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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 11 giugno 2010


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 25 maggio 2010

Contributo regionale "Buono-Libri". [L. 448/1998 (art. 27) - L.R. 25/02/2005, n. 9 (art. 30)]. Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2010-2011. Deliberazione/CR n. 19 del 03/02/2010.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Premessa.

L'art. 27 della L. 23/12/1998, n. 448, prevede un contributo regionale con risorse statali (c.d. "Buono-Libri"), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per acquistare i libri di testo per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni secondarie di I e di II grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base alla circolare del M.I.U.R. n. 24/99 del 23/09/1999 ed all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi fondamentali di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), fino al completamento del percorso per l'inclusione delle Istituzioni scolastiche non statali negli Albi regionali delle "scuole non paritarie", previsto dall'articolo 1, comma 7, della L. 10/03/2000, n. 62, dall'articolo 1-bis, comma 4, del D.L. 05/12/2005, n. 250, convertito dalla L. 03/02/2006, n. 27, e dal D.M. 29/11/2007, n. 263, il contributo può essere concesso, per l'anno 2010-2011, anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie:

a) legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007, n. 263);

b) già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007, n. 263);

in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Infine, per quanto concerne il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003 sono stati trattati in modo uguale alle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle Istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

Con D.D.R. Istruzione sarà approvato il Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni, applicando, come nei precedenti esercizi, il criterio del numero di domande ricevute in riferimento all'anno scolastico precedente. Tale Piano sarà poi trasmesso ai Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca e dell'Interno, entro il 15/07/2010.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, le risorse statali sono dirette a coprire il 100% della spesa sostenuta dai nuclei familiari con un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore od uguale ad € 10.632,94.

Ad integrazione del contributo suesposto, l'art. 30 della L.R. 9/2005 prevede un ulteriore contributo regionale con risorse regionali (sempre c.d. "Buono-Libri"), per le medesime finalità.

Ciò premesso, vanno segnalati i seguenti dati:

1)    le pressanti richieste delle famiglie, di concedere il contributo anche a quelle aventi un I.S.E.E. maggiore di € 10.632,94, per adeguarlo all'aumentato costo della vita;

2)    per l'anno 2009-2010, con € 4.586.335,00 statali (che si presume saranno assegnati alla Regione del Veneto anche per l'anno 2010-2011) ed € 1.959.453,13 regionali, si è riusciti a rimborsare il 100% della spesa a n. 30.654 studenti appartenenti a famiglie con un ISEE da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1) ed a n. 7.206 studenti appartenenti a famiglie con un ISEE da € 10.632,95 ad € 13.500,00 (Fascia 2, istituita sperimentalmente dall'anno 2008-2009).

Alla luce di tali dati, si ritiene opportuno in via sperimentale mantenere l'I.S.E.E. per la Fascia 2 fino ad € 13.500,00, garantendo sempre alle famiglie con I.S.E.E. di Fascia 1 la copertura del 100% della spesa e beneficiando le famiglie con I.S.E.E. di Fascia 2 solo qualora residuino risorse ed in proporzione ad esse.

Pertanto, sempre a condizione che lo Stato assegni effettivamente le risorse sopra indicate, si propone di:

1)    prevedere che, per le famiglie aventi un I.S.E.E. da € 0 fino ad € 10.632,94 (Fascia 1), il contributo sia diretto alla copertura del 100% della spesa e che, in caso di mancanza di risorse per la copertura del 100% della spesa, l'importo del contributo sia determinato in proporzione alle risorse disponibili;

2)    prevedere che, qualora residuino risorse dopo il soddisfacimento delle famiglie di Fascia 1, per le famiglie aventi un I.S.E.E. da € 10.632,95 ad € 13.500,00 (Fascia 2), l'importo del contributo sia determinato in proporzione alle risorse disponibili.

Per il contributo in oggetto, il bilancio regionale 2010 (capitolo di uscita n. 100848) ha stanziato € 1.500.000,00.

Come per gli esercizi precedenti, con il Piano regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni sarà chiesto che il contributo statale sia rimesso direttamente ai Comuni.

Criteri e modalità di concessione.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2010-2011, sono esposti nell'Allegato A.

Parere.

Sul presente provvedimento, la Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole (n. 818 del 08/02/2010), ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della L.R. 9/2005.

Collaborazione degli U.R.P.

Sulla collaborazione degli U.R.P. per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione ed Informazione ha espresso parere favorevole n. 212959/56.00.02 del 19/04/2010.

Pubblicità.

Per dare la più ampia diffusione dell'iniziativa, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

Visto l'articolo 27 della L. 448/1998;

Visto l'articolo 30 della L.R. 9/2005;

Visto l'articolo 30, comma 5, della L.R. 9/2005;

Vista la Deliberazione/CR n. 19 del 03/02/2010;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione n. 818 del 08/02/2010, sul presente provvedimento;

Visto il parere favorevole della Direzione Comunicazione ed Informazione n. 212959/56.00.02 del 19/04/2010, sulla collaborazione degli U.R.P.;

Visto l'impegno della Direzione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere;]

delibera

1. di fissare i criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Libri", per l'anno 2010-2011, esposti nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00;

3. di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'Allegato A.


(seguono allegati)

1487_AllegatoA_224837.pdf

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