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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 17 agosto 2010


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1917 del 27 luglio 2010

Ditta MA.RE.A. srl Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI OVEST", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Diniego ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI OVEST", in Comune di Villafranca di Verona (VR).

L'assessore, arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta MIST-ONE srl, con domanda pervenuta in Regione il 15.12.2003, prot. n. 9953/46.02 del 16.12.2003, ha presentato istanza per l'apertura della cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI OVEST" in Comune di Villafranca di Verona (VR), allegando la relativa documentazione progettuale.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Villafranca di Verona a partire dal 18.12.2003 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di Villafranca di Verona con deliberazione del consiglio n. 17 del 31.03.2004, ha espresso motivato parere contrario alla domanda presentata dalla ditta.

Con nota n. 224279/46.02 del 30.03.2004 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, con telefax in data 06.11.2006, acquisito al protocollo n. 641026/57.02 del 08.11.2006, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 25.10.2006, ha espresso motivato parere negativo alla domanda in oggetto.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 31.07.2009, che, verificato che l'intervento ricade in un ambito per il quale il Piano d'Area del Quadrante d'Europa (PAQE) vieta l'apertura di nuove cave, ha ritenuto la domanda non accoglibile, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (allegato A).

Infatti con DD.CC.CC. n. 27 del 17.04.2003 e n. 65 del 14.10.2003 il Comune di Villafranca di Verona ha adeguato il proprio Piano Regolatore Generale alle previsioni del PAQE recependone le prescrizioni e i vincoli.

Con successiva D.C.C. n. 20 del 16.06.2007 il Comune di Villafranca di Verona ha adottato una variante parziale al PRG per l'adeguamento all'art. 51 delle NTA del PAQE ai sensi dell'art. 50 comma 9) lettera c) della L.R. 68/1985. Tale deliberazione del Consiglio Comunale è stata impugnata e con sentenza n. 39/2008 il TAR Veneto ha accolto il ricorso presentato ed annullato tale ultimo atto. Ne consegue che risulta comunque necessario attenersi alle statuizioni del PAQE così come recepite dal Comune di Villafranca di Verona in prima fase e sopra citate.

La CTRAE, nel valutare l'applicabilità dei vincoli del PAQUE all'apertura di nuove cave e all'ampliamento delle cave esistenti, ha considerato i pareri resi dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in data 14.111.2007 prot. n. 637970/57.10 e in data 15.02.2008 prot. 87142/57.10 e dalla Direzione Regionale Urbanistica in data 24.08.2006 prot. n. 496830/57.09 e in data 29.05.2007 prot. n. 299870/57.09.

Le valutazioni e le motivazioni della C.T.R.A.E. di cui sopra, congiuntamente al parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C. di Verona risultano prevalenti e assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione e motivazione.

Il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990 con nota 634562/57.02 del 13.11.2009, pervenuta il 22.12.2009 alla ditta. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o opposizione.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la domanda della ditta MA.RE.A. srl pervenuta in Regione il 15.12.2003, prot. n. 9953/46.02 del 16.12.2003;

VISTI i motivati pareri negativi della C.T.P.A.C. di Verona e del Comune di Villafranca di Verona;

VISTE le note in data 15.02.2008 prot. 871402/57.10 e in data 14.11.2007 prot. n. 637970/57.10 della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, e le note in data 29.05.2007 prot. 299870/57.09 e in data 24.08.2006 prot. n. 496830/57.09 della Direzione regionale Urbanistica;

VISTA la sentenza del TAR Veneto seconda sezione n. 39/08 emessa in data 10.01.2008 esecutiva;

VISTA la nota prot. n. 634562/57.02 del 13.11.2009, pervenuta alla ditta il 22.12.2009 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTOil Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);]

delibera

  1. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta MA.RE.A. srl (C.F. 03358420234) con sede C/O Veneto Cave srl, via Moscatello 45, Mozambano (MN), l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "QUADERNI OVEST", in Comune di Villafranca di Verona (VR) richiesta con domanda in data 15.12.2003, acquisita al protocollo n. 9953/46.02 del 16.12.2003;
  2. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00), che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;
  3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta MA.RE.A. srl a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Verona e al Comune di Villafranca di Verona;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.


(seguono allegati)

1917_AllegatoA_226237.pdf

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