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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 30 marzo 2010


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 465 del 02 marzo 2010

L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 3. Trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L’Assessore alle Politiche dell’Ambiente, Giancarlo CONTA, di concerto con l’Assessore alle Politiche di Bilancio, Maria Luisa COPPOLA, con l’Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio SILVESTRIN e con l’Assessore alle Politiche dei Flussi Migratori, Oscar DE BONA, riferisce quanto segue.

Com’è noto, l’art. 89, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha a suo tempo conferito alle Regioni le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all’introito dei relativi proventi.

         In seguito, l’art. 4, commi da 38 a 41, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004), ha disposto l’attribuzione alle Province composte, per il 95%, da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico: per quanto riguarda il Veneto, alla Provincia di Belluno.

La disposizione legislativa statale veniva, quindi, recepita con l’art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, che, nell’originaria formulazione, così disponeva: “1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.

2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.

3. Nell’accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell’anno precedente a quello di riferimento.
4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite.

5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1. "

Successivamente, il termine del 31 dicembre 2007, di cui al sopra riportato comma 4, era rideterminato dall'art. 107 della L.R. 27 dicembre 2008, n. 1 come di seguito: "1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" è rideterminato al 30 giugno 2008.

2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31 dicembre 2008."

Con deliberazione n. 4338 del 28 dicembre 2007 la Giunta Regionale nominava la commissione paritetica di cui al comma 2: peraltro, non risultando formalmente conclusi in tempo utile i lavori della stessa, la competenza all'esercizio delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico passava, ope legis, in capo all' Amministrazione Provinciale di Belluno a far data dal 1° gennaio 2009.

Conseguentemente, con deliberazione n. 411 del 24 febbraio 2009, la Giunta Regionale impartiva le prime disposizioni operative per dare attuazione al trasferimento alla Provincia di Belluno, delle funzioni di gestione del demanio idrico, ai sensi e per gli effetti della richiamata L.R. 2/2006.

In particolare dal 1° gennaio 2009 la Provincia di Belluno ha esercitato le funzioni di gestione del demanio idrico relativamente alle nuove istanze di concessione, mentre la Regione del Veneto, nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, ha continuato a svolgere le funzioni per quelle avviate prima del 31 dicembre 2008 e tuttora in itinere.

Allo stato attuale, raggiunti gli opportuni accordi fra le due amministrazioni interessate, è ora possibile definire le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative di cui trattasi, come di seguito indicato, dando definitiva attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 2/2006.

Il presente provvedimento produrrà effetti tra le parti una volta approvato dai rispettivi, competenti organi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale]

