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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1766 del 06 luglio 2010
Autorizzazioni alle sottocategorie di discariche. Deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - DM 3 agosto 2005.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Chiarimenti e precisazioni in merito alla predisposizione della valutazione del rischio nell'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi e per la concessione di deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (artt. 7 e 10 del DM 3 agosto 2005).
L'Assessore all'Ambiente Arch. Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 è stata emanata, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, la nuova disciplina delle discariche di rifiuti.
In particolare la suddetta normativa contiene una nuova riclassificazione delle discariche (art. 4) prevedendone tre sole tipologie rispetto alle cinque previste in precedenza: 1) discariche per rifiuti inerti; 2) discariche per rifiuti non pericolosi; 3) discariche per rifiuti pericolosi.
Con il DM 13 marzo 2003, prima, e con il successivo DM 3 agosto 2005, poi, che sostituisce integralmente il precedente, si è provveduto ad individuare i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
In particolare, l'art. 7 del citato DM, prevede che le autorità territorialmente competenti, nelrispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui sopra, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; i criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri: a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i parametri derogabili sono il carbonio organico disciolto (DOC), il carbonio organico totale (TOC) ed i solidi totali disciolti (TDS).
Ciò premesso, si evidenzia che la definitiva entrata a regime della succitata normativa in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti risale al 1° luglio 2009 e che soltanto in data 30 giugno 2009 è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una specifica circolare (prot. n. 14963) con la quale sono stati forniti, tra l'altro, "i criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del DM 3.08.2005".
In precedenza, con deliberazione n. 850 del 3 aprile 2007 la Giunta regionale aveva istituito un tavolo tecnico tra Regione, Province ed ARPAV al fine di risolvere alcune problematiche relative alle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7 del citato D.M. 3 agosto 2005 ed emerse a seguito delle istanze già presentate a quella data da alcuni gestori di discariche esistenti.
Successivamente, con deliberazione n. 1838 del 19.06.2007, la Giunta regionale ha preso atto degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 850 del 3 aprile 2007 e della "Relazione conclusiva" predisposta dal medesimo comprensiva in particolare delle modalità di effettuazione e predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005.
Al riguardo va rilevato che i contenuti individuati su tale aspetto dal tavolo tecnico sono stati sostanzialmente confermati - anche per le discariche di nuova realizzazione - dai criteri generali previsti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datata 30 giugno 2009.
Con la medesima deliberazione n. 1838/2007, va ricordato, la Giunta regionale provvedeva altresì:
- ad individuare la metodica standard di riferimento per tutti i gestori delle discariche del Veneto per la determinazione del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto);
- a stabilire un periodo di sperimentazione presso tutte le discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 - da effettuarsi in conformità ai criteri individuati dal tavolo tecnico - al fine di determinare valori di concentrazione dei parametri chiesti in deroga ai limiti di accettabilità previsti dalla norma plausibili e compatibili con le caratteristiche costruttive e gestionali degli impianti di discarica.
Con DGRV n. 3764 del 9 dicembre 2009 sono stati poi forniti ulteriori chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005).
In particolare la succitata deliberazione stabilisce che nel caso di discariche esistenti - ivi comprese quelle che alla data di entrata in vigore delle norme di ammissibilità dei rifiuti previste dal D.M. 3 agosto 2005 avevano conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione - la riclassificazione in sottocategoria ed il contestuale rilascio di eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale, possano essere assentiti - qualora siano verificati i requisiti di seguito riportati - previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.):
- procedure per la valutazione di impatto ambientale già espletate e con esito positivo;
- invarianza delle tipologie di rifiuti autorizzate;
- assenza di varianti processistiche, realizzative e gestionali;
- idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali in relazione ai parametri per i quali vengono richiesti valori superiori a quelli fissati dall'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2005.
Nei casi sopra previsti l'istanza di riclassificazione per la specifica sottocategoria di discarica dovrà essere accompagnata da:
a. idonea documentazione tecnica tesa a fornire gli elementi individuati dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009 ed altresì comprensiva - ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 - dell'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della medesima disposizione di legge;
b. valutazione di rischio di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. 3 agosto 2005 da predisporsi in conformità ai criteri forniti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009, ovvero - per quanto non diversamente indicato nella medesima circolare - in conformità ai criteri contenuti nella D.G.R.V. n. 1838/2007;
c. relazione di compatibilità ambientale redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, e successive modifiche e integrazioni.;
In tutti gli altri casi e, in particolare, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti non pericolosi, le istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica dovranno essere sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, e corredate dalla relativa documentazione tecnica, ivi compresa quella di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco.
La stessa procedura dovrà essere applicata in caso di impianti esistenti per richieste di autorizzazione di nuove tipologie di rifiuti (integrazione codici CER)
Tutto ciò premesso, si evidenzia che durante l'esame in C.T.R.A. di alcune istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica previste dal D.M. 3 agosto 2005 sono emerse alcune perplessità in merito ai criteri ed alle modalità di predisposizione delle valutazioni del rischio presentate a supporto delle medesime istanze; si ritiene pertanto opportuno fornire sullo specifico argomento alcuni chiarimenti e precisazioni al fine di individuare dei criteri certi e condivisi per la valutazione tecnica di detti elaborati.
