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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 09 marzo 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 09 febbraio 2010

Albo regionale degli ambulatori privati di Medicina dello Sport Parziale modifica Delibera di Giunta n. 3521 del 28/07/1994.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Ing. Sandro Sandri - riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 20.07.1989 n. 21 (Piano Socio Sanitario Regionale 1989/1991) prevede uno specifico programma diretto alla tutela dell'attività sportiva, a fronte del crescente diffondersi della pratica sportiva sul territorio regionale.

In particolare, per quanto riguarda la certificazione sportiva agonistica, la stessa L.R. n. 21/89 dispone che essa possa essere rilasciata oltre che dai servizi di Medicina dello Sport della U.L.S.S. e dai centri della F.M.S.I. convenzionati, come previsto dalla L.R. n. 25/82, anche dalle strutture private che diano necessarie garanzie e che siano perciò riconosciute idonee dalla Giunta Regionale.

A tale scopo è stata prevista l'istituzione di un apposito Albo Regionale degli ambulatori privati di medicina dello sport autorizzati dalla Regione, in quanto in possesso dei requisisti di organizzazione e di funzionamento stabiliti dalla Giunta Regionale. I requisiti unitamente alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione stessa sono stati approvati con D.G.R. in data 22.05.1992, n. 3046 e successive circolari regionali.

Con D.G.R. n. 3521 del 28..7.1994 è stata approvata l'istituzione dell'albo regionale stabilendone il suo aggiornamento con cadenza semestrale e precisamente il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, nonché lo schema di circolare relativo alle modalità operative per il rilascio dei certificati di idoneità sportivo agonistica.

Con successive DD.G.R. n. 3595 del 22.11.2005 e n. 621 del 07.03.2006 sono state approvate disposizioni in tema di autorizzazione/accreditamento all'esercizio degli Ambulatori di Medicina dello sport.

Si rende ora opportuno, al fine di consentire una risposta più celere ai richiedenti e contestualmente favorire uno snellimento dell'attività amministrativa correlata alla predisposizione/aggiornamento dell'Albo, modificare la D.G.R. n. 3521/1994 prevedendo che l'aggiornamento dello stesso avvenga, anzichè con cadenza semestrale, annualmente. 

Qualsiasi variazione del titolare della struttura, o del medico dello sport responsabile dell'ambulatorio privato, ovvero di altro medico dello sport certificatore e/o di altri specialisti inseriti, dovrà essere prontamente comunicata alla Regione per le debite variazioni, nelle more della formalizzazione del decreto di aggiornamento annuale dell'Albo in parola.

Le nuove domande d'iscrizione, ovviamente in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno legittimate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, con l'assegnazione del numero di codice regionale, nelle more dell'inserimento di detta struttura nel decreto di aggiornamento annuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

-        Vista la D.G.R. 3521 del 28.07.1994;

-        Viste le DD.G.R. n. 3595 del 22.11.2005 e n. 621 del 07.03.2006;

delibera

  • Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la modifica della D.G.R. n. 3521 del 28/07/1994, relativamente alla predisposizione/aggiornamento dell'Albo regionale degli ambulatori privati di medicina dello sport, prevedendo che l'aggiornamento dello stesso avvenga, anziché con cadenza semestrale, con cadenza annuale, rimanendo invariato quant'altro indicato nella predetta deliberazione.
  • Di stabilire che le nuove domande d'iscrizione, ovviamente in possesso di tutti i requisiti richiesti, saranno legittimate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, con l'assegnazione del numero di codice regionale, nelle more dell'inserimento di detta struttura nel decreto di aggiornamento annuale.


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