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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 22 gennaio 2010


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3974 del 22 dicembre 2009

Procedura per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione con delega alla Tutela dei consumatori, On. Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" è stato aggiornato il quadro normativo di riferimento per la disciplina degli interventi regionali di settore.

In particolare l'articolo 5 ha istituito il registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti, stabilendo che l'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Inoltre, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6, l'iscrizione delle Associazioni al registro è condizione necessaria per la loro partecipazione al Comitato regionale dei consumatori e degli utenti e, di conseguenza, per poter intervenire, mediante pareri e proposte, nelle fasi di elaborazione degli interventi, normativi e amministrativi, previsti dalla programmazione regionale.

A tal fine il surrichiamato articolo 5 ha stabilito i requisiti che le Associazioni interessate all'iscrizione al registro regionale devono possedere e comprovare con la presentazione di idonea documentazione.

Lo stesso articolo 5 ha demandato alla Giunta regionale la disciplina della procedura di iscrizione delle Associazioni al registro regionale e di aggiornamento dello stesso, fissando il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 27/2009 per la sua approvazione.

In attuazione di quanto sopra si ritiene di provvedere mediante l'approvazione della disciplina relativa al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti definita nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel contempo si ritiene opportuno incaricare il dirigente della Direzione Commercio all'adozione della modulistica per l'iscrizione e l'aggiornamento al registro regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27/2009, in attuazione della disciplina di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" .

Visto, in particolare, l'art. 5 della legge citata, che istituisce il registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti.]

delibera

  1. di approvare il documento allegato A recante "procedura per l'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso (articolo 5 legge regionale 23 ottobre 2009, n.27)" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Commercio ad adottare la modulistica per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso ai sensi dell'art.5 della legge regionale 23 ottobre 2009;
  3. di stabilire che, in sede di prima applicazione della disciplina di cui al punto 1, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle Associazioni decorrono dal 1° febbraio 2010 al 31 marzo 2010.


(seguono allegati)

3974_AllegatoA_221237.pdf

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