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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 11 maggio 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 23 marzo 2010

Art. 16 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, "Norme in materia di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi". Disposizioni applicative.

L'Assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente Arch. Giancarlo Conta, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e delle Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con la recente L.R. 16.02.2010, n. 11, recante l'approvazione della legge finanziaria per il 2010 il legislatore regionale ha tra l'altro inteso introdurre (art. 16) alcune disposizioni che incidono in maniera importante nel settore dello smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

In particolare la disposizione di legge in parola recita testualmente:

1. "Ai fini dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e all'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", la Giunta regionale è autorizzata a compiere studi ed analisi dei fabbisogni e della qualità dei rifiuti prodotti e per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, anche avvalendosi di tecnici ed esperti esterni.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall'articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 11/2010 pertanto sancisce, quale requisito essenziale per la conclusione dell'iter di approvazione del progetto o autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, l'acquisizione della deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere dell'Arpav; quanto detto sia per gli impianti di competenza regionale (art. 4 della L.R. n. 3/2000) che per quelli di competenza provinciale (art. 6 della L.R. n. 3/2000).

Non risulta pertanto preclusa l'istruibilità di tutte le istanze fino ad oggi pervenute presso i competenti Uffici, comprese quelle avanzate dopo l'entrata in vigore della legge in argomento che devono, pertanto, proseguire il loro iter nei termini e con le tempistiche previste dalle vigenti leggi di settore, fatta salva la conclusione del procedimento stesso che potrà intervenire una volta acquisita la deliberazione del Consiglio provinciale, come si dirà meglio di seguito.

A seguito dell'entrata in vigore dell'importante novella regionale si ravvisa la necessità di fornire alcune indicazioni di carattere operativo:

1) Le domande relative alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, presentate dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 della L.R. n. 11/2010 (cioè a dire dal 20 febbraio 2010, vista la pubblicazione della legge regionale sul B.U.R.V. del 19.02.2010), nel corso dell'iter istruttorio dovranno acquisire le necessarie determinazioni del Consiglio provinciale competente per territorio, sulla base del parere dell'Osservatorio rifiuti dell'ARPAV. Va ribadito che la deliberazione del Consiglio provinciale è condizione di procedibilità per il rilascio dei richiesti provvedimenti finali di approvazione del progetto e/o dell'autorizzazione all'esercizio. Conseguentemente il responsabile regionale del procedimento, se la proposta di approvazione del progetto di nuovo impianto è di competenza regionale, una volta ricevuta l'istanza, dovrà:

A) dare comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, precisando, tra l'altro, che i termini per la chiusura dello stesso restano sospesi fino all'acquisizione del parere Arpav e della deliberazione del Consiglio provinciale;

B) richiedere il parere all'Osservatorio rifiuti dell'Arpav indicando l'ubicazione, la tipologia e potenzialità dell'impianto, tipologia e quantità dei rifiuti che il soggetto istante intende trattare.

Il parere di ARPAV dovrà evidenziare, tra l'altro, attraverso i dati disponibili, situazioni di emergenza relativamente al trattamento di particolari tipologie di rifiuti, tali per cui non sia possibile attendere i tempi necessari per l'aggiornamento e l'approvazione del Piano in parola.

L'ARPAV, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta fornirà una risposta sulla base degli elementi sotto definiti, relativi all'ultimo biennio di dati disponibili per ciascuna specifica categoria di rifiuti, così come definiti dai codici CER:

  1. dati sulla produzione dei codici CER nel Veneto suddivisi per provincia;
  2. dati sulla gestione dei codici CER nel Veneto suddivisi per provincia;
  3. numero degli impianti veneti, suddivisi per provincia, in regime autorizzativo ordinario e semplificato, atti a trattare i rifiuti con i codici CER dei punti precedenti;
  4. import-export (da e per il Veneto) dei medesimi codici CER.

Nell'espressione del parere si farà altresì riferimento alla:

  1. capacità, nell'ambito regionale, di trattare la specifica tipologia richiesta;
  2. "gerarchia dei rifiuti" indicata all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, quale ordine di priorità ...:
    • Prevenzione;
    • Preparazione per il riutilizzo;
    • Riciclaggio;
    • Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
    • Smaltimento.

C) trasmettere alla Provincia competente per territorio il parere dell'Osservatorio, unitamente all'istanza di approvazione del progetto stesso, per l'acquisizione della determinazione da parte del Consiglio provinciale specificatamente sugli aspetti relativi alla "...indispensabilità dell'impianto, ...in ragione del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento..."; detta determinazione, dovrà essere resa in conformità ai principi generali che regolano il procedimento amministrativo (art. 2, L. n. 241/1990) per evitare di incorrere in responsabilità per ritardo da parte dell'amministrazione provinciale nella conclusione del procedimento;

D) una volta acquisita formalmente la determinazione del Consiglio provinciale, il responsabile del procedimento darà comunicazione all'interessato della ripresa della decorrenza dei termini allegando la documentazione acquisita, in modo da consentire il prosieguo dell'iter istruttorio autorizzativo secondo quanto stabilito dalla disciplina di settore ambientale.

2) Qualora la domanda presentata dal soggetto interessato riguardi un nuovo impianto di competenza provinciale, una volta ricevuta l'istanza, il responsabile del procedimento dovrà dare all'interessato comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione della deliberazione del Consiglio provinciale, da esprimersi sulla base del parere del'Osservatorio Arpav, precisando, tra l'altro, che i termini per la chiusura dello stesso restano nel frattempo sospesi; il procedimento proseguirà poi secondo le modalità stabilite dalle province nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa propri delle stesse.

