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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 01 ottobre 2010


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2180 del 16 settembre 2010

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica, di impiantistica sportiva, di beni immobili oggetto di tutela e per opere di interesse locale. Provvedimenti. (D.Lgs. 112/98; L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7; L.R. n. 3/03, art. 52, L.R. 12/93, art. 2, comma 1, L.R 6/97, art. 78, L.R. 11/2010, art. 3).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento modifica alcune condizioni relative ad una serie di finanziamenti concessi con DGR 4024/2007, con DGR 2494/2009 e con DGR 823/2010, relativamente ad interventi in materia di edilizia pubblica; con DGR 646/2009 in materia di impiantistica sportiva; con DGR 568/2010 in materia di beni immobili di interesse storico artistico. Vengono inoltre formulate precisazioni in merito alle condizioni di divieto di cumulo, relativamente ad opere di interesse locale finanziate sulla base della ricognizione avviata con DGR 1357/2009.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con Deliberazioni della Giunta regionale n. 4024 del 11.12.2007 "Utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per interventi in materia di edilizia pubblica ai sensi del D.Lgs. 112/98" e n. 823 del 15.03.2010 "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Primo programma di riparto 2010", è stato stabilito il riparto delle risorse disponibili nei sotto elencati capitoli del Bilancio regionale di previsione, rispettivamente in relazione agli anni 2007 e 2010, per iniziative in materia di edilizia pubblica che la Giunta regionale ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003, "necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza":

  • cap. 44021 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 - 94)";
  • cap. 100628 "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 - 94)".

Con Deliberazione n. 2494 del 04.08.2009 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - Secondo piano di riparto per l'esercizio finanziario 2009" la Giunta regionale, nell'ambito delle azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 52 della L.R. 03/2003, ha ritenuto di ammettere a finanziamento alcune iniziative riconosciute, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. 27/2003, "necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza", a valere sulle risorse disponibili nei sotto elencati capitoli del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2009:

  • cap. 44021 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 - 94)";
  • cap. 100208 "Interventi straordinari a favore dell'edilizia scolastica".

Con il presente provvedimento, si intende ora dare riscontro alle istanze pervenute da alcuni degli Enti beneficiari dei contributi di cui alle sopra richiamate deliberazioni, elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Contributi assegnati in conformità alle disposizioni della L.R. n. 27/2003, art. 53, comma 7 - SOGGETTI PUBBLICI - Modifiche interventi finanziati con DGR 4024 del 11.12.2007, con DGR 2494 del 04.08.2009 e con DGR 823 del 15.03.2010 ", volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato.

Ritenuto infatti che le modifiche proposte, così come individuate nel richiamato Allegato A, siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo era stato concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni di interesse od urgenza che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, si ritiene che le stesse possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui alle sopra citate Deliberazioni n. 4024/2007, n. 2494/2009 e n. 823/2010, con particolare riferimento alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

Si intende altresì dare riscontro alla nota del Comune di Cittadella, prot. n. 22958 del 23.06.2010, con la quale viene richiesta la ridestinazione ad altro intervento del contributo di € 300.000,00 assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), della L.R. 12/1993, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 17.03.2009 "Contributi in materia di impiantistica sportiva", per il completamento del campo da calcio, per un importo complessivo ammissibile di € 1.100.000,00.

Intervento che la Giunta Regionale ha considerato di particolare necessità ai sensi dell'art. 42 della L.R. 17.01.2002, n. 2.

Con tale atto, era stato in particolare disposto l'impegno di una quota parziale del contributo, per l'importo di € 211.286,00, a valere sul cap. 73006 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore dell'impiantistica sportiva e per la realizzazione di aree e percorsi per il tempo libero" (UPB U0179 "Impiantistica sportiva" del Bilancio di previsione 2009 (impegno n. 964) rinviando l'impegno della restante quota, pari ad € 88.714,00, a successivo provvedimento. Detto secondo impegno di spesa ha avuto luogo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 4229 del 29 dicembre 2009, a valere sul capitolo n. 44021 "Trasferimenti alle amministrazioni Pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica" (impegno n. 4854).

Con la citata nota il Comune richiede ora che l'importo del contributo in argomento possa essere utilizzato per realizzare il percorso ciclo-pedonale di via Cà Moro, per un importo stimato complessivamente in € 522.413,67.

Detta iniziativa infatti, come evidenziato dal Comune stesso con nota n. 32374 del 10/09/2010, viene considerata urgente dall'Amministrazione comunale, in quanto l'opera, funzionale a collegare la località Cà Moro agli impianti sportivi di Pozzetto, sede di importanti manifestazioni ed attività di carattere sportivo e ludico ricreativo che interessano spesso un pubblico di bambini e ragazzi di varie fasce di età, risulta attualmente raggiungibile attraverso la SS. N. 47, contraddistinta, come è noto, da elevata pericolosità.

Va sottolineato che il tratto di percorso ciclo pedonale che si andrebbe a realizzare con l'ausilio del contributo regionale andrebbe ad inserirsi in un sistema di percorsi ciclo pedonali che, in un più ampio scenario territoriale, consentono di accedere e di fruire degli impianti sportivi e delle strutture ludico ricreative comunali del capoluogo, distanti circa cinque chilometri.

La richiesta del Comune appare condivisibile, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 17.01.02, n. 2, pur a parziale variazione di quanto stabilito con DGR n. 580/09 in materia di programmazione annuale degli interventi, dato atto che la fattispecie rientra tra le tipologie finanziabili ai sensi della L.R. 12/93 e, nello specifico, risulta conforme a quanto previsto all'art. 2, comma 1, lett. i) della legge regionale.

