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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 19 marzo 2010


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 633 del 09 marzo 2010

Contributo regionale "Buono-Scuola". (L.R. 19/01/2001, n. 1). Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2009-2010. CR n. 18 del 03/02/2010.


L'Assessore regionale MARIALUISA COPPOLA, riferisce quanto segue.

Premessa.

La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di I e di II grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), fino al completamento del percorso per l'inclusione delle Istituzioni scolastiche non statali negli Albi regionali delle "scuole non paritarie", previsto dall'articolo 1, comma 7, della L. 10/03/2000, n. 62, dall'articolo 1-bis, comma 4, del D.L. 05/12/2005, n. 250, convertito dalla L. 03/02/2006, n. 27, e dal D.M. 29/11/2007, n. 263, il contributo può essere concesso, per l'anno 2009-2010, anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie:

a) primarie autorizzate (Nota Ministero P.I., prot. n. 9521, del 17/10/2006) oparificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);

b) primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263);

in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per quanto riguarda la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2010 [articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89].

Infine, per quanto concerne il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003 sono stati trattati in modo uguale agli istituti scolastici secondari di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Infine, in riferimento agli studenti diversamente abili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate oparificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie").

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale e non prima prevedibili.

Infatti si è verificato che alcuni studenti diversamente abili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E' stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

a) studente diversamente abile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;

b) insuccesso scolastico, fino all'anno 2007-2008, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate oparificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di I e di II grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;

c) successo scolastico, entro l'anno 2008-2009, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);

d) frequenza, nell'anno 2009-2010, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

Per quanto riguarda la determinazione della condizione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter accedere ai benefici, viene confermato il riferimento di massima ai criteri del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e alla condizione economica equivalente del nucleo familiare quale definita con D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320. Tale scelta si pone in continuità con quanto già applicato, ma la stessa è determinata non solo da un'esigenza di omogeneità operativa lungo questi anni di applicazione, quanto soprattutto da una considerazione che, in ossequio al principio di semplificazione dell'azione amministrativa rivolto principalmente alle esigenze del cittadino, tende a creare il minor aggravio possibile alle famiglie. Si ritiene, invero, che queste siano facilitate nella richiesta dei benefici potendo utilizzare un modello semplificato (peraltro già testato con buon esito).

Il bilancio regionale 2010 ha stanziato € 9.500.000,00.

Criteri e modalità di concessione (Bando).

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2009-2010, sono esposti nell'Allegato A.

Parere.

Sul presente provvedimento la Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole (n. 817 del 08/02/2010), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.

Collaborazione degli U.R.P.

Sulla collaborazione degli U.R.P. per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione ed Informazione ha espresso parere favorevole n. 94735/56.02 E.000.24.3 del 19/02/2010.

Pubblicità.

Per dare la più ampia diffusione dell'iniziativa, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

Vista la L.R. 19/01/2001, n. 1;

Visto l'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;

Vista la CR n. 18 del 03/02/2010;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare competente in materia di istruzione n. 817 del 08/02/2010, sul presente provvedimento;

Visto il parere favorevole della Direzione Comunicazione ed Informazione n. 94735/56.02 E.000.24.3 del 19/02/2010, sulla collaborazione degli U.R.P.;

Visto l'impegno della Direzione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere;



delibera

1. di fissare i criteri e le modalità per la concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'anno 2009-2010, come esposti nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2.              di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00;

3.              di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'Allegato A.


(seguono allegati)

633_AllegatoA_222927.pdf

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