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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2010


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4105 del 29 dicembre 2009

Tutela, conservazione e salvaguardia delle falde acquifere sotterranee. Utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante movimentazione di fluidi sotterranei. Disposizioni in merito alle modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche. L. 896/1986, DPR 395/1991, L. 99/2009 e L.R. 40/1989.

L'Assessore alle Politiche della Mobilità e infrastrutture, Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con l'art. 55 bis della L.R. 10.1.1989, n. 40, la Regione del Veneto, ha stabilito le disposizioni, fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale, per il rilascio delle concessioni in materia di risorse geotermiche, di cui alla L. 9.12.1986, n. 896, recentemente modificata dalla L. 23.7.2009, n. 99, e al DPR 27.5.1991, n. 395.

La tipologia di risorsa geotermica alla quale si riferisce il presente provvedimento riguarda gli scambi termici con il suolo e il sottosuolo mediante movimentazione di fluidi geotermici sotterranei aventi una temperatura convenzionale di almeno 15°C, tutto ciò a seguito dell'entrata in vigore della citata L. 99/2009, che ha definito tale temperatura, precedentemente stabilita in 25 °C.

Da questo ne è derivato che, dalla data di entrata in vigore della L. 99/2009, le concessioni di derivazione per scambio termico rilasciate dal Genio Civile regionale, ai sensi del R.D. 1775/1933, rientrano ora nell'ambito delle concessioni geotermiche, poste in capo alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, ancorchè in parte autorizzabili con le procedure di cui al RD 1775/1933.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2245 in data 9.8.2002, ha stabilito di subordinare ogni autorizzazione regionale alla ricerca e ogni concessione geotermica, all'acquisizione di ulteriori conoscenze di carattere generale, sull'utilizzabilità delle risorse geotermiche presenti nel sottosuolo della regione Veneto, al fine di consentire una valutazione complessiva circa la compatibilità delle estrazioni e dello sfruttamento nel tempo dei giacimenti e a tutela degli equilibri idrodinamici degli acquiferi.

Con il medesimo provvedimento, al fine di acquisire le conoscenze indispensabili al corretto utilizzo e gestione delle risorse geotermiche presenti in un'area importante ed estesa quale quella del portogruarese, la Giunta Regionale ha approvato il primo progetto di studio generale presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, denominato "Indagine sulle acque sotterranee del portogruarese", e ha affidato al Consorzio medesimo l'incarico per l'attuazione degli studi previsti dallo studio generale, in collaborazione con la Direzione regionale competente.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 4098 del 18.12.2007, ha preso atto delle risultanze di tale studio, che ha evidenziato le connotazioni e le potenzialità delle storiche risorse geotermiche presenti e la necessità di una razionalizzazione del loro utilizzo. Si evidenzia, inoltre, la necessità di un monitoraggio idrogeologico anche in continuo (attraverso pozzi esplorativi appositamente realizzati) come strumento necessario per un efficace controllo e gestione delle risorse nei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto.

Da tale studio emerge che la gestione sostenibile della risorsa geotermica a bassa entalpia si basa sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-          eliminazione degli sprechi;

-          aumento dell'efficienza energetica;

-          compatibilità geologica dei prelievi;

-          equilibrio idrogeologico;

-          disciplina amministrativa degli utilizzi.

I provvedimenti regionali sono precisati al comma 1, del citato art. 55 bis, della L.R. 40/1989:

a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale, definite come quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico (art. 1, comma 5, L. 896/1986), sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla L.R. 40/1989, ad esclusione dell'articolo 15;

b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali, cioè reperibili a profondità inferiori a 400 metri e con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici (art. 1, comma 6, L. 896/1986), sono rilasciate dal dirigente della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive, con le procedure di cui al RD 11.12.1933, n. 1775, Testo unico delle acque pubbliche. L'istruttoria di queste domande era stata attribuita con DGR n. 2306 del 22.6.1998 al Genio Civile regionale competente per territorio.

In applicazione alle disposizioni della DGR 2245/2002, si ritiene di stabilire le modalità di riconoscimento di uso delle risorse geotermiche, riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, limitatamente alla citata zona del portogruarese oggetto di specifico studio.

Nel citato Allegato A, a fronte di alcune richieste pervenute agli uffici regionali, per le di piccole utilizzazioni locali sono stabilite le modalità per il riconoscimento di antico uso geotermico, di cui alla let. b) dell'art. 2 del RD 1175/1933.

Per la restante parte del Veneto, l'avvio dell'istruttoria è subordinato alle risultanze dello studio biennale "Strige" sulla risorsa geotermica nel Veneto, affidato all'ARPAV, con DGR n. 4102 del 18.12.2007 e alle decisione che saranno successivamente assunte.

Si ritiene di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti.

Il Relatore conclude la propria relazione, e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il R.D. 29.7.1927, n. 1443 e il RD 11.12.1933, n. 1175;

VISTE la L. 9.12.1986, n. 896, modificata dalla L. 23.7.2009, n. 99, e il DPR 27.5.1991, n. 395;

VISTE la L.R. 10.10.1989, n. 40, la L.R. 13.4.2001, n. 11 e la L.R. 30.01.2004, n. 1;

VISTE la DGR n. 2245 in data 9.8.2002, la DGR n. 4098 del 18.12.2007 e la DGR n. 4102 del 18.12.2007;

delibera

1.       di stabilire, per quanto riportato nelle premesse, le modalità per il riconoscimento di uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia mediante movimentazione di fluidi sotterranei, già sospeso per l'intero territorio regionale dalla DGR n. 2245 del 9.8.2002, limitatamente alle falde sotterranee della zona del portogruarese (comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento e Teglio Veneto), con le modalità riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2.       di stabilire, inoltre, per tutto il Veneto, le modalità, stabilite dal citato Allegato A, per la presentazione delle domande di riconoscimento di antico uso geotermico, di cui alla let. b) dell'art. 2 del RD 1175/1933;

3.       di stabilire che per la restante parte del Veneto, l'avvio dell'istruttoria per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni geotermiche è subordinato alle risultanze dello studio biennale "Strige" sulla risorsa geotermica nel Veneto, affidato all'ARPAV, con DGR n. 4102 del 18.12.2007 e successivi provvedimenti;

4.       di incaricare la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti, per quanto di competenza.


(seguono allegati)

4105_AllegatoA_221412.pdf

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