Viene altresì rispettato quanto previsto all'art. 6, comma 1 della norma regionale citata, in quanto la nuova aliquota di finanziamento non risulta comunque superiore al 60%.

Resta fermo quant'altro non diversamente disposto con DGR 646/2009.

Appare inoltre opportuno procedere alla rettifica della Deliberazione n. 568 del 02.03.2010, con al quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 06/1996, il programma di riparto relativo all'esercizio finanziario 2010 per interventi di conservazione di beni immobili oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Con il sopra citato provvedimento, tra l'altro, è stato assegnato alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie - v.le delle Grazie 59, in Comune di Piove di Sacco (PD), un contributo di € 117.653,76 per il consolidamento del tetto della chiesa, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile a contributo di € 336.163,60, disponendone l'impegno a valere sul capitolo di spesa n. 100619 "Interventi regionali per il restauro e la manutenzione straordinaria in edifici di interesse storico artistico" dell'UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del Bilancio di previsione 2010.

In fase di istruttoria per la conferma del citato contributo, la struttura regionale competente ha rilevato che l'importo dei lavori, ritenuti ammissibili in € 336.153,60, è stato determinato comprendendo, per mero errore, anche gli oneri fiscali e le spese tecniche, importi questi che non sono finanziabili ai sensi della citata L.R. 6/97 art. 78.

Risulta pertanto necessario rideterminare, per l'intervento in argomento, la spesa ammissibile per soli lavori, che risulta di effettivi € 292.876,00, rimodulando conseguentemente il contributo spettante in € 102.506,00, pari al 35% di € 292.876,00. Restano confermate, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni di cui alla citata DGR 568/2010.

Con la presente deliberazione, infine, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento pervenute da parte di Amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi assegnati, a seguito della ricognizione avviata con DGR 1357 del 12.05.2010 "Sostegno regionale ai lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 euro", con i sotto elencati provvedimenti:

  • DGR 4228 del 29.12.2009 "Sostegno regionale ai lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 500.000,00 euro. Approvazione graduatoria finale e riparto 2009 (DGR 1357 del 12.05.2009)";
  • DGR 642 del 09.03.2010 "Piano straordinario delle opere di interesse locale. Programma di riparto 2010 (L.R. 16.02.2010 n. 11, art. 3)",

si ritiene opportuno precisare che il divieto di cumulo con "altri contributi" per la medesima spesa ammissibile, previsto dalla DGR 1357/2009, va riferito unicamente ad altri contributi regionali.

Ciò coerentemente con il requisito di ammissibilità a contributo stabilito, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" che prevede l'assenza di ulteriori contributi regionali sul medesimo intervento o stralcio funzionale.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs 112/98;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26.02.2010, n. 11;

VISTA la L.R. 26.02.2010, n. 12;

VISTA la L.R. 5.04.1993, n 12.]

delibera

- Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti concessi con Deliberazioni della Giunta regionale n. 4024 del 11.12.2007, n. 2494 del 04.08.2009 e n. 823 del 15.03.2010, riportate nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Contributi assegnati in conformità alle disposizioni della L.R. n. 27/2003, art. 53, comma 7 - SOGGETTI PUBBLICI -Modifiche interventi finanziati con DGR 4024 del 11.12.2007, con DGR 2494 del 04.08.2009 e con DGR 823 del 15.03.2010".

- Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento in relazione agli interventi di cui al precedente alinea, si richiamano le disposizioni di cui alle sopra citate Deliberazioni n. 4024/2007, 2494/2009 e n. 823/2010, con particolare riferimento alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

- Di autorizzare il Comune di Cittadella, per le motivazioni riportate nelle premesse, ad utilizzare il contributo di € 300.000,00 assegnato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), della L.R. 12/1993, con Deliberazione della Giunta regionale n. 646 del 17.03.2009 "Contributi in materia di impiantistica sportiva", per il completamento del campo calcio dell'importo ammissibile pari ad € 1.100.000,00, per realizzare invece il percorso ciclo-pedonale di via Cà Moro, dell'importo complessivo stimato di € 522.413,67. Resta fermo quant'altro non diversamente disposto con DGR 646/2009.

- Di rideterminare, per le motivazioni riportate nelle premesse, in € 102.506,00 il contributo assegnato alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie - v.le delle Grazie 59, in Comune di Piove di Sacco (PD), con provvedimento della Giunta Regionale n° 568 del 02/03/2010, per il consolidamento del tetto della Chiesa, pari al 35% della spesa ammessa per soli lavori di € 292.876,00. Restano confermate, per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni di cui alla citata DGR 568/2010.

- Di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici ad accertare, con proprio successivo provvedimento, l'economia conseguente alla rideterminazione di cui al precedente alinea, pari ad € 15.147,76, richiedendone il ripristino nello stanziamento di Bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. a), trattandosi, nella fattispecie, di impegno assunto nella competenza dell'Esercizio in corso.

- Di precisare, per le motivazioni riportate nelle premesse, che il divieto di cumulo con "altri contributi" per la medesima spesa ammissibile, previsto dalla DGR 1357 del 12.05.2009 con riferimento agli interventi di sostegno ai lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore ai 500.000,00 euro, va riferito unicamente ad altri contributi regionali.


(seguono allegati)

2180_AllegatoA_227085.pdf

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