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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 23 novembre 2010


Materia: Solidarietà internazionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2497 del 02 novembre 2010

Materiale e apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà internazionale. Avvio procedure attuative: approvazione del regolamento. L.R. 16 febbraio 2010, n. 11. articolo 53. L.R. 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Procedure per l'attuazione della Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 53, finalizzate all'utilizzo di beni ed attrezzature mediche dismesse ai fini di solidarietà internazionale. Regolamento.

Il Presidente, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'articolo 53 della L.R. n. 11/2010, in combinato disposto con l'articolo n. 7 della L.R. n. 41/2003, promuove la destinazione a fini umanitari di materiale e attrezzature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, per il loro utilizzo nell'ambito di iniziative di cooperazione in campo sanitario con Paesi in via di sviluppo.

Il comma 2 dell'articolo n. 53 della L.R. n. 11/2010 prevede, in particolare, l'obbligo di ciascuna Azienda U.L.S.S. di comunicare sistematicamente alla struttura regionale competente la disponibilità delle attrezzature da utilizzare per i fini sopra descritti.

Le apparecchiature ed il materiale dismesso è destinato ad enti, associazioni e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario, e che ne facciano richiesta.

La Giunta Regionale individua attraverso una procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore che provveda alla raccolta, ripristino e stoccaggio del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse. Gli oneri finanziari connessi alla attuazione della L.R. n. 11/2010 sono quantificati in € 200.000,00 annui, per una previsione temporale triennale.

La concreta attuazione della normativa citata, nel rispondere all'obiettivo di facilitare l'incontro tra la domanda di beni dismessi da parte dei soggetti richiedenti e la disponibilità degli stessi da parte delle Aziende sanitarie, richiedeva informazioni dettagliate e la soluzione di alcuni aspetti che brevemente si elencano:

- acquisizione di un elenco aggiornato dei beni dismessi da parte delle Aziende sanitarie, anche su proiezione temporale triennale;

- descrizione, sia pur sommaria dei beni, incluse informazioni sulle loro dimensioni, in funzione dello stoccaggio e successivo utilizzo da parte dei richiedenti;

- acquisizione di informazioni connesse alle procedure attualmente in uso presso le Aziende per la dismissione dei beni e loro possibile utilizzo a scopi umanitari;

- definizione di una procedura standard di destinazione dei beni dismessi al fine del loro riutilizzo per scopi umanitari;

- definizione delle modalità di ritiro, immagazzinamento e deposito dei beni dismessi da utilizzare a scopi umanitari.

La Direzione regionale Relazioni internazionali, individuata quale Struttura competente a dare concreta attuazione alla normativa in argomento, si è attivata effettuando una prima ricognizione delle disponibilità di utilizzo di beni dismessi. Con nota prot. n. 251552/40.17.01.04 in data 5 maggio 2010, sollecitata da successiva nota prot. n. 343690/40.17.01.04 in data 22 giugno, la Direzione ha richiesto alle 21 Aziende U.L.S.S. e alle due Aziende Ospedaliere del Veneto le informazioni riguardanti:

1. tempi, modalità e soggetti coinvolti nelle ordinarie procedure di dismissione delle attrezzature da parte degli Enti interpellati;

2. identificazione delle attrezzature che si intendeva destinare alle iniziative di cooperazione sanitaria per il triennio di previsione di legge.

Ad oggi hanno risposto alla richiesta di informazioni n. 15 Aziende U.L.S.S. ed entrambe le Aziende Ospedaliere che hanno fornito i seguenti dati:

- n. 9 Aziende U.L.S.S. e una Azienda Ospedaliera non hanno attrezzature disponibili o dichiarano la temporanea impossibilità di dare indicazioni al riguardo;

- relativamente all'anno 2010, dichiarano la disponibilità di attrezzature n. 6 Aziende U.L.S.S. e una Azienda Ospedaliera;

- relativamente all'anno 2011, dichiarano la disponibilità di attrezzature n. 3 Aziende U.L.S.S.;

- relativamente all'anno 2012, dichiara la disponibilità di attrezzature n. 1 Azienda U.L.S.S..

