Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 16 febbraio 2010


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4277 del 29 dicembre 2009

Diagnosis Related Groups - drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria e da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna. Definizione valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg e adempimenti conseguenti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" definisce "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse. Il medesimo provvedimento individua quindi un elenco (n. 43) di Diagnosis Related Groups (drg) "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria.

Alle Regioni, sulla base delle rilevazioni regionali, spetta il compito di indicare un valore percentuale/soglia di ammissibilità oltre al quale l'erogazione dei drg riportati nel DPCM viene considerata inappropriata. Le Regioni possono, inoltre, individuare ulteriori drg "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria.

La Giunta Regionale, quindi, con la deliberazione n. 2227 del 9 agosto 2002 e successivi atti modificativi e integrativi, ha approvato il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei 43 drg di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 e di altri n. 9 drg individuati dalla Regione medesima (totale 52 drg).

Nel mese di aprile dell'anno 2008, a seguito del "Nuovo Patto sulla Salute", di cui all'intesa tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita il 5 ottobre 2006, ed a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera q) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato predisposto lo schema del decreto recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza". Il nuovo DPCM, firmato il 23 aprile 2008, è stato però revocato a seguito di un rilievo mosso dalla Corte dei Conti.

Oltre a quanto finora esposto occorre evidenziare che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, è stata adottata, presso tutte le Aziende Sanitarie pubbliche e private provvisoriamente accreditate del Veneto, la versione italiana 2007 della International Classification of Diseases 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e la corrispondente versione 24 della Classificazione Diagnosis Related Groups - drg (deliberazione n. 4194 del 30 dicembre 2008).

Il nuovo sistema di classificazione ha previsto, tra l'altro, la soppressione di 24 drg e la contestuale introduzione di 54 nuovi drg. Nei confronti di tali nuovi drg, con deliberazione n. 204 del 3 febbraio 2009, è stato temporaneamente adottato, quale criterio per la individuazione delle tariffe, delle degenze medie e dei valori soglia, la corrispondenza tra i drg della 19^ versione ed i drg della 24^ versione.

Alla luce delle attività che si erano sviluppate a livello nazionale circa la nuova definizione dei Livelli essenziali di assistenza, in particolare l'individuazione di n. 108 drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria, al posto dei 52 drg già individuati con la deliberazione n. 2227/2002, la Direzione regionale competente, sulla base delle rilevazione effettuate tramite il sistema informativo regionale, ha proceduto ad una analisi e valutazione circa il regime di ricovero da ritenersi appropriato per i drg sopra menzionati. E' stato effettuato anche un approfondimento sulle ricadute del nuovo sistema di classificazione che, come sopra detto, ha comportato la soppressione di alcuni drg.

Dalle analisi e valutazioni effettuate è emersa, quindi, l'opportunità di ampliare il numero dei drg definiti "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria considerando tali i drg individuati nello schema di decreto ministeriale, integrati con i drg già individuati dalla Regione con la deliberazione n. 2227/2002 e successivi atti di integrativi ed aggiornati rispetto alla nuova versione di classificazione.

Quindi, nelle more dell'adozione del DPCM recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza" ed in coerenza con le vigenti politiche sanitarie nazionali e regionali che prevedono il progressivo passaggio di alcune prestazioni da un regime di erogazione in ricovero ordinario ad un regime di erogazione diurno ed anche ambulatoriale, con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse, si propone di approvare l'elenco, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, indicante i Diagnosis Related Groups - drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria.

Inoltre, la Direzione regionale competente, al fine della definizione del valore percentuale/soglia di ammissibilità, valore necessario per stabilire l'inappropriatezza, ha istituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni sanitarie ed ospedaliere di alcune strutture pubbliche e private provvisoriamente accreditate.

Il gruppo di lavoro ha quindi preso in considerazione la proposta elaborata a livello nazionale, integrata con i drg già individuati dalla Regione e, sulla base delle rilevazioni regionali (numero di dimissioni, regime di ricovero, ecc) riferite all'anno 2008, ha elaborato dei criteri generali ed oggettivi da utilizzare al fine di:

- indicare il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria

- indicare il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna relativamente a quelle prestazioni per le quali la Giunta Regionale ha già consentito l'erogazione anche in regime ambulatoriale (drg 6 "Decompressione del tunnel carpale", drg 39 "Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia", drg 119 "Legatura e stripping di vene", drg 162 "Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17, no CC", drg, 409 "Radioterapia", drg 410 "Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta" e drg 492 "Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta").

