Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 09 febbraio 2010


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4167 del 29 dicembre 2009

POR parte FESR 2007-2013 "Competitività regionale e occupazione". Azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati". Approvazione della procedura per la presentazione di azioni a regia regionale.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, di concerto con l'assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione Vendemiano Sartor riferisce quanto segue.

Con Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 sono state adottate le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e con Regolamento (CE) 1080/2006 le disposizioni specifiche relative al FESR che interessano la politica di coesione comunitaria 2007-2013.

Con Decisione (CE) 4247 del 7 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale, parte FESR, della Regione del Veneto.

Con deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, la Giunta regionale, ha individuato le strutture responsabili dell'attuazione delle azioni.

Il Programma è suddiviso in sei assi prioritari, tra i quali riveste una specifica importanza l'asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", il cui obiettivo specifico consiste nel valorizzare l'ambiente e prevenire i rischi.

In particolare l'azione 3.1.1. "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati", che mette a disposizione risorse per circa 15 milioni di euro, mira all'individuazione, caratterizzazione e bonifica di terreni e acque sotterranee e superficiali e alla riqualificazione ambientale delle aree stesse al fine di consentirne il riutilizzo.

L'azione 3.1.1 interverrà su aree di proprietà pubblica (attuale o prevista), finanziando le seguenti tipologie di intervento:

  • predisposizione di piani, studi, indagini, analisi di rischio finalizzati all'individuazione e alla caratterizzazione di siti inquinati;
  • bonifica e riconversione di siti industriali abbandonati caratterizzati da situazioni di contaminazione di suoli e o falde ed ubicati in aree con criticità ambientali;
  • promozione di interventi sperimentali per l'adozione di nuove tecniche di bonifica nei siti inquinati;
  • bonifica e ripristino ambientale di altre aree storiche e dismesse, oggetto di discariche di rifiuti.

Il Programma, inoltre, sancisce che, nell'ambito dell'azione, saranno privilegiati gli interventi in aree caratterizzate da criticità ambientali (quale vulnerabilità degli acquiferi, prossimità di corsi d'acqua da tutelare, vicinanza a quartieri residenziali, degrado ambientale).

Per l'individuazione dei Soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di selezione del POR approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008, s'intende adottare la "regia regionale" che prevede l'individuazione diretta dei beneficiari e dei progetti da cofinanziare sulla base di piani/programmi di settore e previa approvazione da parte del Partenariato istituzionale , economico e sociale, come istituito con delibera di Giunta regionale n. 3131 del 09 ottobre 2007.

I singoli interventi dovranno soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 31 marzo 2008:

  • coerenza col Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate;
  • rispetto del principio "chi inquina paga.

Con deliberazione n. 4067 del 30 dicembre 2008 la Giunta regionale ha istituito, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Anagrafe dei Siti da Bonificare. Strumento che, a regime, costituirà elemento essenziale per la revisione del "Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate" adottato con D.G.R. n. 157/2000 e ss.mm.ii.

Si tratta ora di applicare i pertinenti criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta del 31 marzo 2008 con disposizioni e modalità che consentano di approvare una graduatoria di interventi da avviare.

Considerata la limitata disponibilità di risorse, gli interventi da finanziare saranno selezionati con riferimento ai siti di interesse nazionale e a quelli inseriti come prioritari nel Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate adottato con D.G.R. n. 157/2000 e successive deliberazioni di Giunta regionale integrative.

A tale scopo saranno invitati a presentare richiesta di finanziamento tutti gli Enti locali inseriti in tale elenco come da Allegato A. Tali Enti dovranno fornire le informazioni necessarie alla compilazione della scheda progetto Allegato B da sottoporre al Tavolo di Partenariato.

Gli interventi ammessi saranno finanziati secondo l'ordine di priorità che segue:

1.    interventi in aree caratterizzate da criticità ambientali (quali vulnerabilità degli acquiferi, prossimità di corsi d'acqua da tutelare, vicinanza a quartieri residenziali, degrado ambientale) da dimostrare con specifica documentazione;

2.    interventi nei siti inquinati di interesse nazionale;

3.    altri interventi nei siti individuati come prioritari nel Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate adottato con D.G.R. n. 157/2000 e successive deliberazioni di Giunta regionale integrative;

Nell'ambito di ciascun ordine di priorità, la graduatoria terrà conto dei seguenti criteri specifici di selezione e relativi punteggi:

  • interventi che propongono BAT (Best Available Technologies); punti 4
  • prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive; punteggio massimo 3
  • ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte del riutilizzo del sito; punteggio massimo 2
  • eliminazione/riduzione a livelli sostenibili da un punto di vista

sanitario e ambientale delle contaminazioni in atto. punteggio massimo 1

La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine crescente del punteggio finale ottenuto dalla somma dei punti assegnati ai criteri specifici posseduti dal singolo intervento.

A parità di punteggio sarà favorito l'intervento che presenta una fase di realizzazione più avanzata.

Il taglio ottimale di progetto ammissibile, per stralci autonomamente funzionali, è di 2 milioni di euro e non potrà comunque essere inferiore a 500 mila euro o superiore a 5 milioni di euro. Operazioni che prevedono un costo complessivo oltre tali limiti saranno oggetto di specifica valutazione di opportunità, con particolare riferimento alla disponibilità finanziaria ed alle problematiche gestionali.

Per l'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari si rimanda al "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196.

Il contributo è stabilito in una intensità massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile per gli Enti locali e loro Consorzi, Comunità montane ed ATO, ridotta al 50% per Società a totale o prevalente partecipazione pubblica.

La richiesta di finanziamento dovrà pervenire entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento del formale invito.

La Direzione Tutela Ambiente provvederà alla verifica di ammissibilità delle istanze pervenute ed alla stesura della graduatoria che, sottoposta all'esame del Tavolo di Partenariato, sarà oggetto di approvazione con successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
  • VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, "Regolamento di esecuzione del regolamento n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";
  • VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al FESR;
  • VISTO il QSN - Quadro Strategico Nazionale Italia 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 (Decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001) del 13 luglio 2007;
  • VISTO il POR parte FESR 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;
  • VISTA la DGR n. 3888/2007 con la quale si sono individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni;
  • VISTI i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR con procedura scritta del 31 marzo 2008;
  • VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, "Regolamento di esecuzione del regolamento n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";
  • VISTA la D.G.R. n. 157/2000 di adozione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate;]

delibera

1.       Di adottare, con riferimento all'Azione 3.1.1. "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati", la procedura a regia regionale.

2.       Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le disposizioni e modalità, espresse in premessa, di selezione degli interventi a regia a valere sull'Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", Linea di intervento 3.1. "Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente e sviluppo di piani e misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici, Azione 3.1.1. "bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati" nonché l'Allegato A "siti individuati come prioritari" e l'Allegato B "scheda progetto".

3.       Di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione della graduatoria interventi già sottoposta al Tavolo di Partenariato.

4.       Di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la fissazione delle modalità di attuazione e di concessione del contributo, unitamente alla determinazione dell'importo del contributo e conseguente prenotazione di spesa.

5.       Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché di darne idonea e tempestiva comunicazione con mezzi telematici.


(seguono allegati)

4167_AllegatoA_221373.pdf
4167_AllegatoB_221373.pdf

Torna indietro