I procedimenti di dismissione, diversi sia nei tempi che nelle procedure, si evidenziano tuttavia per alcuni passaggi comuni che brevemente si elencano:

- richiesta formale di dismissione da parte della Unità Operativa competente (in genere su modulistica già predisposta);

- verifica e valutazione da parte delle strutture tecniche preposte sullo stato del bene (la valutazione tecnica è talvolta seguita da una valutazione di merito da parte di apposita Commissione sul possibile riutilizzo del bene);

- atto deliberativo del Direttore Generale (o altro responsabile preposto) di dismissione, conseguente cancellazione del bene dall'inventario ed eliminazione dello stesso dal Patrimonio dell'Azienda;

- allocazione temporanea del bene presso magazzini, ordinariamente della Azienda;

- smaltimento delle attrezzature, facendo generalmente ricorso a ditte esterne o a società concessionarie.

I tempi di dismissione indicati dalle Aziende sono diversi, variando da pochi giorni a più mesi.

Ulteriore elemento di particolare interesse, soprattutto al fine della individuazione di appositi locali di allocazione dei beni dismessi, riguardava le loro dimensioni, variabili da un valore minimo di cm 25x22x9 (bilirubinometro) ad un valore massimo di cm. 200x120x120 (letto travaglio/parto). Da un calcolo, sia pure approssimativo, delle dimensioni complessive delle attrezzature - risultate disponibili per il loro utilizzo a fini umanitari in seguito alla predetta ricognizione - è emerso che le stesse possono essere allocate in un unico locale e che lo spazio stimato di occupazione non raggiunge i 15mq.

Alla luce delle informazioni e accertamenti effettuati, si ritiene che il quadro acquisito offra i seguenti elementi di sintesi, alla luce dei quali dare concretezza operativa e procedimentale all'utilizzo delle attrezzature.

1. l'attuale offerta di beni ed attrezzature disponibili si presenta piuttosto limitata, ammontando a n. 33 i beni e attrezzature disponibili per l'anno 2010 e di n. 21 complessivamente per le due successive annualità;

2. la cubatura complessiva e lo spazio occupabile dei beni dichiarati disponibili sono tali da richiedere un solo locale di dimensioni ridotte e le previsioni per le successive annualità, ad oggi rilevate, sono di ancora minore entità;

3. il soggetto da individuarsi con procedura di evidenza pubblica ex articolo 53 della L.R. n. 11/2010, dovrà avere l'incarico della raccolta, ripristino e stoccaggio delle attrezzature dismesse, inclusi quindi gli oneri del trasporto dei beni dismessi, della loro conservazione, della garanzia del loro funzionamento al momento della consegna;

4. l'eventuale magazzino di stoccaggio, per le finalità cui i beni sono destinati, deve essere individuato in una sede che sia nel contempo facilmente raggiungibile dai luoghi di provenienza (Aziende socio sanitarie) e prossimo alle strutture (porti o aeroporti) di partenza per il Paese di destinazione;

5. la necessità di disporre di uno strumento informatico atto a fornire tutti gli elementi utili sulla natura dei beni dismessi e sulla loro reperibilità, al fine di garantire in tempi rapidi l'incontro tra l'offerta dei beni disponibili e la richiesta degli stessi. A tale proposito non risulta ad oggi - in base agli accertamenti effettuati presso le competenti Strutture regionali - essere stata attivata una procedura di raccolta sistematica dei dati che consenta di avere elaborazioni affidabili, in termini di quantità e caratteristiche dei beni dismessi, relativa a pregresse attività ai sensi del citato l'articolo n. 7 della L.R. n. 41/2003.

Gli elementi di criticità che appare necessario evidenziare sono:

a) oneri di locazione per la sede di stoccaggio in rapporto ad un numero esiguo di beni rilevati disponibili sia per l'anno 2010 sia per le successive annualità;

b) oneri di gestione per la raccolta, ripristino e stoccaggio delle attrezzature dismesse, in rapporto ad un numero esiguo di beni rilevati disponibili;

c) l'avvio e la gestione di una procedura che, per gli attori coinvolti, reperibilità dei beni, loro spostamento in sedi diverse, loro manutenzione, si rivela complessa, piuttosto lontana nel tempo ed eccessivamente onerosa in rapporto ai risultati conseguibili.