Nel condividere i criteri individuati, si propone di adottare gli stessi così come riportati nell'allegato B del presente provvedimento.

Conseguentemente si propone di approvare i valori percentuali/soglie di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria, così come riportati nell'allegato A.

Nell'allegato A non viene riportato il drg 25 "Convulsioni e cefalea età >17 anni, senza CC", per il quale la deliberazione n. 2227/2002 già indicava il valore percentuale/soglia di ammissibilità pari a 95, in quanto tale drg, con il nuovo sistema di classificazione, è stato soppresso e sostituito con i nuovi drg 563 e 564. Pertanto con successivo provvedimento, da adottarsi quando i dati dei ricoveri dell'anno 2009 saranno consolidati, si provvederà alla individuazione del valore percentuale/soglia di ammissibilità dei due nuovi drg, secondo la metodologia di seguito esposta.

Il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg, di cui all'allegato A, erogati in regime di ricovero ordinario, con esclusione dei drg 6, 39, 119, 162, 409, 410 e 492, deve essere effettuato sul totale delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati" (ad esempio per l'anno 2010 i dati consolidati si riferiscono alle prestazioni erogate nell'anno 2008), da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto.

Il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 6, 39, 119 e 162 in regime di ricovero ordinario deve essere effettuato, nel rispetto di quanto già disposto rispettivamente con la deliberazione n. 2468 del 1 agosto 2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, e con la deliberazione n. 3734 del 20 novembre 2007, sul totale delle prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati", da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto.

Il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 409, 410 e 492 in regime di ricovero ordinario, per quanto esposto nel prosieguo del presente provvedimento, deve essere effettuato anch'esso sul totale delle prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati", da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto.

Il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg di cui all'allegato A, con esclusione dei drg 6, 39, 119, 162, comporta l'applicazione di abbattimenti tariffari i cui valori saranno determinati dalla Giunta Regionale con un provvedimento da adottarsi dopo la sospensione dei lavori prevista per le festività natalizie.

Il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 6, 39 e 119 è già disciplinato dalla deliberazione n. 2468/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni che prevede che i ricoveri ordinari effettuati in esubero, rispetto ai valori soglia individuati, siano automaticamente remunerati alle tariffe individuate per le medesime prestazioni erogate in regime ambulatoriale.

Il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per il drg 162 è già disciplinato dalla deliberazione n. 3734/2007 che prevede che gli eventuali ricoveri ordinari effettuati in esubero al valore soglia stabilito siano remunerati con la tariffa prevista per il ricovero diurno, pari a 1.040,00.

Alle luce dei criteri di cui all'allegato B, si propone, inoltre, di indicare il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna, relativamente a quelle prestazioni per le quali la Giunta Regionale, come sopra già indicato, ha già consentito l'erogazione anche in regime ambulatoriale, così come riportato nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento.

Il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 162, 409, 410 e 492 in regime di ricovero diurno deve essere effettuato sul totale delle prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati", da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto.

Il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 6, 39, 119 è già disciplinato dalla deliberazione n. 2468/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Circa il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 6, 39 e 119 la deliberazione n. 2468/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni già prevede che i ricoveri diurni effettuati in esubero, rispetto ai valori soglia individuati, siano automaticamente remunerati alle tariffe individuate per le medesime prestazioni erogate in regime ambulatoriale.

Il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 162, 409, 410 e 492 erogati in regime di ricovero diurno comporta l'applicazione di abbattimenti tariffari i cui valori saranno determinati dalla Giunta Regionale con un provvedimento da adottarsi dopo la sospensione dei lavori prevista per le festività natalizie.

Si rinvia al medesimo provvedimento giuntale la definizione dei criteri di quantificazione dell'ammontare del budget da trasferire (trasferimento dal budget ospedaliero al budget ambulatoriale) con riferimento alle prestazioni di ricovero ospedaliero relative ai drg 162, 409, 410 e 492 la cui erogazione è stata ricondotta anche al regime ambulatoriale, fermo restando la disposizione circa l'abbandono del sistema dei "fondi aggiuntivi".

