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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 13 aprile 2010


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 858 del 15 marzo 2010

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. - Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29. Vendita attraverso distributori automatici. Criteri di indirizzo e coordinamento normativo.

L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione, Vendemiano Sartor, riferisce quanto segue.

Con il presente atto si intende fornire i necessari criteri di indirizzo e coordinamento normativo nei confronti dei soggetti pubblici e privati interessati dalla materia del commercio, con riferimento specifico all'attività di vendita mediante distributori automatici la quale, come noto, costituisce una tipologia distributiva avente caratteristiche peculiari finalizzate principalmente ad assicurare la continuità del servizio al consumatore in fasce orarie nelle quali gli esercizi commerciali osservano ordinariamente la chiusura.

L'elaborazione dei criteri di cui trattasi sorge dalla necessità, rappresentata dai soggetti medesimi, di assicurare il coordinamento, nell'ambito della tipologia di vendita di cui trattasi, tra le disposizioni normative regionali e statali in materia di orari, nonché in materia di procedimento autorizzatorio, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 la quale, come noto, ha provveduto a riformare parzialmente l'istituto della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentendo l'inizio immediato delle attività di prestazione di servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE del del 12 dicembre 2006 (cd. Direttiva Bolkestein) relativa ai Servizi del Mercato interno.

Da ultimo, occorre esaminare l'odierna tematica anche in considerazione della prossima emanazione del decreto legislativo statale di attuazione della direttiva comunitaria succitata, il quale prevede talune disposizioni destinate ad incidere nella materia del commercio e in particolare nella fattispecie di cui trattasi.

Al fine di una puntuale disamina della problematica è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento:

1. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni recante: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59" - di seguito denominato decreto legislativo - all'articolo 17, detta la disciplina in tema di vendita mediante distributori automatici. In particolare, il comma 4 del suddetto articolo prevede che qualora la vendita mediante distributori automatici sia effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, tale vendita sia soggetta alle medesime disposizioni previste per un esercizio di vicinato.

2. La legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 recante: "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" - di seguito denominata legge regionale - all'articolo 13 detta la disciplina sia in tema di attività di somministrazione, sia in tema di attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo assoggetta l'attività di somministrazione di prodotti alimentari mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo ed attrezzato alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande soggetti a programmazione comunale. Ai fini dell'applicazione di detto comma è dunque necessaria la compresenza dei seguenti requisiti: locale adibito in modo esclusivo e nel contempo attrezzato per il consumo sul posto.

Il secondo comma, invece, disciplina l'attività di vendita mediante distributori automatici effettuata in forme diverse da quelle sopra dette attraendola, dunque, nell'ambito della normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli aspetti relativi alle procedure di autorizzazione e a quelli relativi ai requisiti morali e professionali.

3. Inoltre l'articolo 37, comma 2, lettera b)della legge regionale ha disapplicato l'articolo 17 del decreto legislativo limitatamente al settore alimentare. Ne deriva che detto articolo trova applicazione unicamente per la vendita mediante distributori automatici di prodotti non alimentari.

4. In relazione inoltre al profilo degli orari di vendita, la normativa di riferimento statale è contenuta nel Titolo IV del decreto legislativo. Quanto alla legge regionale, essa nulla espressamente dispone con specifico riferimento alla vendita mediante distribuzione automatica, limitandosi a disciplinare gli orari degli esercizi specializzati nella vendita di bevande (articolo 25, comma 2,) e a disapplicare l'articolo 13 del decreto legislativo, che disciplina talune ipotesi derogatorie alla normativa in tema di orari di vendita limitatamente ad alcune tipologie di esercizi fra cui gli esercizi specializzati nella vendita di bevande (articolo 37, comma 2, lettera c)).

Ciò premesso sul piano normativo, è opportuno evidenziare quanto segue.

A. ASPETTI PROCEDIMENTALI

A1. Settore alimentare: qualora la vendita mediante distributori automatici riguardi prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2 della legge regionale, che subordina tale tipologia di vendita alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presso il comune competente per territorio.

La suddetta DIA, vista la recente riforma dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, consente l'inizio immediato dell'attività.

Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 della legge regionale.

