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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 27 del 30 marzo 2010


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 02 marzo 2010

Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il vice Presidente della Giunta Regionale, dott. Franco Manzato, riferisce quanto segue.

In attuazione dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la Giunta Regionale ha approvato, con le delibere n. 2204 dell'8 agosto 2008 e 1192 del 5 maggio 2009, alcune disposizioni generali prevedendo una distribuzione delle competenze tra le strutture regionali sulla base delle tipologie impiantistiche e tenendo conto che al di sotto di una certa soglia di potenza, corrispondente a impianti di piccole dimensioni, la legislazione statale aveva previsto l'utilizzo della Dichiarazione di Inizio Attività da inoltrare alle amministrazioni comunali (Tab A, art. 12, d.lgs. 387/2003).

L'applicazione delle disposizioni anzidette ha fatto emergere, per talune fattispecie, alcuni dubbi interpretativi in merito alle strutture regionali responsabili del procedimento. Si reputa quindi necessario con il presente provvedimento riassumere organicamente in un'unica tabella (Allegato A), la ripartizione delle competenze per tutte le tipologie impiantistiche, a seconda della potenza installata, con l'individuazione delle strutture regionali responsabili del relativo procedimento autorizzatorio, e aggiornare, nel contempo, alcune disposizioni procedurali; rimane fermo, in ogni caso, la necessità di inoltrare la domanda di autorizzazione alla Segreteria Regionale per l'Ambiente e il Territorio o alla Segreteria Regionale Settore Primario come già stabilito con la DGR 1192/2009 e rimanendo inteso, invece, che le eventuali comunicazioni/integrazioni documentali dovranno essere trasmesse alle strutture competenti.

Pare opportuno innanzitutto prevedere per tutte le tipologie impiantistiche che eventuali limitate variazioni in corso d'opera di carattere meramente tecnico-dimensionale delle componenti impiantistiche e relativa installazione, conseguenti alle disponibilità (industriali/commerciali) della relativa fornitura, fermo restando le dimensioni complessive massime dell'impianto autorizzato e le relative prescrizioni generali, sono assentibili con decreto del dirigente della struttura competente, previa comunicazione motivata corredata di idonea documentazione da trasmettersi previamente alla Regione Veneto ed agli enti interessati

Si ritiene, inoltre, opportuno fissare alcuni criteri generali sulle modalità di presentazione della garanzia finanziaria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto.

Si considera, poi, necessario che il Segretario Regionale competente per materia predisponga, ed eventualmente aggiorni, con proprio decreto l'elenco della documentazione minima, valido per tutte le tipologie impiantistiche, che i soggetti proponenti devono presentare ai fini dell'approvazione del progetto. Con successivi decreti del Segretario Regionale competente per materia è approvata l'ulteriore documentazione da presentare a seconda delle diverse tipologie impiantistiche. L'elenco completo della documentazione da presentare è contenuto nello schema di domanda predisposto da ciascuna struttura e approvato con decreto del Segretario regionale competente, che il proponente utilizza ai fini della richiesta di autorizzazione.

In merito agli impianti alimentati a biomassa e biogas di dimensione al di sotto delle soglie previste dall'art. 269, comma 14, lett. a) ed e) del d.lgs. 152/2006 - rispettivamente di potenza termica nominale pari a 1 MW per gli impianti alimentati a biomassa e 3 MW per quelli alimentati a biogas - si ribadisce la competenza della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sulle istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla l.r. 11/2001, l'esame del piano aziendale, e la competenza del Comune nel caso in cui non siano necessari altre autorizzazioni oltre quella comunale. Nei casi in cui, invece, per l'autorizzazione dell'impianto siano necessarie altre autorizzazioni oltre quella comunale e l'istanza per l'autorizzazione non provenga da imprenditori agricoli che hanno fatto richiesta dell'esame del piano aziendale, per ragioni di tutela ambientale, di controllo, di monitoraggio e per la necessaria pianificazione energetica a livello regionale, responsabile del procedimento è l'U.C. Tutela Atmosfera la quale provvede alla convocazione della conferenza di servizi cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 acquisendo i pareri delle strutture regionali competenti per gli aspetti correlati..

Per quanto attiene gli impianti eolici e fotovoltaici in considerazione delle difficoltà operative incontrate, si ritiene opportuno eliminare la disposizione, contenuta nella DGRV 1192/09 e, successivamente, ribadita nella DGRV 2373/09, punto 4 dell'Allegato A, che prevedeva la formazione, in ambito di commissione VIA ovvero in sede di Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, del parere regionale da esprimere in sede di conferenza di servizi; è quindi in capo al Responsabile del Procedimento il compito, prima della conferenza di servizi, di raccogliere i pareri delle altre strutture regionali eventualmente interessate ai fini della formazione del parere della Regione da esprimere in sede di conferenza in merito all'autorizzazione.

Si ritiene inoltre indispensabile, sostituire, i punti 5.3 e 5.4 del medesimo Allegato A, aggiornandoli alla normativa vigente, nel modo seguente:

5.3 Impianti soggetti a VIA

Sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti:

  • fotovoltaici non integrati ed eolici ubicati anche parzialmente nelle aree protette di cui alla L. 394/91 di potenza complessiva superiore a 500 kW (ai sensi dell'art. 6 commi 6 e 8 del D.Lgs 152/06 e s.m. e i.).
  • eolici da realizzare in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (ai sensi dell'Allegato 3 lett. c bis della parte II del d.lgs. 152/06).

