una relazione finale accompagnatoria, previa acquisizione del parere tecnico da parte della competente direzione regionale, se interessata.

I progetti dovranno essere rendicontati entro il 31 dicembre 2014.

E' prevista l'erogazione di acconti su richiesta dell'Ente, adeguatamente motivata, al superamento del 30% della spesa preventivata; nel caso di opere pubbliche, a seguito dell'approvazione del primo stato di avanzamento lavori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA l'articolo 3, comma 3, Legge Regionale n. 30 del 26/10/2007;

- VISTO l'articolo 81, comma 1, della Legge Regionale 27/02/2008, n. 1;

- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 10/01/1997;

- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001;

- VISTA la Legge Regionale n. 12 del 16/02/2010;

- PRESO ATTO e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data 22/11/2010;]

delibera

1. di approvare i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 30 del 26/10/2007, per l'anno 2010, secondo le indicazioni in premessa riportate parti integranti del presente provvedimento, a favore dei Comuni ricadenti nell'Area del Veneto Orientale e dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane, nell'ordine di graduatoria di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare la somma di € 1.000.000,00 al capitolo di spesa n. 101024 (UPB U0007) denominato "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale" (Art. 2, C. 1, Lett. "B", L.R. 26/10/2007, 30 - Art. 81, L.R. 27/02/2008, n. 1) del Bilancio per l'esercizio 2010, che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno della somma sopracitata è già stato prenotato al n. 4247/2010;

3. di riservare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'assegnazione dei contributi economici agli aventi diritto e collocati nella graduatoria di cui al precedente punto 1., previa presentazione delle richieste di contributo e dei relativi progetti entro il termine del 31 dicembre 2010 con le modalità ed i criteri riportate in premessa ed indicate al punto "5", parte integrante del presente provvedimento;

4. di demandare al Dirigente della Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l'autorizzazione alle eventuali modifiche ai progetti risultati assegnatari dei contributi regionali di cui al precedente punto 3. nelle forme e modalità in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate;

5. di demandare al Dirigente della Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 3. nelle forme e modalità in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate.


(seguono allegati)

3252_AllegatoA_229598.pdf

Torna indietro