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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 04 maggio 2010


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 956 del 23 marzo 2010

Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della Lr 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

"L'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, prevede che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, provveda ad individuare i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

La medesima disposizione stabilisce che le amministrazioni competenti adottino il provvedimento finale entro il termine - stabilito per ciascun procedimento a partire dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola e che non può eccedere i centottanta giorni - decorso il quale l'istanza si considera accolta.

La norma prevede altresì che la Giunta regionale definisca le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

L'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99 del 2004 si riferisce alle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola, con ciò dovendosi intendere ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività connesse come definite dall'articolo 2135 del codice civile ivi comprese, a titolo esemplificativo, le istanze afferenti agli adempimenti ed agli atti autorizzativi conseguenti all'applicazione della vigente disciplina igienico-sanitaria e ambientale per gli operatori del settore agricolo;

In senso più generale, la richiamata disposizione della legge regionale n. 16/2009 intende dare applicazione all'art. 14, comma 6 del DLgs n. 99/2004 e, in tale ottica, il DM 27/3/2008 (art. 2, comma 1, lett. c)) stabilisce che il CAA, nella fase istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate ai sensi del citato Dlgs 99/2004, può svolgere l'attività di verifica della completezza documentale, con particolare riguardo a:

  • gli adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti, nei limiti di applicabilità al settore agricolo di tale normativa;
  • le istanze di concessione alle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi e degli interventi compensativi, nonché la sottoscrizione di polizze assicurative collettive, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  • l'adempimento degli obblighi in materia di tutela del territorio e di salvaguardia dell'ambiente.

Con il presente provvedimento si intende pertanto:

  1. individuare i procedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 della citata LR 16/2009;
  2. individuare il termine, decorso il quale, l'istanza si intende accolta;
  3. indicare per ciascuno di detti procedimenti le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale, da definire con decreto del dirigente della struttura regionale competente;
  4. definire le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento;
  5. individuare, in separati allegati, i procedimenti di competenza regionale per i quali è possibile dare diretta attuazione al disposto dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 edell'art. 14, comma 6 del D.Lgs n. 29 marzo 2004, n. 99 (Allegato A) e quelli di competenza degli enti locali per i quali, è stata conseguita l'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 nella seduta del 23 marzo 2010 (Allegato B);
  6. determinare le modalità di aggiornamento periodico dell'elenco dei procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Si propone altresì di definire i seguenti requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal DM 27/3/2008, che i CAA devono possedere per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento:

  1. i CAA siano quelli operanti nel territorio della Regione del Veneto che, ottenuta la prescritta autorizzazione ai sensi del DM 27 marzo 2008, siano in possesso di almeno 1000 mandati per la gestione del Fascicolo aziendale da parte di soggetti iscritti all'Anagrafe del Settore Primario;
  2. detti CAA debbano presentare alla Regione una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'art. 5 del citato DM, per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio della propria attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari a Euro 2.000.000,00;
  3. sia garantita la presenza presso ogni sede CAA in cui viene svolta l'attività oggetto del presente provvedimento di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza sulla base dei criteri che saranno definiti con successivo provvedimento;
  4. sia garantita la protocollazione, secondo le procedure di gestione dei flussi documentali e protocollo informatico, delle comunicazioni relative alle procedure gestite dai CAA in applicazione del presente provvedimento.

Si propone altresì di stabilire che, ai fini del presente provvedimento:

  1. la vigilanza sullo svolgimento delle attività effettuate dai CAA è effettuata dall'amministrazione procedente sulla base dei criteri definiti dall'Unità complessa sistema informativo del settore primario e controllo;
  2. ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze correlate a eventuali inadempienza/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA saranno definite con successivo provvedimento;
  3. le istanze da parte degli interessati siano presentate mediante procedure informatizzate eventualmente rese disponibili dall'amministrazione competente.