5.4 Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, gli impianti:

  • eolici e fotovoltaici non integrati con potenza complessiva superiore ad 1MW, ai sensi della lettera c), del punto 2, dell'allegato IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.;

Con riferimento, invece, all'Allegato B alla DGR 2373/2009, vista la necessità di dover modificare con frequenza, alla luce delle diverse fattispecie concrete, l'elenco della documentazione che il richiedente deve presentare ai fini dell'approvazione del progetto, si rinvia a quanto riferito in premessa, delegando il Segretario regionale competente per materia ad aggiornare, con il decreto ivi previsto, l'elenco della documentazione da presentare.

L'allegato C alla DGRV 2373/2009 è, invece, sostituito integralmente dai seguenti:

CHIARIMENTI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE

1 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui al D.P.R. 380/2001per la realizzazione di impianti:

  • fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kW, ai sensi dell'art.12, comma 5 del D.lgs. 387/2003 e della tabella A allegata;
  • eolici di potenza inferiore a 60 kW, ai sensi dell'art.12, c.5 del D.lgs. 387/2003 e della tabella A allegata, con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04.

2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Alla Denuncia di Inizio Attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a) del D.lgs. 19/08/2005 N.192 (ossia ad esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 42/2004), si sostituisce la comunicazione preventiva nei casi previsti dal comma 3, art. 11, del d.lgs. 115/08 ossia:

  • impianti fotovoltaici, di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagome degli edifici stessi e qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso così come disposto anche dall'art. 3 della L.R. 10/2010, restando inteso che per l'eventuale costruzione ed esercizio della linea di connessione dovrà essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 24/91.
  • impianti eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

Si precisa che nei casi in cui l'ambito di intervento sia interessato da aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/04, anche nel caso di Comunicazione preventiva di cui comma 3, art. 11 del d.lgs. 115/08 si dovrà allegare l'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso decreto al fine della sua efficacia.

3 AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Nel caso non siano necessarie altre autorizzazioni di amministrazioni diverse da quella comunale, sono altresì di competenza comunale tutti gli altri impianti esclusi dalle procedure di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ossia:

  • impianti fotovoltaici parzialmente integrati, così come definito dal comma 8, art. 5 del D.M. 19.02.07, di potenza superiore ai 20 KW;
  • fotovoltaici non integrati di potenza compresa tra i 20 KW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della L.394/91).
  • eolici di potenza compresa tra i 60 kW e 1 MW (ridotta a 500KW se ubicati anche parzialmente in area naturale protetta ai sensi della L.394/91), con esclusione in ogni caso di quelli ubicati in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04;

Il procedimento di competenza comunale non può, in ogni caso, comportare variante urbanistica.

Il Comune interessato autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle norme edilizie. Qualora l'elettrodotto di connessione non sia di interesse esclusivamente comunale e quindi, ai sensi del combinato disposto della L.R. 10/2010 e della L.R. 24/91, per la sua costruzione ed esercizio è necessario il coinvolgimento della Provincia, il procedimento di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico è assoggettato a Procedimento Unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Nel caso siano presentate più richieste, anche in tempi successivi, ciascuna singolarmente rientrante nella competenza comunale ma che oggettivamente costituiscono un unico parco solare/eolico di competenza regionale (per contiguità degli impianti, medesima proprietà del fondo, medesima richiesta di allacciamento alla rete, ecc...), il Comune sospende il procedimento e trasmette le pratiche alla Regione che le esamina congiuntamente.

Per gli impianti fotovoltaici su pensiline e tettoie ubicate su abitazioni esistenti alla data dell'11 luglio 2009 si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 dell'8 luglio 2009 e s.m. e i..

Infine per quanto attiene alle garanzie finanziarie si prevede quanto segue:

1.    Per gli impianti da biomassa, biogas, fotovoltaico ed eolico ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto, obbligo previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, si stabilisce che, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto autorizzato depositi presso la Regione Veneto (struttura regionale competente) una fidejussione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, di importo pari alla previsione tecnico-economica di tali opere approvata unitamente al progetto dell'impianto autorizzato.

Le garanzie (bancarie o assicurative) devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del dirigente della struttura regionale competente.

Gli importi sono da adeguare ogni cinque anni (dovendosi provvedere in mancanza all'escussione) alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento del deposito cauzionale al costo della vita è quello fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Il mancato deposito della fidejussione prima dell'inizio dei lavori determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione nonché l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi. La fideiussione è svincolata entro trenta giorni dall'avvenuta rimessa in pristino.

Con decreto del Segretario Regionale competente potrà essere redatto uno schema generale di fidejussione.

2.    Per gli impianti idroelettrici, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 in materia di concessioni idroelettriche, si ritiene opportuno prevedere che la fidejussione, prestata con le medesime modalità di cui al punto precedente, sia di importo pari al 25% del valore di costruzione dell'impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto approvato

Tale fidejussione è utilizzata dalla Regione a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 c. 1 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista il d.lgs. 387/2003;

Vista la l.r. 33/1985;

Vista la l.r. 11/2001

Visto il R.D. 1775/1933

Vista la l.r. 10/2010;

Viste le DGR 2204/2008 e 1192/2009;]

delibera

1. di approvare le premesse del presente provvedimento in quanto parte integrante dello stesso;

2. di approvare l'Allegato A "Competenze in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" che fa parte integrante del presente provvedimento.


(seguono allegati)

453_AllegatoA_222742.pdf

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