delibera

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 la Provincia di Belluno è titolare delle funzioni di gestione del demanio idrico e, nell'ambito del proprio territorio, è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza della Regione del Veneto. E' attribuita alla Provincia di Belluno la competenza in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali ricerca, estrazione e utilizzazione della acque sotterranee, tutela del sistema idrico sotterraneo;
  2. La determinazione dei canoni di concessione compete alla Regione sentita la Provincia di Belluno, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. 11/2001;
  3. Per garantire alla Provincia di Belluno la piena operatività nello svolgimento di tali funzioni amministrative la Regione del Veneto provvede entro il 31.03.2010 e comunque ad avvenuta ultimazione del singolo procedimento, alla redazione di uno o più atti ricognitivi con individuazione dei singoli rapporti e della natura delle concessioni da trasferire nonchè specificazione dello stato della pratica e della presenza o meno di titolo;
  4. I procedimenti in essere, qualora non conclusi entro il 31.12.2012, verranno trasferiti alla Provincia di Belluno, la quale ne assumerà la titolarità;
  5. La consegna della documentazione afferente le singole concessioni verrà formalizzata con la sottoscrizione dell'atto ricognitivo da parte dei dirigenti competenti, in rappresentanza dei due Enti, e determina l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Provincia di Belluno con riferimento ai singoli rapporti concessori;
  6. La Regione del Veneto riconosce la Provincia di Belluno indenne da responsabilità per il contenzioso già promosso fino alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo;
  7. Per ragioni di esercizio unitario della risorsa idrica sono escluse dal trasferimento e rimangono in capo alla Regione le c.d. "derivazioni di rilevanza regionale" intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero coinvolgano interessi sovra provinciale, così individuate:
    • derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali o interprovinciali;
    • derivazioni servite da un invaso di almeno 5 milioni di metri cubi;
    • derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro, considerando a tal fine i bacini del Piave, Tagliamento, Livenza, Brenta, Adige e Drava;
    • derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un criterio articolato dal quale non sono isolabili.
  8. Tenendo conto dei criteri di cui sopra sono pertanto escluse dal trasferimento e rimangono alla Regione del Veneto, che ne gestirà i relativi procedimenti, le concessioni indicate nell'elenco Allegato A al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
  9. Spetta alla Provincia di Belluno, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile, il rilascio della concessione di occupazione del suolo demaniale afferente una concessione di derivazione d'acqua di competenza provinciale. Si precisa che tale concessione non costituisce atto autonomo a sé stante ma confluisce nell'unico provvedimento concessorio relativo alla derivazione e connesse pertinenze demaniali;
  10. Nell'ambito dei procedimenti per l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici di cui all'articolo 12 del D.Lgs.387/2003, ove la concessione di derivazione sia di competenza della Provincia, le funzioni già svolte dall'Unità Periferica del Genio Civile per la derivazione d'acqua di cui al R.D.1775/1933 spettano alla Provincia di Belluno;
  11. Sono altresì di competenza della Provincia di Belluno le funzioni concernenti l'esame delle domande concorrenti e delle osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 riferite alle domande di concessione di competenza della Provincia di Belluno, fatta eccezione per quelle afferenti gli impianti idroelettrici ex art.12 D.Lgs.387/2003;
  12. In tema di canoni tenuto conto che l'art. 3, comma 1, della L.R. n.2/2006 ha disposto il trasferimento all'a Provincia di Belluno delle risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per le concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell'ambito della provincia e che la Regione, nelle more del trasferimento, ha continuato ad incassare tali canoni, viene concordato che la Regione del Veneto comunicherà entro il 30.04.2010 l'ammontare dei canoni relativi agli anni 2006-2007-2008-2009 da trasferire. Tale somma, dedotte le quote già trasferite, verrà liquidata alla Provincia di Belluno in tre annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2010;
  13. A partire dal 01.01.2010 la Provincia di Belluno provvederà direttamente al calcolo e alla riscossione dei canoni relativi a tutte le concessioni di derivazione afferenti tutto il territorio della Provincia di Belluno anche nelle more del trasferimento dei singoli fascicoli, compreso anche l'aumento di cui all'art. 39 della L.R. n.1/2008. Dalla stessa data, i canoni afferenti le altre tipologie di concessioni riconosciute di competenza provinciale (estrazione materiale da laghi, occupazioni demaniali connesse a derivazioni) verranno versati dai concessionari direttamente alla Provincia di Belluno;
  14. Con riferimento alle c.d. concessioni di "interesse regionale", che rimangono in capo alla Regione, spetta alla Provincia di Belluno la procedura di riscossione dei relativi canoni e l'introito delle somme, su segnalazione periodica da parte della Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile;
  15. Con riferimento alle ulteriori fattispecie di concessioni non rientranti nel processo di trasferimento, spetta alla Regione del Veneto la procedura di calcolo e riscossione dei relativi canoni, che saranno versati alla Provincia di Belluno;
  16. La Provincia di Belluno trasferirà alla Regione del Veneto l'importo dei proventi di cui all'art. 39 della L.R. n. 1/2008. Ferma restando la destinazione di tali fondi agli interventi di cui al medesimo articolo, la Regione del Veneto destinerà non meno del 50% della somma alla Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza Sile per realizzare opere, individuate d'intesa con la Provincia di Belluno, finalizzate alla salvaguardia delle risorse idriche;
  17. Le varie partite contabili derivanti dall'applicazione dei precedenti punti verranno liquidate, anche con compensazione tra le stesse, entro il 30 giugno dell'anno successivo;
  18. Sotto il profilo delle risorse umane, stante la limitatezza delle risorse medesime ed il perdurante arretrato, non si procede al trasferimento dalla Regione del Veneto alla Provincia di Belluno del personale regionale già preposto all'espletamento delle attribuzioni trasferite. Tuttavia, per ragioni organizzative e formative, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto ricognitivo la Regione fornisce alla Provincia un supporto di personale qualificato, inquadrato nella categoria D con specifiche conoscenze relative alle pratiche oggetto di trasferimento, per un totale di 10 ore settimanali e per un periodo di 6 mesi eventualmente prorogabile su richiesta della Provincia di Belluno. Le modalità di prestazione del servizio vanno concordate tra i rispettivi Dirigenti;
  19. Sotto il profilo delle risorse strumentali la Provincia di Belluno, qualora ciò risulti tecnicamente possibile, usufruirà del sistema informatico della Regione del Veneto per la gestione del data base relativo alle concessioni e per le procedure di bollettazione e riscossione. La Regione del Veneto, attraverso la Direzione Difesa del Suolo, avrà accesso ai dati ivi contenuti. La Regione del Veneto fornirà alla Provincia di Belluno il data base contenente i dati delle concessioni rilasciate nell'ambito del territorio provinciale;
  20. Il presente provvedimento produrrà effetti tra le parti una volta approvato dai rispettivi competenti organi.

(seguono allegati)

465_AllegatoA_222769.pdf

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