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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 09 marzo 2010


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 03 febbraio 2010

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento.

Il Vice Presidente e Assessore Regionale per le Politiche dell'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

Le coltivazioni florovivaistiche in coltura protetta nel Veneto, secondo quanto emerge dai rilievi compiuti da Veneto Agricoltura e pubblicati nel periodico di tale Ente regionale n. 7/2008, interessano una superficie di circa 650 ettari e vengono effettuate per il 46% in serre condizionate (circa 300 ettari), per il 39% in vasetteria e ombrai (250 ettari), mentre solo il 15 % delle coltivazioni floro-vivaistiche avviene in serre fredde (poco meno di 100 ettari).

Particolarmente importanti nel territorio regionale sono anche le coltivazioni orticole in serra che - secondo quanto riportato dai rilievi ISTAT del 2007 - interessano una superficie complessiva di circa 3775 ettari, con le produzioni principali individuate nelle coltivazioni di lattuga (614 ettari), di pomodoro (649 ettari), della fragola (552 ettari), melone (482 ettari), zucchina (250 ettari) e peperone (201 ettari).

In proposito deve essere evidenziato che la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo è disciplinata dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, che ne prevede la valorizzazione, stabilendo anche che chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale.

La maggior parte delle colture protette floro-vivaistiche e orticole viene realizzata in serre fisse e mobili; in proposito la citata legge regionale n. 19/1999 prevede che l'imprenditore agricolo, munito dell'autorizzazione all'esercizio può installare serre, sia fisse che mobili, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione inizio attività (DIA) per le serre fisse, nel rispetto dei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 e successive modificazioni.

Peraltro, l'art. 10 della legge regionale n. 19/1999 ha stabilito che l'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

  • la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;

  • il volume massimo dei ricavi derivati dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica.

Ulteriori disposizioni relativamente alla realizzazione di serre sono individuate dall'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, "Norme per il governo del territorio" che disciplina anche l'edificabilità delle zone agricole; il comma 6 del citato articolo prevede che nella costruzione di serre fisse non deve essere superato il limite di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'art. 43, comma 2, lettera e). Il medesimo comma, stabilisce inoltre che si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture.

Recentemente tali disposizioni sono state integrate dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", che integrando il comma 6 dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, ha previsto che le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere istallate senza i limiti stabiliti dal citato comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono istallate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra.

Al fine di dare completezza al disposto normativo relativo alla realizzazione delle serre, il Legislatore regionale nell'ultimo periodo del citato comma 6, così come modificato dal comma 7 dell'art. 5 della LR n. 4/2008, ha previsto che la Giunta regionale, avvalendosi di una apposita Commissione di esperti, individui le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento. I risultati del lavoro compiuto dalla citata Commissione di esperti dovranno essere utilizzati dai Comuni in sede di redazione dei Piani degli Interventi (PI) fornendo così adempimento alla previsione di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 43 della LR n. 11/2004.

La citata lettera e) prevede infatti che i Comuni nel Piano degli Intervento (PI) individuino le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

Deve essere evidenziato in proposito che alcuni Comuni del Veneto, a seguito della approvazione da parte della Giunta regionale del Piano d'Assetto del Territorio (PAT), si accingono ora alla redazione del Piano degli Interventi (PI) nell'ambito della cui normativa devono trovare disciplina le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e fiori coltivati.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 399 del 24 febbraio 2009 è stata costituita la citata Commissione di esperti, secondo la composizione di seguito illustrata:

  • il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, con funzioni di Presidente; in caso di assenza o impedimento sostituito dal Dirigente del Servizio Bonifica e Tutela del Territorio Rurale della medesima Direzione a ciò espressamente delegato;
  • il Dirigente responsabile dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari; in caso di assenza o impedimento sostituito da un Funzionario della medesima Unità Periferica;
  • tre tecnici nominati d'intesa tra le Organizzazioni professionali agricole;
  • un tecnico nominato dalla Associazione Florovivaisti del Veneto;
  • un tecnico dipendente dell'Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare - Veneto Agricoltura;
  • il prof. Ferdinando Pimpini, docente di Colture Protette del Dipartimento Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova;
  • il prof. Stefano Guercini, docente di Costruzioni Rurali del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali Meccanizzazione e Impiantistica della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova.

