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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4145 del 29 dicembre 2009

Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 cosi detto "Correttivo", con l'art. 1 comma 3 ha sostituito la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, profondamente modificando la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale.

Detto decreto, con l'art. 35 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" prevede che le Regioni adeguino il loro ordinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e che trascorso il suddetto termine trovino applicazione diretta le norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Con deliberazione n. 308 del 10.02.2009 e con DGR n. 327 del 17.02.2009 si sono dati i primi indirizzi operativi e di coordinamento tra la normativa statale e quella regionale, con i quali si è inteso rendere non più applicabile, tra l'altro, il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 10/99, che prevede che la procedura di VIA non si applichi alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati.

In data 27 gennaio 2009, la Giunta ha adottato il disegno di legge concernente " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 marzo 1999 e ss.mm.ii. "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4", senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

All'interno del Disegno di Legge citato, ad oggi in discussione in Consiglio regionale, si è esplicitamente previsto, tra l'altro che "....Ogni progetto ed ogni attività connessi alla realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati sono disciplinati, ai fini dell'applicazione delle procedure di VIA, dall'articolo 242, comma 7 della Parte IV, Titolo V, del D. lgs. n. 152/2006", che prevede che "l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri .......compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario".

Pertanto, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del citato disegno di legge, si rende opportuno chiarire che la disapplicazione dell'art. 2 comma 3 della citata legge regionale, relativamente ed esclusivamente con riferimento "alle opere ed agli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati...." ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati, era avvenuta essendovi nella normativa statale la dizione di cui all'art. 242 comma 7 citato.

Per quanto detto e nelle more di quanto sopra, ed a ulteriore chiarimento, si fa presente che il principio previsto al comma 2 dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 10/99 va ancora applicato per stabilire l'esclusione dalla procedura di VIA, delle opere e degli impianti necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica da autorizzare, non essendo citati detti interventi di bonifica dei siti inquinati negli Allegati III e IV del decreto Correttivo.

Quanto sopra considerato altresì quanto disposto dall'art.242 comma 7 del medesimo Decreto, relativamente alla procedura di autorizzazione regionale in materia di bonifica dei siti inquinati, che è esplicitamente indicata nel testo normativo come "sostitutiva", cioè in vece, della procedura di VIA, anche nel caso quindi in cui le opere e gli impianti contenuti nel progetto di bonifica approvato siano, al di fuori di detti progetti di bonifica da assoggettare alla procedura di VIA.

In particolare si specifica che le opere ed impianti a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelli connessi e funzionali a detti interventi di bonifica, da attivare in situ limitatamente al periodo necessario alle operazioni di bonifica, relativamente ad operazioni di selezione, pretrattamento, condizionamento, depurazione, lavorazione finalizzata a ridurre la pericolosità di rifiuti solidi e liquidi con esclusione degli stoccaggi definitivi e degli impianti di incenerimento.

Si ritiene inoltre opportuno, per i procedimenti amministrativi non ancora attivati alla data della presente deliberazione e relativi agli interventi di bonifica di cui sopra, ove avvengono lavorazioni di rifiuti, che venga allegata alla documentazione progettuale una relazione di compatibilità ambientale, ai sensi di quanto previsto dall'art 22 della LR 3/2000, che verrà valutata nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 242 comma 7 del D. Lgs. N. 152/2006 e succ. mod.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la Direttiva 85/337/CE e la Direttiva 97/11/CE in materia di VIA;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;

VISTE le precedenti deliberazioni n. 308 del 10.02.2009 e n. 327 del 17.02.2009;

delibera

1.    di adottare gli ulteriori indirizzi applicativi evidenziati in premessa.

2.    di comunicare il presente provvedimento alle Province.

3.    di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.


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