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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 956 del 23 marzo 2010
Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della Lr 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi".
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.
"L'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, prevede che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, provveda ad individuare i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
La medesima disposizione stabilisce che le amministrazioni competenti adottino il provvedimento finale entro il termine - stabilito per ciascun procedimento a partire dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola e che non può eccedere i centottanta giorni - decorso il quale l'istanza si considera accolta.
La norma prevede altresì che la Giunta regionale definisca le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
L'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99 del 2004 si riferisce alle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola, con ciò dovendosi intendere ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività connesse come definite dall'articolo 2135 del codice civile ivi comprese, a titolo esemplificativo, le istanze afferenti agli adempimenti ed agli atti autorizzativi conseguenti all'applicazione della vigente disciplina igienico-sanitaria e ambientale per gli operatori del settore agricolo;
In senso più generale, la richiamata disposizione della legge regionale n. 16/2009 intende dare applicazione all'art. 14, comma 6 del DLgs n. 99/2004 e, in tale ottica, il DM 27/3/2008 (art. 2, comma 1, lett. c)) stabilisce che il CAA, nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi del citato Dlgs 99/2004, può svolgere l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:
Con il presente provvedimento si intende pertanto:
Si propone altresì di definire i seguenti requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal DM 27/3/2008, che i CAA devono possedere per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento:
Si propone altresì di stabilire che, ai fini del presente provvedimento:
Si da peraltro atto che le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 27/3/2008, disciplinate da apposite convenzioni tra i CAA e l'Amministrazione, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTO articolo 2135 del Codice civile che definisce l'imprenditore agricolo;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", in particolare l'articolo 5, "Semplificazione degli adempimenti amministrativi", che disciplina le modalità di attuazione nel territorio della Regione Veneto del citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali"
VISTA l'intesa conseguita il 23 marzo 2010 in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, in ordine ai procedimenti di competenza degli enti locali per cui è possibile dare applicazione all'art. 14, c. 6 del DLgs n. 99/2004 e dell'art. 5 della Lr n. 16/2009.]
delibera
(seguono allegati)
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