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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 25 giugno 2010


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 08 giugno 2010

Istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. L. R. 22 gennaio 2010, n. 6, articoli 4 e 9. "Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Disposizioni attuative della L.R. 22 gennaio 2010, n. 6 per l'istituzione di un elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale con la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione allo stesso.

Il Presidente, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 6, nel riconoscere il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale, ha inteso valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, per consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, salvaguardando nel contempo i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Strumenti per il perseguimento di tali obiettivi sono una maggiore informazione nei confronti dei consumatori, una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, il sostegno, anche economico di iniziative e progetti, in armonia con le disposizioni della Legge Regionale n. 55/1999 sulla promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.

Definiti all'articolo 2 il commercio equo e solidale e all'articolo 3 il prezzo equo, l'articolo 4 della Legge Regionale n. 6/2010 prevede l'istituzione presso la struttura regionale competente dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

Il comma 2 del citato articolo 4 dispone che i soggetti che intendono iscriversi all'elenco regionale del commercio equo e solidale abbiano i seguenti requisiti:

- non perseguire scopo di lucro;

- essere organizzati in forma collettiva;

- essere in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica;

- operare in forma stabile nel territorio regionale;

- appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;

b) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9.

L'articolo 9 della Legge Regionale n. 6/2010 dispone che la Giunta Regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge, individui:

a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

La Struttura regionale competente nella istituzione e gestione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale è individuata nella Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità.

La citata Direzione regionale, nello spirito di collaborazione con il territorio, anche al fine di una corretta gestione di un settore importante ma nel contempo complesso per tipologie dei soggetti coinvolti, commistione con altri ambiti di intervento, rispetto delle normative, nazionale ed europea, in costante evoluzione, ha ritenuto di avvalersi del contributo di esperienze e competenze offerto dalle organizzazioni di settore che già avevano collaborato alla stesura del testo legislativo.

Con il presente provvedimento si intende pertanto dare attuazione alle disposizioni degli articoli 4, comma 3 e 9, comma 1, lettera a), definendo i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione e decadenza dall'elenco.

L'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante ed essenziale, individua pertanto:

- al punto A) i requisiti dei soggetti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

- al punto B) le modalità di iscrizione all'elenco regionale;

- al punto B1) il procedimento di iscrizione, le variazioni ai dati o ai documenti comunicati per l'iscrizione, l'obbligo per i soggetti iscritti di trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta l'anno precedente, le verifiche ei controlli;

- al punto B2) le ipotesi di sospensione, cancellazione e decadenza.

Viene altresì allegata al presente provvedimento, per l'approvazione la modulistica per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale (Allegato B).

Relativamente ai punti b) "tipologie di intervento da finanziare prioritariamente" e c) "criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8" dell'articolo 9, si ritiene che una corretta individuazione delle tipologie di intervento e una efficace ripartizione di risorse tra gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale possano trovare pratica applicazione solo successivamente alla acquisizione di un quadro esauriente dei soggetti iscritti all'elenco regionale che saranno anche i beneficiari diretti dei contributi regionali previsti.

Si rinvia pertanto ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la concreta definizione dei suddetti punti.

Relativamente all'articolo 8 della Legge Regionale n. 6/2010, che prevede la promozione ed il sostegno di una fiera annuale del commercio equo e solidale, si rileva che l'iniziativa è stata individuata e definita nell'ambito delle iniziative dirette regionali finanziate con i fondi della Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 6;

- Vista la Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 55;

- Visti gli atti d'ufficio;]

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di individuare quale Struttura regionale competente agli adempimenti attuativi della Legge Regionale n. 6/2010, la Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità;

3. di stabilire, in attuazione degli articoli 4, comma 3 e 9, comma 1 lettera a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale, nonché le ipotesi di sospensione, cancellazione e decadenza dall'elenco secondo quanto disposto nell'Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante ed essenziale;

4. di approvare la modulistica per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale (Allegato B);

5. di rinviare, per le motivazioni specificate in premessa, ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la individuazione delle tipologie di intervento e i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, come previsto agli articoli 6 e 7 della Legge Regionale n. 6/2010;

6. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.


(seguono allegati)

1507_AllegatoA_225103.pdf
1507_AllegatoB_225103.pdf

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