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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4281 del 29 dicembre 2009
Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
L'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità ed alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e che tali accordi divengano efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) tesa al recepimento dei contenuti degli stessi.
Il precedente accordo sulle prestazioni termali, con il quale erano state aggiornate anche le tariffe da corrispondere alle strutture termali per l'erogazione delle prestazioni da eseguire per conto e con oneri a carico del SSR, risale al 2006 ed era stato recepito con DGR n. 4131 del 19 dicembre 2006.
Successivamente, con d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti", il Legislatore statale ha destinato specifiche risorse al sistema termale per l'aumento delle tariffe, riconfermando lo strumento dell'accordo, ex art. 4, comma 4, della summenzionata l. 323/00, per il governo del settore.
Federterme nel chiedere più volte l'avvio del negoziato, ha messo in evidenza la complessa situazione economica di un settore così importante quale quello termale evidenziando, anche nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, un aumento dei costi che incidono in modo determinante sull'operatività delle Aziende, mettendo a dura prova gli operatori. E' stata pertanto chiesta alle Regioni una partecipazione attiva, ulteriore alle previsione della legge statale, al fine di incrementare con risorse proprie il finanziamento disponibile per l'incremento tariffario.
Dopo numerosi incontri tra Federterme, il Coordinamento tecnico della Commissione Salute e il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed in conseguenza di quanto già deliberato sul tema dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 25 marzo e 11 giugno 2009, lo scorso 29 luglio 2009 è stato sottoscritto l'accordo tra Federterme e le Regioni per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009.
Le Regioni hanno poi trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni il predetto accordo per il completamento dell'iter procedurale.
In sintesi, per quanto riguarda l'aspetto economico e, quindi, l'aumento delle tariffe termali per gli anni 2008 e 2009, le parti in base all'accordo sottoscritto:
Per quanto riguarda la Regione del Veneto, ai fini dell'aumento delle tariffe, essa, in base ai criteri utilizzati, risulta destinataria in sede di riparto delle risorse statali (si veda allegato 3 dell'accordo) della somma di euro 400.700,00 per il 2008 e di euro 400.700,00 per il 2009; viceversa il Veneto si è impegnato a contribuire con risorse proprie per la somma di euro 321.900,00 per l'anno 2008 e di euro 371.900,00 per l'anno 2009.
Il Ministero, in data 27 ottobre 2009, ha formulato avviso tecnico favorevole al perfezionamento dell'intesa di cui all'oggetto a condizione che, con riguardo alla previsione contenuta nell'accordo in oggetto, in base alla quale "il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale", si espliciti che "le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica".
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 29/10/2009, con atto rep. 121/CSR, ha espresso l'intesa sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 dopo che Regioni e Federterme avevano, nel corso della seduta, espresso parere favorevole all'esplicitazione che "le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica".
Si propone, pertanto, di recepire l'intesa sopra menzionata, così come riportata nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, dando atto che le tariffe stabilite sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica.
Le tariffe delle prestazioni termali da riconoscersi alle Aziende termali accreditate per le prestazioni termali rese dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 sono quelle indicate nelle tabelle 4 e 4a allegate all'accordo.
Le tariffe delle prestazioni termali da riconoscersi alle Aziende termali accreditate per le prestazioni termali rese dal 1° gennaio 2009 sono quelle indicate nelle tabelle 5 e 5a allegate all'accordo.
Si precisa che per i cicli di cura iniziati prima della decorrenza di un aumento tariffario e terminati successivamente si applicano le tariffe vigenti al momento dell'inizio del ciclo di cura.
A seguito della ricognizione effettuata dai competenti uffici regionali, le maggiori somme da corrispondere agli stabilimenti termali veneti conseguentemente all'incremento tariffario stabilito dal presente accordo, così come comunicate dalle Aziende Ulss interessate, con documentazione agli atti della Direzione Servizi Sanitari, sono riassunte nella tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato B) che ne costituisce parte integrante, con la precisazione che i dati dell'anno 2009 non sono definitivi, in quanto non relativi all'intero anno. Nella predetta tabella (Allegato B), per ogni Azienda Ulss, si sono ovviamente tenute distinte le risorse economiche necessarie a finanziarie le differenze tariffarie a seconda che le prestazioni siano state erogate a favore di residenti in Veneto o a favore di soggetti residenti in altre regioni, dal momento che in quest'ultima ipotesi i relativi importi normalmente vengono recuperati mediante compensazione dalle Regioni di provenienza con il meccanismo della mobilità sanitaria.
Va tuttavia precisato che le differenze tariffarie per l'erogazione di prestazioni erogate ad utenti non residenti nel Veneto, sia con riferimento all'anno 2008 che 2009, non potranno essere liquidate immediatamente agli stabilimenti termali dalle Aziende Ulss, in quanto la previsione di tetti regionali di spesa potrebbe essere di impedimento al concreto recupero delle somme. Inoltre, relativamente all'anno 2008, non vi è, allo stato, un vigente accordo interregionale per il recupero dei flussi di mobilità sanitaria dei maggiori costi evidenziati (infatti, i flussi devono ritenersi attualmente chiusi conformemente a quanto stabilito dal Testo unico sui flussi della mobilità 2008 approvato dalla Conferenza dei Presidenti e degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome in data 29/7/2009). Al suddetto pagamento le Aziende Ulss potranno procedere in un secondo momento, non appena verrà comunicato loro l'intervenuto accordo interregionale volto al recupero dei maggiori costi evidenziati.
Le Aziende Ulss possono, invece, procedere al pagamento delle differenze tariffarie agli stabilimenti termali veneti per le prestazioni erogate ad utenti veneti.
Con riferimento all'anno 2008, al fine di ottemperare a quanto previsto al punto V del paragrafo B dell'accordo (parte economica), si evidenzia che la copertura della maggior somma da corrispondere agli stabilimenti termali veneti per prestazioni rese a residenti in regione, pari ad euro 887.484,70, viene garantita, come indicato nell'accordo (allegato 3 dell'accordo) con le risorse di cui d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 per un importo pari a 400.700,00 euro, a cui si aggiungono le risorse regionali pari a 321.900,00 a carico del bilancio regionale. Anche l'ulteriore somma residua che risulta necessaria in base alla ricognizione effettuata, pari ad euro 164.884,70, in quanto gli stabilimenti termali veneti hanno erogato nel 2008 prestazioni per volumi maggiori rispetto a quanto convenzionalmente stabilito dall'accordo, viene ugualmente garantita dal bilancio regionale.
Per quanto attiene alle predette somme a carico del bilancio Regionale si rinvia ad apposito provvedimento di impegno e liquidazione del Dirigente della Direzione Regionale competente.
Inoltre, appena saranno noti i dati definitivi, si procederà, con successivo provvedimento, come previsto dal testo dell'accordo, ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli incrementi tariffari a carico del bilancio regionale 2010.
Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323;
VISTO il d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;]
delibera
(seguono allegati)
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