Inoltre, erano ammessi a partecipare ai lavori della Commissione, per presentare proposte, mozioni e/o pareri, su invito del Presidente i Dirigenti di altre Strutture regionali, o loro delegati, nonché i responsabili di Associazioni e altri Enti o rappresentanti di aziende che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare, anche in base alle candidature promosse dai medesimi.

Con decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 219, del 8 luglio 2009, è stata attivata la Commissione di esperti secondo la composizione di cui alla citata DGR n. 399/2009, individuando i nominativi dei tecnici delle Organizzazioni Professionali Agricole e di Veneto Agricoltura che ne fanno parte, di seguito riportati:

  • l'ing. Fabrizio Maset, segnalato da Confagricoltura Veneto;
  • il dott. Manuel Benincà, segnalato dalla Coldiretti Veneto;
  • l'agrotecnico Roberto Mattiazzo, segnalato dalla CIA;
  • il p.a. Francesco Bet segnalato dalla Associazione Florovivaisti del Veneto;
  • il dott. Michele Giannini, dipendente dell'Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agroalimentare - Veneto Agricoltura;

Inoltre ha partecipato ai lavori della Commissione di esperti il p.a. Antonio Scarabello, tecnico esperto del settore delle coltivazioni florovivaistiche, segnalato dall'Associazione Florovivaisti Padovani.

Tale Commissione è stata incaricata di redigere un documento tecnico sulle serre che consenta alla Giunta regionale di dare adempimento alle previsioni di cui all'art. 44 comma 6, della LR n. 11/2004 in ordine alle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento, al fine di dare indicazioni ai Comuni per la redazione dei Piani di Intervento (PI) in ordine alla applicazione delle previsioni di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) della citata legge per quanto attiene le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e fiori coltivati in maniera intensiva.

Nell'ambito degli approfondimenti compiuti dalla Commissione, che si è incontrata ripetutamente nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2009, è stata accertata l'impossibilità oggettiva di redigere tempestivamente il citato documento nell'ambito della disponibilità dei diversi componenti della Commissione, nonché con le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale; pertanto, è stato affidato ai Docenti universitari componenti della Commissione l'incarico alla stesura del documento tecnico di cui sopra, al fine di assicurare al medesimo la necessaria strutturazione organica e carattere didattico. Tale incarico è stato formalizzato con apposito provvedimento della Giunta regionale del 17 novembre 2009, n. 3442

In data 21 dicembre 2009, con nota congiunta dei due Professori, è stato consegnato il previsto documento, precedentemente illustrato e condiviso dalla Commissione di esperti di cui sopra.

Peraltro, in occasione degli incontri della Commissione è emersa l'opportunità di predisporre anche un apposito documento relativo al complesso serricolo, nell'ambito del quale concorrono diverse tipologie di strutture agricolo-produttive unitamente alle serre.

Il documento tecnico-specialistico in argomento, dovrà costituire guida operativa per i tecnici comunali, i professionisti e gli operatori di settore, nonché assolvere in termini di coerenza e di operatività alle differenti esigenze che il settore orto-floro-vivaistico in coltura protetta manifesta da tempo nel territorio regionale veneto, in ordine alla realizzazione delle differenti tipologie di serre.

Il documento elaborato dalla Commissione di esperti si compone di tre Allegati:

Allegato A - La serra;

Allegato B - Approfondimenti tecnici;

Allegato C - Il complesso serricolo.

Nell'Allegato A - "La serra", dopo aver preliminarmente descritto i mezzi che possono essere impiegati per proteggere le colture dalle avversità atmosferiche, viene definita la struttura serra, con specifico riferimento agli elementi costitutivi che contraddistinguono le serre, nonché alle loro caratteristiche funzionali. Successivamente, due tabelle riassuntive riportano le caratteristiche costruttive salienti che contraddistinguono le diverse tipologie di serre, nonché un inquadramento tecnico-sistematico delle serre, fisse e mobili, con riferimento sia alle disposizioni normative vigenti in materia che al titolo autorizzativo necessario per la loro realizzazione. Completano l'Allegato A uno specifico Glossario, che raccoglie i termini tecnici riferiti alle serre, e una Scheda tecnica di intervento, che consente di definire in maniera schematica ed univoca la struttura serricola che si intende realizzare rispetto ai parametri tecnici precedentemente individuati, da presentare alle Amministrazioni comunali competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

L'Allegato B - "Approfondimenti tecnici", contiene specifici riferimenti alle definizioni di serra UNI-EN per la definizione degli standard costruttivi di tali manufatti, nonché approfondimenti relativi alle caratteristiche costruttive delle serre, ai materiali di copertura, al condizionamento dell'ambiente termico, alla radiazione solare e all'effetto serra; completano l'allegato una rassegna degli standard europei relativi alla realizzazione di serre e riguardanti i materiali di copertura, nonché una specifica bibliografia.

L'Allegato C - "Il complesso serricolo", estende l'analisi relativa alla struttura serricola, facendo riferimento all'organizzazione di spazi, strutture ed impianti che caratterizzano un'attività ad indirizzo ortoflorovivaistico.

In proposito si deve evidenziare che, nel corso dei lavori della Commissione, i contributi dei diversi Partecipanti hanno portato a ritenere che gli ombrai, utilizzati quali mezzi di protezione delle colture dall'eccesso di intensità luminosa (vedi Allegato A), debbano seguire nel procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione quello previsto per le serre mobili, in quanto a queste strutturalmente e funzionalmente assimilabili.

Peraltro, nella redazione dell'Allegato C è stata messa in evidenza la presenza, all'interno dei complessi serricoli, di edifici che per tipologia, caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, sono assimilabili alle serre, pur ricadendo nella fattispecie delle strutture agricolo-produttive definite negli Atti di indirizzo, approvati con DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 3.

Va da sé che le particolari caratteristiche costruttive delle serre e le finalità per cui vengono realizzate comportano, indipendentemente dal procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione, che le medesime non possano venire utilizzate per fini diversi da quelli individuati nell'Allegato 1; pertanto, una volta esaurita la finalità per la quale sono state realizzate, le serre devono essere rimosse e non è ammesso un diverso utilizzo né il cambio di destinazione d'uso del relativo volume/superficie.

Infine, la Commissione nel corso dei lavori ha segnalato l'oggettiva difficoltà di raccordo tra i parametri tecnici individuati nel documento e le vigenti disposizioni del comma 6, con particolare riferimento alla distinzione tra le diverse funzioni delle serre fisse e mobili per quanto riguarda la copertura, la protezione e la forzatura; tali problematiche potrebbero trovare soluzione solo con una revisione coordinata delle disposizioni di legge vigenti, da rinviare alla prossima Legislatura.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", in particolare l'articolo 119;

VISTO il decreto legislativo 10 maggio 2001, n. 228 - "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e in particolare gli articoli 1, e 2;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - "Norme per il governo del territorio";

VISTA la legge regionale 12 aprile 199, n. 19 - Norme per la tutela e valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali;]

delibera

1. di individuare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento, riportate negli Allegati 1 e 2 Allegati al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato A - La serra; l'Allegato B - Approfondimenti tecnici, che individuano le caratteristiche tecnologiche di cui al punto 1, che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento;

3. di approvare altresì, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato C - Complesso serricolo, che approfondisce l'organizzazione degli spazi, delle strutture e degli impianti dell'insediamento produttivo in cui si realizza un'attività ad indirizzo orto florovivaistico;

4. di disporre che gli elaborati di cui ai precedenti punti vengano utilizzati dai Comuni per la redazione dei Piani di Intervento (PI) in ordine alla applicazione delle previsioni di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) per quanto attiene le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva;

5. di disporre, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, che una volta esaurita la finalità per la quale sono state realizzate, le serre oggetto del presente provvedimento devono essere rimosse e non è ammesso un diverso utilizzo né il cambio di destinazione d'uso del relativo volume/superficie;

6. di disporre, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, che gli ombrai, utilizzati quali mezzi di protezione delle colture dall'eccesso di intensità luminosa, debbano seguire nel procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione quello previsto per le serre mobili, in quanto a queste strutturalmente e funzionalmente assimilabili.


(seguono allegati)

172_AllegatoA_222271.pdf
172_AllegatoB_222271.pdf
172_AllegatoC_222271.pdf

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