Il quadro descritto fa ritenere che, almeno per il corrente anno, la individuazione della sede di raccolta e di un soggetto gestore, ed il sostenimento dei relativi costi, non siano immediatamente confacenti alle finalità poste dalla normativa prevista di far incontrare offerta e domanda dei beni citati, finalità che appaiono meglio perseguite attraverso la definizione di una procedura che regolamenti la materia secondo i requisiti della snellezza e della trasparenza.

Inoltre, i tempi necessari per l'individuazione del soggetto gestore appaiono decisamente non congruenti per il perseguimento efficace degli obiettivi posti di rendere tempestivamente disponibili il materiale per fini umanitari. A questo deve sommarsi la considerazione che le ULSS e Aziende Ospedaliere sono costrette a tenere in deposito presso propri locali il materiale dichiarato in dismissione, in attesa della conclusione della suddetta procedura di assegnazione dell'incarico al soggetto gestore.

Pertanto, la procedura che si propone per l'approvazione prevede, in sintesi, il seguente percorso:

1. COMUNICAZIONE

E' fatto obbligo a ciascuna Azienda U.L.S.S. di comunicare sistematicamente e comunque ogni tre mesi alla Struttura regionale competente la disponibilità di beni e attrezzature da destinare a fini umanitari.

2. ELENCO

L'elenco regionale delle attrezzature disponibili è costantemente aggiornato e pubblicato dalla Struttura regionale competente sulla base delle comunicazioni che pervengono dalle ULSS.

3. RICHIESTA

Gli enti interessati, così come individuati all'articolo n. 7 della L.R. n. 41/2003 e all'articolo 53 della L.R. n. 11/2010, fanno richiesta dell'attrezzatura individuata nell'elenco all'Azienda U.L.S.S. competente alla dismissione e alla Struttura regionale competente.

4. NULLA OSTA

La Struttura regionale competente provvede a rilasciare un nulla osta di conformità alla vigente normativa regionale in materia di attrezzature dismesse, alla Azienda U.L.S.S. competente alla dismissione e al soggetto richiedente il bene.

5. DONAZIONE

L'Azienda U.L.S.S. interessata dona l'attrezzatura al soggetto richiedente e fa contestuale comunicazione di dimissione alla Struttura regionale competente per l'aggiornamento dell'elenco regionale.

Gli elementi di dettaglio del regolamento con indicazione di tempi, modalità di comunicazione e consegna dei beni sono contenuti nell'Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Tutto ciò premesso, si propone per il corrente anno di non dover procedere all'individuazione del soggetto gestore e, conseguentemente, all'impegno dell'importo previsto per il 2010 al capitolo 101450. Peraltro, successivamente alla messa a regime della procedura di flusso informativo e di pubblicizzazione sopra individuata sarà possibile ottenere un quadro definito con maggiore precisione sulla quantità e sulle caratteristiche dei beni da destinare ai fini umanitari, al fine di poter elaborare in maniera adeguata i requisiti della sede di allocazione e del servizio da richiedere al citato soggetto gestore.

Alla luce del quadro informativo sopra delineato, nel rispetto della normativa vigente che affida ai Dirigenti delle strutture regionali i compiti e le responsabilità di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, si dà incarico al Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali dell'attuazione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 53;

- Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 41, articolo 7;

- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55;

- Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1, articolo 4;

- Visti gli atti d'ufficio;]

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Regolamento di disciplina per l'utilizzo delle attrezzature dismesse a fini umanitari come descritto nell'Allegato A) del presente provvedimento per costituirne parte integrante ed essenziale;

3. di dare incarico al Dirigente della Direzione regionale Relazioni internazionali di provvedere, anche con l'utilizzo e implementazione di appositi strumenti informatici dedicati, alla raccolta dei dati sulle disponibilità di materiale e di apparecchiature mediche dismesse a fini umanitari al fine della predisposizione di apposito elenco;

4. di incaricare infine il Dirigente medesimo dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.


(seguono allegati)

2497_AllegatoA_228258.pdf

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