Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Demanio e patrimonio
Deliberazione della Giunta Regionale n. 465 del 02 marzo 2010
L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 3. Trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio idrico.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L’Assessore alle Politiche dell’Ambiente, Giancarlo CONTA, di concerto con l’Assessore alle Politiche di Bilancio, Maria Luisa COPPOLA, con l’Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio SILVESTRIN e con l’Assessore alle Politiche dei Flussi Migratori, Oscar DE BONA, riferisce quanto segue.
Com’è noto, l’art. 89, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha a suo tempo conferito alle Regioni le funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione ed all’introito dei relativi proventi.
In seguito, l’art. 4, commi da 38 a 41, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004), ha disposto l’attribuzione alle Province composte, per il 95%, da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico: per quanto riguarda il Veneto, alla Provincia di Belluno.
La disposizione legislativa statale veniva, quindi, recepita con l’art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, che, nell’originaria formulazione, così disponeva: “1. Alla Provincia di Belluno sono trasferite, nelle more dell’attuazione dell’articolo 4, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, le risorse equivalenti ai proventi dei canoni introitati dalla Regione per concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della Provincia di Belluno e sono destinate all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale, in conformità alla programmazione regionale.
2. Gli interventi da realizzare sono definiti mediante accordo quadro con la Regione, previa intesa con le comunità montane e i comuni.
3. Nell’accordo quadro tra la Regione e la Provincia di Belluno sono definiti gli interventi da attuare con le risorse quantificate sulla base dei proventi introitati nell’anno precedente a quello di riferimento. 4. Le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni di gestione del demanio idrico, sono definite con legge regionale da presentare, da parte della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non approvi detta legge entro il 31 dicembre 2007, le funzioni di cui al presente comma si intendono automaticamente trasferite.
5. La quota non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", da attribuire alle altre Province del Veneto, è determinata sull'ammontare dei canoni introitati annualmente dalla Regione, detratto l'importo di cui al comma 1. "
Successivamente, il termine del 31 dicembre 2007, di cui al sopra riportato comma 4, era rideterminato dall'art. 107 della L.R. 27 dicembre 2008, n. 1 come di seguito: "1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" è rideterminato al 30 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni. 3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31 dicembre 2008."
Con deliberazione n. 4338 del 28 dicembre 2007 la Giunta Regionale nominava la commissione paritetica di cui al comma 2: peraltro, non risultando formalmente conclusi in tempo utile i lavori della stessa, la competenza all'esercizio delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico passava, ope legis, in capo all' Amministrazione Provinciale di Belluno a far data dal 1° gennaio 2009.
Conseguentemente, con deliberazione n. 411 del 24 febbraio 2009, la Giunta Regionale impartiva le prime disposizioni operative per dare attuazione al trasferimento alla Provincia di Belluno, delle funzioni di gestione del demanio idrico, ai sensi e per gli effetti della richiamata L.R. 2/2006.
In particolare dal 1° gennaio 2009 la Provincia di Belluno ha esercitato le funzioni di gestione del demanio idrico relativamente alle nuove istanze di concessione, mentre la Regione del Veneto, nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa, ha continuato a svolgere le funzioni per quelle avviate prima del 31 dicembre 2008 e tuttora in itinere.
Allo stato attuale, raggiunti gli opportuni accordi fra le due amministrazioni interessate, è ora possibile definire le modalità di trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative di cui trattasi, come di seguito indicato, dando definitiva attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 2/2006.
Il presente provvedimento produrrà effetti tra le parti una volta approvato dai rispettivi, competenti organi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale]
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro