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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 21 dicembre 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2795 del 23 novembre 2010

Provvisoria sospensione dell'efficacia della D.G.R. n. 1667 del 22 giugno 2010 recante indicazioni sul trasferimento dei rifiuti all'estero in impianti di smaltimento e di recupero ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e del Regolamento CE N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Indicazione in merito alle possibili destinazioni dei rifiuti provenienti da impianti di smaltimento con particolare riferimento a quelli avviati verso paesi esteri.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1667 del 22 giugno 2010 la Giunta regionale stabiliva tra l'altro che il destino dei rifiuti prodotti presso impianti di smaltimento e recupero di rifiuti va deciso dal produttore dei rifiuti stessi, che è tenuto ad avviarli, sotto la propria diretta responsabilità, alle "filiere" di smaltimento o di recupero (codificate, rispettivamente, come operazioni D o R, negli Allegati B e C, parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006) in funzione di una serie di variabili, privilegiando il principio di prossimità e favorendo i trattamenti volti al recupero di materia o, in subordine, di energia.

In particolare poi, detta deliberazione ribadiva che in conformità a quanto stabilito dall'art. 178, comma 2, della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, anche le partite di rifiuti che il detentore decide di avviare ad operazioni di smaltimento presso impianti autorizzati - ove non sono effettuate operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che mutano la natura o la composizione dei rifiuti (quali ad esempio i Depositi preliminari - Operazione D15)- potranno essere avviate, da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi, a successive operazioni di recupero - individuate tra quelle di cui all'allegato C, alla Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006 - presso impianti ubicati in paesi esteri nell'assoluto rispetto del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. La D.G.R. n. 1667/2010

Al riguardo la deliberazione in parola richiamava alcune diposizioni di legge quali l'articolo 188 del succitato D.Lgs che prevede che "La responsabilità del detentore (inteso come "il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene") per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento ......" . e la Direttiva 2008/98 CE, in corso di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale entro il 12 dicembre 2010, che all'art. 4, stabilisce un nuovo e diverso ordine di priorità nella gerarchia dei rifiuti che così si sostanzia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; ed e) smaltimento, prevedendo inoltre, al punto 2, comma 1, che, nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, "gli stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo, prevedendo che a tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia".

Spazio ulteriore veniva dedicato ai rifiuti che, destinati al conferimento in paesi esteri, transitavano attraverso impianti - ubicati nel territorio regionale - autorizzati ad effettuare operazioni di smaltimento contemplate nell'Allegato B, parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

La DGR n. 1667/2010 concludeva che, sia nel caso in cui i rifiuti siano stati conferiti nel territorio regionale presso impianti autorizzati all'effettuazione di operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che mutano la natura o la composizione del rifiuto, sia nel caso in cui i medesimi rifiuti siano stati addotti presso meri stoccaggi provvisori, definiti quali Depositi preliminari (Operazione di smaltimento codificata D15), i rifiuti stessi potranno essere avviati , da parte dei soggetti gestori degli impianti medesimi, a successive operazioni di recupero contemplate nell'allegato C, alla Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, presso impianti ubicati in paesi esteri ed esclusivamente nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

A tale ultimo riguardo, va evidenziato che nelle more del recepimento della richiamata direttiva comunitaria n. 2008/98 CE che, peraltro accentua ancor di più l'esigenza di avviare a recupero i rifiuti prodotti, tuttora non ancora trasposta nel nostro ordinamento giuridico - anche se in avanzato stato di elaborazione a livello statale - sono state manifestate da più parti perplessità di carattere interpretativo ed applicativo in sede di controllo preventivo che suggeriscono l'opportunità di approfondire ulteriormente le modalità di legittimazione di istanze avanzate da soggetti interessati ad ottenere il trasferimento dei propri rifiuti in impianti di recupero situati all'estero, nel caso in cui i rifiuti in discussione siano stati prodotti in impianti autorizzati in Veneto all'effettuazione di operazioni di smaltimento codificate con la lettera D nell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

In particolare, alcuni organi di controllo avrebbero eccepito la non totale conformità a legge di conferimenti di rifiuti - prodotti a seguito delle operazioni di smaltimento classificate (nell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006) come D8 D9 D13 D 14 o depositati preliminarmente in stoccaggi provvisori classificati D15 - destinati ad impianti situati all'estero e autorizzati a svolgere operazioni di recupero classificate (nell'allegato C, alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006) a titolo esemplificativo come R1, R5, etc.

Quanto detto in ragione del fatto che, come espressamente previsto nel richiamato allegato B, le operazioni di smaltimento D8 - D9- D13 - D14 e D15 danno vita ad un rifiuto che a sua volta, potrebbe essere destinato solo ad una delle operazioni di smaltimento, da D1 e D12, stando, per l'appunto, alla lettera della disposizione in parola, senza contemplare formalmente la possibilità che detto rifiuto possa essere avviato a recupero.

La situazione di incertezza interpretativa determinatasi ha indotto i competenti Uffici regionali a sentire nel merito gli Uffici del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, cui è stata segnalata la delicatezza delle problematiche descritte, con richiesta di determinarsi in ordine alla corretta applicazione della disciplina statale in merito all'intera vicenda; in ragione di quanto esposto, in attesa di chiarimenti, si ravvisa la necessità di dar corso in via cautelativa alla provvisoria sospensione dell'efficacia della DGR n. 1667 del 22 giugno 2010.

Il relatore conclude la propria relazione ponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura regionale competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (parte IV);

VISTA la D.G.R. n. 1667 del 22 giugno 2010;]

delibera

  1. di sospendere provvisoriamente, in via cautelativa, per le motivazioni addotte in premessa, l'efficacia della deliberazione n. 1667 del 22 giugno 2010;
  2. di inviare la presente deliberazione a tutte le Province del Veneto, all'Arpav, Direzione Generale, e al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.


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