Le disposizioni oggetto del presente provvedimento si intendono modificative ed integrative, nelle parti di interesse, della deliberazione n. 2227 del 9 agosto 2002 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", della deliberazione n. 2883 del 3 ottobre 2003 "Modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale (D.G.R. n. 4776/97 e successive modifiche ed integrazioni) ed utilizzo diverso regime erogativo (D.P.C.M. 29.11.2001)", della deliberazione n. 734 del 20 marzo 2007 "Prestazioni di chemioterapia e radioterapia", della deliberazione n. 3734 del 20 novembre 2007 "Disposizioni per l'erogazione degli interventi di ernia inguinale e femorale", e loro successive modifiche ed integrazioni.

Quanto disposto dal presente provvedimento decorre dalla data del 1 gennaio 2010.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO il DPCM 29 novembre 2001

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita il 5 ottobre 2006 "Nuovo patto per la salute"

VISTO l'art. 1, comma 796, lettera q) della legge 27 dicembre 2006 n. 296

VISTA la deliberazione n. 2227 del 9 agosto 2002 ed i successivi atti modificativi e integrativi

VISTA la deliberazione n. 2468 del 1 agosto 2006 ed i successivi atti modificativi e integrativi

VISTA la deliberazione n. 734 del 20 marzo 2007 ed i successivi atti modificativi e integrativi

VISTA la deliberazione n. 3734 del 20 novembre 2007

VISTA la deliberazione n. 4194 del 30 dicembre 2008

VISTA la deliberazione n. 204 del 3 febbraio 2009

VISTA la deliberazione n. 2604 del 16 settembre 2008

VISTA la deliberazione n. 3097 del 21 ottobre 2008]

delibera

1)      di approvare l'elenco, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, indicante i Diagnosis Related Groups - drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria ed il relativo valore percentuale/soglia di ammissibilità;

2)      di approvare i criteri generali ed oggettivi utilizzati al fine di indicare il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg definiti "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria e per i drg definiti "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna, così come riportati nell'allegato B parte integrante del presente provvedimento;

3)      di stabilire che il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg di cui all'allegato A, con esclusione dei drg 6, 39, 119, 162, 409, 410 e 492, deve essere effettuato sul totale delle prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati", da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto;

4)      di stabilire che il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 409, 410 e 492 erogati in regime di ricovero ordinario deve essere effettuato sul totale delle prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati", da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto;

5)      di stabilire che il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg di cui all'allegato A, con esclusione dei drg 6, 39, 119, 162, comporta l'applicazione di abbattimenti tariffari i cui valori saranno determinati con un provvedimento da adottarsi da parte della Giunta Regionale dopo la sospensione dei lavori prevista per le festività natalizie;

6)      di approvare il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna così come riportato nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento;

7)      di stabilire che il calcolo per verificare la corrispondenza con il valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 162, 409, 410 e 492 in regime di ricovero diurno deve essere effettuato sul totale delle prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale, nell'anno cui si riferiscono gli ultimi "dati consolidati", da ciascuna struttura pubblica e privata provvisoriamente accreditata, per gli assistiti veneti e residenti extraveneto;

8)      di stabilire che il superamento del valore percentuale/soglia di ammissibilità per i drg 162, 409, 410 e 492 erogati in regime di ricovero diurno comporta l'applicazione di abbattimenti tariffari i cui valori saranno determinati con un provvedimento da adottarsi da parte della Giunta Regionale dopo la sospensione dei lavori prevista per le festività natalizie;

9)      di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri di quantificazione dell'ammontare del budget da trasferire con riferimento alle prestazioni di ricovero ospedaliero relative ai drg 162, 409, 410 e 492 la cui erogazione è stata ricondotta anche al regime ambulatoriale;

10)   di disporre che quanto previsto dal presente provvedimento integra e modifica, nelle parti di interesse, le deliberazioni n. 2227 del 9 agosto 2002, n. 2883 del 3 ottobre 2003, n. 734 del 20 marzo 2007, n. 3734 del 20 novembre 2007 e loro successivi atti modificativi ed integrativi;

11)   di stabilire che quanto disposto dal presente provvedimento decorre dalla data del 1 gennaio 2010;

12)   di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.


(seguono allegati)

4277_AllegatoA_221449.pdf
4277_AllegatoB_221449.pdf
4277_AllegatoC_221449.pdf

Torna indietro