Innanzitutto si vogliono qui confermare e ribadire i principali criteri per la predisposizione della valutazione di rischio stabiliti dal tavolo tecnico istituito con DGRV n. 850/2007, come integrati alla luce dei contenuti della circolare ministeriale del 30 giugno 2009:
1. La valutazione di rischio deve essere predisposta, per quanto possibile, in conformità ai "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio applicata alle discariche" di ISPRA (ex APAT) del Giugno 2005 e in adeguamento agli aggiornamenti metodologici forniti da ISPRA tramite revisioni delle linee guida di applicazione di analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (a titolo esemplificativo si cita la più recente versione del Marzo 2008).
Per l'applicazione della procedura di valutazione di rischio a discariche esistenti o a discariche nuove, in conformità ai requisiti e alle condizioni previste dalla DGRV n. 3764 del 09/12/2009, dovrà essere sviluppato un Modello Concettuale del Sito (MCS) che tenga conto dello stato attuale dell'impianto e di quello previsto da progetto, assumendo i dati derivanti dalle seguenti componenti:
- attività e gestione dell'impianto (es. controlli sui rifiuti in ingresso, registrazione dei volumi del percolato estratto, registrazione delle portate biogas captato, analisi chimiche del percolato e del biogas)
- monitoraggi ambientali
- risultati di sperimentazioni e controlli in corso d'opera
Il modello concettuale, dovrà essere sito specifico dell'impianto e dovrà definire i seguenti elementi:
- Sorgente di contaminazione "discarica" con riferimento alle emissioni principali della stessa nell'ambiente, ossia percolato e biogas e alle eventuali emissioni secondarie (polveri/particolato)
- Percorsi e vie di propagazione degli inquinanti;
- Bersagli/recettori.
2. La caratterizzazione delle principali emissioni della discarica (percolato e biogas) deve essere effettuata sulla base dei dati storici ricavati dalle misure eseguite nell'ambito dell'esecuzione del Piano di monitoraggio e controllo o, nel caso di nuove discariche, su dati di letteratura; i parametri da prendere in considerazione devono essere quelli oggetto delle deroghe richieste ai limiti di accettabilità del DM 3 agosto 2005 e quelli ad essi correlati utilizzati nella valutazione di rischio.
3. Il "calcolo del rischio" dovrà in ogni caso riguardare la valutazione dei possibili impatti sulle matrici ambientali (acque superficiali e sotterranee, qualità dell'aria) in termini di contaminazione delle stesse da parte delle potenziali emissioni della discarica.
4. I valori limite di concentrazione da prendere in esame per il calcolo del "rischio" riguardano le matrici ambientali di cui al precedente punto 3) e sono quelli desumibili dalla normativa vigente in campo ambientale ed in particolare in materia di bonifiche di siti inquinati, precisando che, in caso di sostanze non esplicitamente individuate nelle tabelle di riferimento, i valori di concentrazione limite accettabili devono essere ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.
Sulla base della documentazione tecnica prodotta dai gestori delle discariche interessate, e in particolare della valutazione di rischio predisposta secondo i criteri individuati dalla medesima DGRV n. 1838/2007, sono state già valutate positivamente dalla Commissione Tecnica Regionale - sezione Ambiente (CTRA), o dalla Commissione regionale VIA, otto istanze di riclassificazione in una delle sottocategorie di discarica previste dall'art. 7 del DM 3 agosto 2005.
Le valutazioni di rischio esaminate hanno utilizzato di fatto diversi modelli matematici e/o software di uso comune reperibili sul mercato, tenendo sempre come utile riferimento - in particolare per la scelta dei dati di input e l'elaborazione del modello concettuale del sito - le linee guida del già citato manuale pubblicato da APAT nel 2005.
Alla luce di quanto sopra, le istruttorie condotte dai competenti Uffici regionali congiuntamente agli Enti interessati sono state incentrate soprattutto sulla verifica della correttezza dei dati di input, ritenendo valide le ipotesi assunte alla base dei modelli adottati.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che col tempo, anche sulla base di un maggior approfondimento delle modalità di effettuazione delle valutazioni di rischio, sono emerse nuove problematiche applicative e/o interpretative, che di seguito si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Nel corso dell'applicazione dei criteri del manuale del 2005, ARPAV ha riscontrato alcuni errori nelle formule proposte nel medesimo documento; l'applicazione pedissequa di tali formule porterebbe a risultati non sempre realistici e/o rappresentativi per le diverse tipologie di discariche;
b) I "Criteri Metodologici" seguono un approccio sostanzialmente deterministico, mentre alcuni software in commercio utilizzano modelli probabilistici per selezionare, all'interno di un range di valori, quello da attribuire a ciascun parametro caratteristico della sorgente, dei percorsi e dei bersagli della contaminazione.