Si da peraltro atto che le attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 del DM 27/3/2008, disciplinate da apposite convenzioni tra i CAA e l'Amministrazione, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO articolo 2135 del Codice civile che definisce l'imprenditore agricolo;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", in particolare l'articolo 5, "Semplificazione degli adempimenti amministrativi", che disciplina le modalità di attuazione nel territorio della Regione Veneto del citato articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

VISTA la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali"

VISTA l'intesa conseguita il 23 marzo 2010 in seno alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, in ordine ai procedimenti di competenza degli enti locali per cui è possibile dare applicazione all'art. 14, c. 6 del DLgs n. 99/2004 e dell'art. 5 della Lr n. 16/2009.]

delibera

  1. Di approvare l'Allegato A al presente provvedimentocontenente l'elencodeiprocedimenti di competenza regionale per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 5 della Lr 7 agosto 2009, n. 16;
  2. Di approvare l'Allegato B al presente provvedimentocontenente l'elencodeiprocedimenti di competenza degli Enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 5 della Lr 7 agosto 2009, n. 16;
  3. Di stabilire per i procedimenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. il termine a partire dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola decorso il quale l'istanza si considera accolta;
  4. Di stabilire che le istanze relative ai procedimenti indicati negli Allegati A e B siano presentate mediante le procedure informatizzate eventualmente rese disponibili dall'amministrazione competente;
  5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 bis del DLgs n. 165/1999 e s.m.i., il CAA opera a fronte di mandato rilasciato dal produttore;
  6. Di demandare a successivo decreto del Dirigente regionale della struttura competente per materia la definizione, per ognuno dei procedimenti indicati negli Allegati A e B, delle procedure operative e della documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale;
  7. Di stabilire che il CAA attesti la verifica del riscontro della completezza documentale mediante apposita check list, debitamente sottoscritta dall'operatore abilitato, che accompagna ciascuna domanda presentata all'amministrazione procedente, secondo il modello che sarà definito con successivo provvedimento del dirigente della struttura regionale competente per materia;
  8. Di stabilire che, ove l'amministrazione procedente riscontri l'insufficienza ovvero l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza del richiedente, non si applicano i termini di cui al precedente punto 3. e trovano invece applicazioni i termini ordinari di conclusione del procedimento a decorrere dalla data di effettiva integrazione della documentazione;
  9. Di stabilire che la certificazione rilasciata al richiedente, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione, deve contenere la data di emissione della certificazione stessa, gli estremi anagrafici dell'impresa richiedente, l'oggetto dell'istanza, l'elencazione della documentazione allegata, la data di ricezione dell'istanza da parte del CAA ed il corrispondente numero di protocollo attribuito dal CAA, l'indicazione della data di inoltro all'amministrazione e, laddove sia noto, il numero di protocollo attribuito da detta amministrazione. La certificazione indica altresì il termine di conclusione del procedimento avuto riguardo alla data di presentazione all'amministrazione procedente e al termine indicato, per ciascun provvedimento, negli Allegati A e B al presente provvedimento;
  10. Di stabilire che i CAA che possono operare ai sensi del presente provvedimento, sono quelli operanti nel territorio della Regione del Veneto, in possesso dei requisiti e della autorizzazione di cui al DM 27 marzo 2008 e che siano in possesso di almeno 1000 mandati per la gestione del Fascicolo aziendale da parte di soggetti iscritti all'Anagrafe del Settore Primario, come da elenco pubblicato nel sito internet della Regione Veneto;
  11. Di stabilire che detti CAA debbano presentare alla Regione una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'art. 5 del citato DM, per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio della propria attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari a Euro 2.000.000,00;
  12. Di stabilire che sia garantita la presenza presso ogni sede CAA in cui viene svolta l'attività oggetto del presente provvedimento di un congruo numero di addetti in possesso di adeguato formazione professionale ed esperienza sulla base dei criteri che saranno definiti con successivo provvedimento;
  13. Di stabilire che sia garantita la protocollazione, secondo le procedure di gestione dei flussi documentali e protocollo informatico, delle comunicazioni relative alle procedure gestite dai CAA in applicazione del presente provvedimento;
  14. Di stabilire che la vigilanza sullo svolgimento delle attività effettuate dai CAA, ai sensi del presente provvedimento è effettuata dall'amministrazione procedente sulla base dei criteri che saranno definiti con successivo provvedimento dall'Unità complessa Sistema informativo del settore primario e controllo;
  15. Di stabilire che, ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze correlate ad eventuali inadempienze ovvero irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA saranno definite con successivo provvedimento;
  16. Di dare atto che, con le modalità previste dal presente provvedimento, si potrà procedere all'aggiornamento periodico dell'elenco dei procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).


(seguono allegati)

956_AllegatoA_223955.pdf
956_AllegatoB_223955.pdf

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