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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 02 marzo 2010


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 16 febbraio 2010

Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" Modifiche ed integrazioni

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Franco Manzato, riferisce:

"La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio" pur preve-dendo, in materia di distribuzione di funzioni, la delega ed il conferimento di un significativo carico di competenze urbanistiche a favore degli enti locali, fa salva la funzione di indirizzo e coordinamento che, per effetto del combinato disposto degli artt. 46 e 50 della legge mede-sima e dell'art. 3, comma 1°, della legge 3 giugno 1997 n. 20 "Riordino delle funzioni attribuite e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali", rimane in capo all'Amministra-zione regionale.

L'art. 50, comma 1°, della medesima legge n. 11/2004, dunque, prevede l'emanazione di plurimi provvedimenti di Giunta regionale in alcune materie, e ciò in adempimento di tale funzione di indirizzo e coordinamento, approvati con deliberazione n. 3178/2004, tra i quali, alla lettera d), le specificazioni relative all'edificabilità nelle zone agricole ed in particolare:

1) la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;

2) i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;

3) la definizione di strutture agricolo-produttive;

4) i parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti;

5) le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;

6) le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.300 metri di cui all' articolo 44, comma 10;

7) i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

Si rende ora opportuno procedere alla rettifica di alcuni errori materiali, nonché alla modifica ed integrazione di tali atti d'indirizzo.

In particolare, si ritiene debbano essere oggetto di modifiche ed integrazioni con il presente provvedimento:

  • la definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni;
  • i parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3;
  • la definizione di strutture agricolo-produttive;
  • le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto;
  • le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.600 metri di cui all'articolo 44, comma 10;
  • i parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.

L'elenco delle modifiche ed integrazioni proposte è stato oggetto del parere (allegato A) della Seconda Commissione Consiliare, che, con nota in data 12 ottobre 2009, prot. 12848, si è espressa favorevolmente sull'opportunità di modificare l'atto di indirizzo in oggetto secondo quanto specificato nel testo allegato al parere stesso.

A tal riguardo, sentita anche la struttura competente, si ritiene opportuno aggiungere, alla fine del nuovo paragrafo 7bis introdotto dal citato parere, la frase: "anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004".

Inoltre, in considerazione della complessità della materia trattata, si valuta che l'istruttoria volta all'approvazione del Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola, di cui all'art. 44, commi 2° e 3°, della LR 11/2004, debba concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza presso la competente Struttura regionale. Durante tale periodo potrà essere acquisita la documentazione integrativa necessaria all'istruttoria. Il termine di 90 giorni si intende interrotto dalla richiesta di presentazione di documentazione integrativa e riprende a decorrere dal ricevimento della stessa documentazione.

Si ritiene altresì necessario evidenziare che, nell'immediato proseguo dell'applicazione degli atti d'indirizzo di cui trattasi, si dovrà tener conto della necessità, da un lato, di adeguamento alle disposizioni comunitarie in continua evoluzione in materia di sviluppo rurale, anche in relazione agli aspetti ambientali e paesaggistici, dall'altro di assicurare tempestività ed efficienza nell'ag-giornamento delle disposizioni vigenti in materia di edificabilità del territorio agricolo, con particolare riferimento alle strutture agricolo-produttive e agli allevamenti zootecnico-intensivi.

Tutto ciò potrà determinare la necessità di aggiornare periodicamente le presenti specifiche, garantendone comunque la stretta coerenza disciplinare con le impostazioni generali degli Atti di indirizzo in argomento.

Appare quindi opportuno, stante la natura strettamente tecnica di tali adempimenti, incaricare il dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura di provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti ed adempimenti secondo quanto esposto ai precedenti punti, nonché alla pubblicazione sul BUR, e contemporaneamente sul sito Web della Regione, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti ed, in particolare, in coerenza con i principi formatori delle istruzioni operative degli Atti di Indirizzo in oggetto.

Parimenti si ritiene opportuno demandare al Commissario Straordinario per l'attuazione della riforma del Governo del Territorio di provvedere alla pubblicazione sul sito Web della Regione dell'edizione integrale ed aggiornata degli Atti di Indirizzo, in concomitanza della pubblicazione sul BUR dei singoli aggiornamenti degli stessi Atti."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli articoli 32 e seguenti dello Statuto;

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTO l'art. 50, comma 2 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO il parere della Seconda Commissione Consiliare prot. n. 13139 in data 19 ottobre 2009;

delibera

  1. di integrare gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in conformità al parere espresso dalla Seconda Commissione Con-siliare (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
  2. di integrare il nuovo paragrafo 7bis, introdotto con il parere citato al punto precedente, con la frase, aggiunta alla fine del testo: "anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004";
  3. di individuare, per le motivazioni illustrate in premessa, in 90 giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza di approvazione del Piano aziendale, di cui all'art. 44, commi 2° e 3°, della LR 11/2004, presso la competente Struttura regionale, il termine entro il quale deve essere conclusa l'istruttoria volta all'approvazione del Piano medesimo. Durante tale periodo potrà essere acquisita la documentazione integrativa necessaria all'istruttoria. Il termine di 90 giorni si intende interrotto dalla richiesta di presentazione di documentazione integrativa e riprende a decorrere dal ricevimento della stessa documentazione;
  4. di demandare al dirigente responsabile della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura di provvedere con proprio decreto agli opportuni aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui ai precedenti punti 1 e 2, nonché alla pubblicazione sul BUR, e contemporaneamente sul sito Web della Regione, nel pieno rispetto delle impostazioni generali degli Atti;
  5. di demandare al Commissario Straordinario per l'attuazione della riforma del Governo del Territorio di provvedere alla pubblicazione sul sito Web della Regione dell'edizione integrale ed aggiornata degli Atti di Indirizzo, in concomitanza della pubblicazione sul BUR dei singoli aggiornamenti degli stessi Atti;
  6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BUR in base al disposto della LR 8.5.1989, n. 14, art. 2.


(seguono allegati)

329_AllegatoA_222428.pdf

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