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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 07 dicembre 2010


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2726 del 16 novembre 2010

Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

La deliberazione stabilisce il nuovo calendario delle vendite di fine stagione invernale, fissandone l'inizio al giorno 6 gennaio e la conclusione al 28 febbraio di ciascun anno.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata "legge regionale" sono state emanate le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.

L'articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

L'attuale disciplina regionale delle vendite straordinarie è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n.1563 del 8 giugno 2010, con la quale è stato fissato, tra l'altro, il calendario delle vendite di fine stagione invernali, prevedendosi rispettivamente, quale data d'inizio e fine, il primo sabato di gennaio, con esclusione della giornata di Capodanno, e il 28 febbraio di ciascun anno.

Al fine di assicurare l'uniformità della disciplina relativa al calendario delle vendite di fine stagione rispetto alle previsioni di analogo contenuto stabilite dalle regioni limitrofe, nell'ottica di una più efficace tutela della concorrenza e del consumatore, con particolare riferimento alle zone di confine del territorio regionale, si ritiene necessario procedere ad un'ulteriore rivisitazione della richiamata disciplina regionale, proponendosi quale data di inizio delle vendite di fine stagione invernale il 6 gennaio di ciascun anno e mantenendo invariata la data del 28 febbraio per la loro conclusione.

Tale proposta risulta, allo stato, in linea con gli orientamenti espressi da parte di alcune Regioni limitrofe e non, quali Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.

Occorre, nel contempo, evidenziare che, stante la concomitanza della data del 6 gennaio con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione invernale potranno avere inizio in tale data nei Comuni in cui sia consentita l'apertura domenicale e festiva, in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di orari di vendita, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e alla legge regionale 28 dicembre 1999, n.62.

Rimangono confermati tutti gli altri profili contenuti nella disciplina approvata con la predetta deliberazione giuntale n. 1563 del 8 giugno 2010 e richiamati nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.

La proposta di individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione è stata sottoposta all'esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, appositamente convocate, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale, in data 27 ottobre 2010 presso la sede della Direzione regionale Commercio della regione del Veneto e, in tale sede, i soggetti convocati ne hanno condiviso all'unanimità il contenuto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Visto l'articolo 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto;
  • Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59" e, in particolare, l'articolo 11;
  • Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n.15 recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"e, in particolare, l'articolo 34;
  • Vista la legge regionale 28 dicembre 1999, n.62 recante " Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte, ai fini delle deroghe agli orari di vendita"
  • Richiamata la propria deliberazione n. 1563 del 8 giugno 2010 in materia di vendite straordinarie;
  • Sentite le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, appositamente convocate in data 27 ottobre 2010;]

delibera

  1. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, la disciplina delle vendite straordinarie di cui alla propria deliberazione n.1563 del 8 giugno 2010, adottata ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.


(seguono allegati)

2726_AllegatoA_228662.pdf

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