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Materia: Commercio, fiere e mercati
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2726 del 16 novembre 2010
Legge regionale 13 agosto 2004, n.15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
La deliberazione stabilisce il nuovo calendario delle vendite di fine stagione invernale, fissandone l'inizio al giorno 6 gennaio e la conclusione al 28 febbraio di ciascun anno.
L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata "legge regionale" sono state emanate le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.
L'articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.
L'attuale disciplina regionale delle vendite straordinarie è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n.1563 del 8 giugno 2010, con la quale è stato fissato, tra l'altro, il calendario delle vendite di fine stagione invernali, prevedendosi rispettivamente, quale data d'inizio e fine, il primo sabato di gennaio, con esclusione della giornata di Capodanno, e il 28 febbraio di ciascun anno.
Al fine di assicurare l'uniformità della disciplina relativa al calendario delle vendite di fine stagione rispetto alle previsioni di analogo contenuto stabilite dalle regioni limitrofe, nell'ottica di una più efficace tutela della concorrenza e del consumatore, con particolare riferimento alle zone di confine del territorio regionale, si ritiene necessario procedere ad un'ulteriore rivisitazione della richiamata disciplina regionale, proponendosi quale data di inizio delle vendite di fine stagione invernale il 6 gennaio di ciascun anno e mantenendo invariata la data del 28 febbraio per la loro conclusione.
Tale proposta risulta, allo stato, in linea con gli orientamenti espressi da parte di alcune Regioni limitrofe e non, quali Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
Occorre, nel contempo, evidenziare che, stante la concomitanza della data del 6 gennaio con la festività dell'Epifania, le vendite di fine stagione invernale potranno avere inizio in tale data nei Comuni in cui sia consentita l'apertura domenicale e festiva, in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di orari di vendita, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e alla legge regionale 28 dicembre 1999, n.62.
Rimangono confermati tutti gli altri profili contenuti nella disciplina approvata con la predetta deliberazione giuntale n. 1563 del 8 giugno 2010 e richiamati nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.
La proposta di individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione è stata sottoposta all'esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, appositamente convocate, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale, in data 27 ottobre 2010 presso la sede della Direzione regionale Commercio della regione del Veneto e, in tale sede, i soggetti convocati ne hanno condiviso all'unanimità il contenuto.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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