Tutto ciò premesso, va detto che la norma in esame non riguarda la gestione degli impianti di depurazione pubblici di reflui civili, anche nel caso in cui, con sezioni separate o meno, gli stessi trattino rifiuti liquidi, anche perchè la loro localizzazione discende da criteri legati allo sviluppo delle reti di fognatura pubblica, né si riferisce agli impianti destinati al recupero o allo smaltimento di rifiuti urbani, anche nel caso in cui agli stessi sia legittimamente conferita un'aliquota di rifiuti speciali.

Va da sé inoltre che la nuova disciplina regionale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti in procedura "semplificata" in ragione del fatto che l'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 non contempla l'approvazione del progetto e/o l'autorizzazione all'esercizio, bensì la possibilità di intraprendere l'attività di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, previa verifica della compatibilità urbanistico/edilizia dell'area da parte del Comune.

Ancora va detto che le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 11/2010 non si applicano ai progetti di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati che comportino la messa in sicurezza in via definitiva anche mediante apporto di materiale o rifiuti non putrescibili, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1, della L.R. n. 3/2000, e successive modifiche, anche perché tali operazioni, una volta accertata la sussistenza dei presupposti tecnici e giuridici, relativamente all'inderogabile necessità di bonificare l'area, possono essere realizzate esclusivamente nel sito oggetto dell'intervento di bonifica.

Da ultimo va precisato che la succitata disposizione di legge regionale non si applica neppure agli impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti di cui all'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, nonché alle comunicazioni relative allo svolgimento delle relative campagne di attività, trattandosi di tipologie particolari di impianti e di attività di gestione di rifiuti di natura temporanea ai sensi della vigente disciplina nazionale.

L'art. 16 della L.R. 11/2010 fornisce, in definitiva, particolari condizioni e modalità procedimentali per l'ottenimento dell'approvazione di progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

A seguito dell'entrata in vigore dell'importante novella regionale si ravvisa pertanto la necessità di fornire indicazioni operative agli uffici regionali anche a beneficio di iniziative del comparto interessato radicatesi, a vario titolo, presso le competenti strutture ed organismi regionali e provinciali ben prima della promulgazione e successiva entrata in vigore della suddetta legge regionale.

Definito quanto sopra, si impartiscono quindi indicazioni ai competenti Uffici per il corretto svolgimento delle istruttorie delle domande presentate prima dell'entrata in vigore (20 febbraio 2010) della legge regionale in parola, affinché sia dato corso ai conseguenti atti o provvedimenti amministrativi, secondo le disposizioni relative alla disciplina ambientale di settore vigente. Le istanze ricomprese nelle seguenti casistiche non sono soggette all'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 11/2010, trattandosi: di procedure particolari che non richiedono approvazione o autorizzazione (1); iniziative il cui iter si è già concluso favorevolmente e sia in corso il rilascio del provvedimento finale (2); attività esistenti e già autorizzate (3); in particolare:

1) Domande connesse alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, presentate prima e dopo dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2010 per il conseguimento del solo giudizio di compatibilità ambientale (D. lgs. n. 152/2006, parte II - L.R. n. 10/1999), che possono essere concluse ordinariamente, in quanto non riguardano né l'approvazione né l'autorizzazione all'esercizio.

2) Domande relative alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 11/2010 per il conseguimento del giudizio di compatibilità ambientale (D. lgs. n. 152/2006, parte II - L.R.. n. 10/1999), l'approvazione del progetto (D. Lgs. n. 152/2006, parte IV, e L.R. n. 3/2000) e l'autorizzazione integrata ambientale (D.LGS. N. 5972005 e L.R. n. 26/2007) che abbiano concluso favorevolmente l'iter amministrativo di legge e sia in corso di rilascio il provvedimento finale di approvazione o di A.I.A.. Ricorrendo tale situazione non vi è dubbio che la fase amministrativa attualmente mancante presenti carattere eminentemente formale anche in considerazione del fatto che la valutazione sul principio di prossimità è stata già espressamente eseguita durante l'iter di VIA o di AIA in base alle disposizioni di legge. La fase suddetta, che prevede solo un iter aggiuntivo per l'accertamento del rispetto del principio di prossimità rispetto a quello tradizionale, non risulterebbe in grado di incidere in alcun modo sulle conclusioni positivamente già adottate dall'organismo tecnico - consultivo ovvero dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, pronunciatesi anche come conferenza dei servizi decisoria della L. n. 241/1990. In questi casi, quindi, si dovrà dare corso senz'altro alla chiusura del relativo procedimento mediante l'adozione formale dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

3) Domande relative:

  1. realizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti autorizzati allo smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, in termini di potenzialità, superficie o modifiche gestionali;
  2. adeguamenti tecnici migliorativi sotto il profilo gestionale (quali, ad es., il cosiddetto "revamping")
  3. trasferimenti dell'attività autorizzata di smaltimento o recupero nel medesimo ambito territoriale provinciale;
  4. autorizzazione di sottocategorie di discarica autorizzata per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3 agosto 2005;
  5. interventi di bonifica di siti contaminati anche mediante campagne mobili o bonifiche di impianti esistenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte II e parte IV), ed in particolare l'articolo 242, come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n.4;

VISTA le LL.RR. n. 10/1999 e 3/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 16 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11, pubblicata sul B.UR.V. n. 15/1 del 19 febbraio 2010

delibera

1. di fornire tutti i chiarimenti riportati nelle premesse, in particolare ai punti 1) e 2), prima parte, e 1), 2) e 3), seconda parte, del presente provvedimento;

2. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Province e all'Arpav, Direzione centrale, per consentire l'uniformità applicativa delle procedure.


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