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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 09 febbraio 2010
Indirizzi e modalità operative per il corretto utilizzo di pneumatici usati nelle pratiche agricole. D.lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 183 comma 1, lett. p).
L'AssessoreRenato Chisso, di concerto con il Vice Presidente Assessore per le Politiche dell'Agricoltura e Turismo Franco Manzato, riferisce quanto segue.
L'impiego di pneumatici usati (o fuori uso) nelle normali attività agricole, viene da lungo tempo praticato in particolare negli allevamenti di bovini da ingrasso, per ancorare i teli di copertura dei silos orizzontali e garantire al trinciato di mais stoccato un'adeguata maturazione.
Tuttavia, dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 22/97, prima ancora con il D.P.R. n. 915/1982, e allo stato della vigente legislazione ambientale rappresentata dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. n. 152/2006), l'utilizzo di detti materiali ha dato luogo a diverse interpretazioni data la natura dei medesimi, a causa della loro provenienza, vista altresì la specifica propensione che ha caratterizzato da sempre il loro uso nelle pratiche agricole.
L'incertezza veniva oltremodo evidenziata da parte di organismi sindacali di rappresentanza delle imprese agricole, che manifestavano la necessità di pervenire ad una corretta individuazione della classificazione e delle procedure da adottare in caso di detenzione di pneumatici usati, presso le aziende agricole e del loro utilizzo nelle pratiche agricole.
Nel dettaglio tali richieste facevano seguito anche a fatti contingenti, come quello avvenuto in Provincia di Rovigo, dove un ordinanza del Sindaco del Comune di Porto Viro ingiungeva alla rimozione/recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso, depositati presso un'azienda agricola.
Sulla problematica in argomento, ha avuto luogo un incontro a cui hanno partecipato la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, l'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo Rifiuti, la Direzione regionale Tutela Ambiente e, in veste di consulente, l'Università degli Studi di Udine, di cui al verbale in data 04.11.2008, il cui documento elaborato e presentato all'incontro costituisce la base tecnico scientifica per la formulazione del presente provvedimento.
Infine, per completare l'iter istruttorio e acquisire una definitivo ed univoco parere dell'ARPAV, si è tenuta una riunione in data 29 luglio 2009, presso la Direzione Tutela Ambiente della Regione, presenti oltre ai rappresentanti della Direzione medesima, anche ARPAV, Servizio Osservatorio Suolo Rifiuti e ARPAV DAP di Rovigo.
A conclusione degli incontri, tutti i tecnici interessati hanno convenuto sulla necessità che la Regione del Veneto emani nel merito della questione, una direttiva che, in mancanza di diversi orientamenti di rango statale e, quanto meno, fino all'emanazione di eventuali indicazioni di fonte ministeriale, costituisca attuale indirizzo generale a cui tutti gli operatori agricoli si dovranno attenere nella gestione e utilizzo dei pneumatici fuori uso nelle normali pratiche agricole.
Nel merito, posto che l'art. 183, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 152/2006, definisce quale sottoprodotto le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, a condizione che siano rispettati alcuni criteri, requisiti e condizioni, fermo restando il principio che, i criteri, le condizioni e i requisiti previsti dal citato articolo, devono essere soddisfatti, al fine di ottenere un'adeguata protezione ambientale nell'utilizzo di pneumatici nelle pratiche agricole, si ritiene necessario che venga predisposto, da parte di tutte le imprese agricole del Veneto che alla data della pubblicazione del presente provvedimento utilizzano pneumatici fuori uso, un documento di autocertificazione aziendale contenente almeno le seguenti informazioni:
Inoltre, per quanto concerne il futuro, risulta necessario prevedere le ulteriori seguenti regole di gestione:
Sulla base di quanto sopra, premesso che i pneumatici fuori uso in parola verrebbero reimpiegati senza subire alcun trattamento preliminare, che l'attuale detentore non se ne disfa, né ha deciso di disfarsene né ha l'obbligo di disfarsene, e che, infine, il loro utilizzo - nella prassi agricola - non è in grado, ragionevolmente, di determinare condizioni di pericolosità per la matrice del terreno, si propone alla Giunta Regionale di adottare gli indirizzi operativi sopra riportati per l'utilizzo dei materiali in questione, prodotti dall'impresa agricola, nelle normali pratiche agricole, considerando legittimo il loro utilizzo nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 183, c. 1, lett. p), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 183, comma 1, lett. p), come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n.4;
delibera
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