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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 11 maggio 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 23 marzo 2010

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7/7/2009. Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazioni n. 4548 del 28/12/2007 e n. 2078 del 7/7/2009, ha individuato le categorie di medici abilitati dalla Regione all'utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo la possibilità che l'utilizzo possa essere esteso ad altre categorie di medici negli ambiti ivi indicati.

Il Coordinamento Sanitario Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige della Polizia di Stato, con nota agli atti della Direzione per i Servizi Sanitari, ha rappresentato la necessità che anche i medici di Polizia addetti agli Uffici Sanitari Provinciali delle relative Questure del Veneto, alle Sale Mediche della Polizia di Stato ubicate presso il II Reparto Mobile di Padova e presso la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda (VR)siano abilitati all'utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore del personale della Polizia di Stato e degli allievi che frequentano la Scuola di Peschiera del Garda (VR).

Tale richiesta è finalizzata a garantire una efficace tutela sanitaria al personale di Polizia che, per varie ragioni, non può rivolgersi al medico di medicina generale. In particolare, è stato segnalato che il personale di Polizia, in servizio o aggregato presso i vari Uffici presenti nella Regione Veneto, è soggetto a frequente mobilità, anche per brevi periodi, per motivi di servizio.

E' stato anche ricordato dai richiedenti che, prima dell'introduzione della nuova disciplina regionale in tema di ricettari, ai medici della Polizia di Stato era consentito, anche nel Veneto, utilizzare il ricettario standardizzato in virtù di convenzioni con le Aziende ULSS, stipulate ai sensi della normativa che regola le attribuzioni dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato (già DPR 338/1982), secondo modalità espressamente condivise dalla Regione.

Nell'ambito delle scelte organizzative regionali da ultimo effettuate con i provvedimenti suindicati, la dichiarata esigenza va considerata e valutata tenendo presente che la normativa vigente garantisce l'assistenza sanitaria di base anche mediante "l'iscrizione temporanea", che consente ai cittadini che dimorano per periodi superiori a tre mesi, e fino ad un massimo di un anno, in Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica, la possibilità di essere temporaneamente iscritti negli elenchi dell'ULSS di momentanea dimora e scegliere, provvisoriamente, il medico di medicina generale con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'Azienda di residenza dell'utente.

Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere l'abilitazione all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato ai medici addetti agli Uffici Sanitari Provinciali presso le Questure del Veneto e alla Sala Medica ubicata presso il II Reparto Mobile di Padova, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, unicamente per far fronte alle esigenze del personale di Polizia non residente nell'ambito dell'ULSS di riferimento, temporaneamente applicato presso gli Uffici per motivi di servizio, e quindi in condizione di non poter effettuare "l'iscrizione temporanea" sopra menzionata, pertanto non altrimenti assistibile.

Per quanto riguarda la Scuola di Peschiera del Garda (VR), in considerazione delle esigenze rappresentate, si propone di autorizzare i medici di Polizia addetti alla Sala Medica della stessa all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, a favore degli allievi, limitatamente alla prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale aventi carattere di urgenza, da non consentire il tempestivo ricorso al medico di medicina generale.

Le Questure, il Reparto Mobile di Padova e la Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda devono concordare con le Aziende ULSS territorialmente competenti le modalità per consentire l'individuazione della provenienza della ricetta e l'osservanza di quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 50 della legge n. 326/2003.

Si ricorda che la presente deliberazione, al pari della DGR n. 2078 del 7 luglio 2009, non ha riguardo alla prescrizione di specialità farmaceutiche.

Alla luce di quanto su indicato, i medici abilitati dalla Regione del Veneto all'utilizzo del ricettario standardizzato regionale per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale risultano essere quelli elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento 

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR. n. 4548/2007;

VISTA la DGR n. 2078/2009;

VISTO l'art. 50 della legge n. 326/2003;]

delibera

1.       di abilitare, secondo quanto in premessa riportato e per le motivazioni ivi esposte, i medici addetti agli Uffici Sanitari Provinciali presso le Questure del Veneto e alla Sala Medica del II Reparto Mobile di Padova della Polizia di Stato all'utilizzo del ricettario standardizzato per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, unicamente per far fronte alle esigenze del personale di Polizia non residente nell'ambito dell'ULSS di riferimento, temporaneamente applicato presso gli Uffici per motivi di servizio;

2.       di abilitare, secondo quanto in premessa riportato e per le motivazioni ivi esposte, i medici di Polizia addetti alla Sala Medica della Scuola di Peschiera del Garda (VR) all'utilizzo delricettario regionale standardizzato, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, a favore degli allievi, limitatamente alla prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale aventi carattere di urgenza, da non consentire il tempestivo ricorso al medico di medicina generale;

3.       di dar atto che i medici abilitati dalla Regione del Veneto all'utilizzo del ricettario standardizzato regionale per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale risultano essere quelli indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4.       di dare atto che la disciplina relativa ai soggetti abilitati all'utilizzo del ricettario standardizzato nella Regione del Veneto per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale risulta essere quella stabilita dalle deliberazioni n. 4548/2007, n. 2078/2009 e dal presente provvedimento;

5.       di disporre, conseguentemente, che la consegna, ai sensi dell'art. 50, comma 4 della legge 24.11.2003, dei ricettari standardizzati ai medici di cui al punto 1 e 2, avvenga in conformità a quanto stabilito.


(seguono allegati)

1182_AllegatoA_223892.pdf

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