A2. Settore non alimentare: qualora la vendita mediante distributori automatici riguardi prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, in assenza di apposita disciplina regionale, sul piano strettamente giuridico trova applicazione l'articolo 17 del decreto legislativo, il quale prevede il regime della comunicazione che consente l'esercizio dell'attività decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

Tuttavia, in ragione della sopravvenuta disciplina statale di riforma dell'istituto della DIA e considerato, altresì, che l'intervenuta modifica normativa in tema di DIA è informata ad un criterio di massima semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto privato che intende esercitare un'attività economica, segnatamente commerciale, appare ragionevole ritenere applicabile il nuovo istituto della DIA immediata anche alla fattispecie di vendita di cui trattasi, con inizio immediato dell'attività.

Detto orientamento risulta peraltro confermato dallo schema di decreto legislativo attuativo della richiamata direttiva comunitaria n. 123 del 2006, il quale propone la modifica del vigente articolo 17 del decreto legislativo, sostituendo il regime della comunicazione con l'istituto della dichiarazione di inizio attività immediata.

B. ORARI DI VENDITA

La legge regionale disciplina la vendita mediante distributori automatici di prodotti alimentari ai soli fini della definizione dei requisiti soggettivi e del procedimento, mentre nulla espressamente dispone in materia di orari.

Al riguardo, con riferimento agli esercizi adibiti esclusivamente alla distribuzione automatica, si rileva quanto segue.

B1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 84281 del 28.09.2009, ha ritenuto che gli esercizi i cui locali siano destinati in modo esclusivo alla distribuzione automatica di bevande possano considerarsi quali "esercizi specializzati nella vendita di bevande" e che pertanto a tale tipologia di esercizi debba essere applicata la deroga al regime degli orari stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

Nel condividere il suddetto orientamento ministeriale, occorre tuttavia rilevare che l'articolo 37, comma 2, lettera c) della legge regionale prevede la disapplicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo con specifico riferimento, tra l'altro, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande. Nel contempo l'articolo 25, comma 2, della legge regionale stabilisce che gli esercizi specializzati nella vendita di bevande osservano l'orario degli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago.

Conseguentemente, per gli esercizi i cui locali siano destinati in modo esclusivo alla distribuzione automatica di bevande trova applicazione l'articolo 25, comma 2, della legge regionale. Va inoltre precisato che a detta tipologia di esercizi si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 1, (orari degli esercizi posti in autostrade e stazioni) e 23, comma 4, (orari degli esercizi annessi a strutture ricettive) della medesima legge regionale.

B2. Diversamente, gli esercizi i cui locali sono destinati in modo esclusivo alla distribuzione automatica ma che non pongono in vendita esclusivamente bevande ovvero pongono in vendita tipologie merceologiche diverse dalle bevande saranno soggetti alle disposizioni generali in tema di orari di vendita di cui al Titolo IV del decreto legislativo.

Potranno, quindi, beneficiare della deroga alla disciplina degli orari di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo gli esercizi adibiti esclusivamente alla distribuzione automatica:

a) qualora siano situati all'interno dei campeggi, villaggi, complessi turistici e alberghieri, aree di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;

b) qualora pongano in vendita in via prevalente o esclusiva i prodotti elencati nella disposizione di cui al citato articolo 13 (fatta eccezione per le bevande e per le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera c) della legge regionale).

Inoltre, quanto all'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo, possono essere autorizzati all'apertura notturna gli esercizi destinati in modo esclusivo alla distribuzione automatica che non pongono in vendita esclusivamente bevande ovvero che pongono in vendita tipologie merceologiche diverse dalle bevande.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 recante la "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e, in particolare, gli articoli 13, comma 2, 25, comma 2 e 37, comma 2, lettere b) e c);

VISTA la risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n. 84271 del 28 settembre 2009;

SENTITO in data 12 febbraio 2010 il Gruppo Tecnico in materia di somministrazione di alimenti e bevande, istituito con deliberazione della Giunta regionale n.2692 del 23 settembre 2008;

VISTO il parere della Direzione regionale Affari Legislativi;

delibera

  1. di adottare i criteri di indirizzo e coordinamento normativo evidenziati in premessa, da diffondere presso i soggetti pubblici e privati interessati dalla materia del commercio.


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