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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 835 del 15 marzo 2010
Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146 c. 6 del Dlgs 42/04.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue.
"In attesa di una disciplina organica di recepimento del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), si ritiene opportuno dettare agli Enti interessati indirizzi e chiarimenti per l'applicazione delle disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2010. A partire da tale data infatti, è entrata in vigore la nuova procedura prevista dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/04 per il rilascio della autorizzazione paesaggistica che prevede che per le opere che necessitano di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione procedente, entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza, debba svolgere le verifiche e gli accertamenti sulla correttezza della documentazione progettuale pervenuta e redigere una relazione tecnica illustrativa, da trasmettere alla Soprintendenza assieme a tutta la documentazione presentata dal richiedente. Dopodichè il Soprintendente comunica il proprio parere vincolante entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l'Amministrazione procedente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo. Decorso inutilmente il termine di venti giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, il richiedente può domandare l'autorizzazione, in via sostitutiva alla Regione che deve rilasciarla nei successivi sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni senza che il Soprintendente abbia reso il parere prescritto, l'Amministrazione procedente ha la facoltà di indire una conferenza di servizi alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il suo parere scritto. La conferenza si pronuncia nel termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente l'Amministrazione procedente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Ai sensi dell'art. 31 della LR n. 1 del 12.01.2009 così come modificato dall'art. 5 della LR n. 26 del 9.10.2009, la Regione del Veneto ha confermato fino al 31 dicembre 2010 la ripartizione delle funzioni amministrative previste dalla L.R. n. 11/2001 e cioè per le opere che necessitano di autorizzazione paesaggistica da parte di Comuni, Province ed Enti Parco rimangono competenti gli stessi.
Alla stessa data del 31 dicembre 2010 è da intendersi prorogato il termine per il completamento della verifica da parte della Regione, in capo agli enti delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica nonché di differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e le funzioni urbanistico-edilizia di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/04.
A tal proposito la Regione del Veneto, con nota prot. n. 330632 del 22 giugno 2008, ha avviato una ricognizione per una prima valutazione dei requisiti ed ora, per quanto sopra riportato, è necessario concludere la verifica entro l'anno in corso.
Con la presente si dettano indirizzi e chiarimenti sulle misure organizzative che i Comuni possono promuovere per garantire una istruttoria paesaggistica distinta da quella urbanistico-edilizia e con un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica.
Ai fini di una corretta e funzionale gestione della delega in oggetto, e tenendo conto degli specifici requisiti tecnici necessari, i comuni possono alternativamente:
a) individuare una apposita struttura incaricata delle istruttorie paesaggistiche;
b) individuare un incaricato cui attribuire l'istruttoria per l'aspetto paesaggistico;
c) prevedere forme associative e di cooperazione, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, per l'istituzione di una commissione intercomunale che esprima pareri sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146, comma 7 e 147 del d.lgs. 42/2004, secondo le modalità individuate dagli enti locali interessati verificando in particolare la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Tali commissioni possono essere composte da un rappresentante, per ogni Comune che abbia aderito alla "associazione", con specifica esperienza in materia di bellezze naturali,tutela dell'ambiente e del paesaggio. I rappresentanti possono essere anche annoverati tra gli esperti in materia di bellezze naturali, di tutela dell'ambiente e del paesaggio facenti parte della Commissione edilizia integrata ai sensi dell'art. 6 della L. R. 63/1994.
Al fine di verificare, in capo agli Enti delegati, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146 D.lgs. 42/04, è stato predisposto un modello di risposta (Allegato A) che tutti gli Enti delegatari in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche debbono far pervenire debitamente compilato alla Regione del Veneto, Direzione Urbanistica, entro il 30 giugno 2010.
Unitamente a tale modulo, gli Enti dovranno allegare:
- il provvedimento sottoscritto in caso di "associazione" con altri Comuni per la istituzione di una struttura intercomunale per l'esame dell'aspetto paesaggistico dei progetti che necessitano acquisire l'autorizzazione paesaggistica.
- il provvedimento che individua la struttura o la specifica professionalità cui attribuire le istruttorie paesaggistiche.
È opportuno sottolineare che le condizioni di cui all'art. 146, c. 6 del D.lgs. 42/04 si considerano sussistenti qualora:
- la responsabilità del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia posta in capo ad un soggetto diverso dal responsabile del procedimento urbanistico-edilizio, anche se appartenente alla medesima struttura organizzativa;
- il/i soggetto/i che svolge/ono l'istruttoria sia/siano in possesso di appropriati requisiti di competenza ed esperienza.
La Regione, valutata la documentazione trasmessa dagli Enti, provvederà alla predisposizione dell'elenco degli Enti ritenuti idonei all'esercizio della delega per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche entro il 31 dicembre 2010.
Le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica per i Comuni non inseriti nell'elenco suddetto saranno esercitate dalla Regione fino all'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 63/1994;
VISTA la L.R. 11/2004;
VISTA la LR 1/2009;
VISTA la LR 26/2009.]
delibera
(seguono allegati)
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