Pertanto, al fine di chiarire in un'ottica di maggiore tutela dell'ambiente gli aspetti sopra evidenziati e di garantire al contempo - tenuto conto delle autorizzazioni già rilasciate - un'uniformità di comportamento tra tutti i soggetti interessati, si ritiene necessario istituire uno specifico tavolo tecnico tra Regione, Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) ed ARPAV - e coordinato dalla Direzione regionale Ambiente - al quale verranno invitati anche i tecnici di ISPRA per acquisire utili indicazioni in merito alla corretta applicazione del già citato manuale del 2005.
Al riguardo si evidenzia che si è già provveduto a chiedere ai soggetti sopra individuati la propria disponibilità a partecipare al tavolo tecnico in questione, convocando altresì un primo incontro di coordinamento presso i competenti Uffici regionali.
Si ritiene ragionevole individuare la conclusione dei lavori del succitato tavolo tecnico, entro il 31 dicembre 2010.
Nel frattempo, al fine di consentire la prosecuzione dei procedimenti amministrativi inerenti istanze di autorizzazione in sottocategorie di discariche attualmente in corso, nonché per quelli che verranno eventualmente attivati fino alla conclusione dei lavori del tavolo tecnico, si ritiene opportuno fornire sullo specifico argomento alcuni chiarimenti e precisazioni - come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento - al fine di individuare dei criteri certi e condivisi per la valutazione tecnica degli elaborati presentati a supporto di dette istanze, considerando in ogni caso la necessità di salvaguardare prioritariamente la tutela dell'ambiente.
Alla luce di quanto sopra, nei procedimenti amministrativi inerenti le istanze di autorizzazione in sottocategorie di discariche, sarà richiesto un contributo istruttorio da parte di ARPAV che, con particolare riferimento ai criteri descritti nell'Allegato A, dovrà essere incentrato in particolare sulla verifica:
- della correttezza formale della metodica utilizzata dal proponente;
- della conformità della definizione del modello concettuale del sito e dell'individuazione dei dati di input rispetto a quanto stabilito dai "Criteri Metodologici" pubblicati da APAT nel 2005 ed in adeguamento agli aggiornamenti metodologici forniti da ISPRA tramite revisioni delle linee guida di applicazione di analisi assoluta di rischio ai siti contaminati (a titolo esemplificativo si cita la più recente versione corrispondente alla versione 2 del Marzo 2008) e da quanto specificato nel presente provvedimento.
Va altresì evidenziato che anche per le discariche non classificate in una delle sottocategorie di cui all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto ministeriale e sulla base di una valutazione del rischio con riguardo alle emissioni della discarica, deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma per specifici parametri e per specifiche tipologie di rifiuto.
Alla luce di quanto sopra, relativamente agli aspetti puramente tecnici inerenti le modalità di predisposizione della valutazione di rischio, si ritiene che i criteri già individuati dalla DGRV n. 1838/2007, come integrati da quanto stabilito dalla circolare ministeriale del 30 giugno 2009 e da quanto previsto dal presente provvedimento, possano essere ragionevolmente estesi - per quanto applicabili - anche alle valutazioni di rischio finalizzate all'ottenimento delle deroghe previste dal succitato art. 10 del DM 3 agosto 2005.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;
VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;
VISTO il D. Lgs. 18 febbraio 20005, n. 59 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 3 agosto 2005;
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 16 agosto 2007, n. 26;
VISTEle D.D.G.R. n. 2454 del 8 agosto 2003, n. 14 del 14 gennaio 2005, n. 850 del 3 aprile 2007, n. 1838 del 19 giugno 2007 e n. 3764 del 9 dicembre 2009;
VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e Territorio e del Mare n. 14963 del 30.06.2009.]
delibera
1. Le premesse e le indicazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di fornire nelle more degli esiti del tavolo tecnico di cui al successivo punto 3) i chiarimenti e le precisazioni in particolare per quanto attiene la predisposizione della valutazione del rischio nell'ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005), così come descritti nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Di istituire uno specifico tavolo tecnico - coordinato dalla Direzione regionale Ambiente - tra Regione, Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) ed ARPAV al fine di approfondire alcune problematiche, come individuate nelle premesse del presente provvedimento, emerse nel corso delle istruttorie relative alle istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del DM 3 agosto 2005 e di garantire al contempo - tenuto conto delle autorizzazioni già rilasciate - un'uniformità di comportamento nei confronti di tutti i soggetti interessati.
4. Di prevedere che al tavolo tecnico di cui al precedente punto (i cui lavori si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2010) siano invitati a partecipare anche i tecnici di ISPRA al fine di acquisire utili indicazioni in merito alla corretta applicazione dei "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio applicata alle discariche" pubblicati da APAT (oggi ISPRA) nel giugno del 2005;
5. Di stabilire che i criteri già individuati dalla DGRV n. 1838/2007, come integrati da quanto contenuto nella circolare del Ministero dell'Ambiente e Territorio e del Mare n. 14963 del 30.06.2009 e da quanto previsto dal presente provvedimento, possano essere ragionevolmente estesi - per quanto applicabili - anche alle valutazioni di rischio previste per l'ottenimento delle deroghe previste dall'art. 10 del DM 3 agosto 2005;
6. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali del Veneto, all'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui Rifiuti, all'ARPAV - Area Tecnica e ai Dipartimenti provinciali di ARPAV.
(seguono allegati)
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