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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 05 gennaio 2010


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3764 del 09 dicembre 2009

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - D.M. 3 agosto 2005. Chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Come noto, con il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 è stata emanata, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, la nuova disciplina delle discariche di rifiuti.

In particolare il citato dispositivo normativo contiene una nuova riclassificazione delle discariche (art. 4) prevedendone tre sole tipologie rispetto alle cinque previste e disciplinate dalla precedente normativa: 1) discariche per rifiuti inerti; 2) discariche per rifiuti non pericolosi; 3) discariche per rifiuti pericolosi.

Con il D.M. 13 marzo 2003, prima, e con il successivo D.M. 3 agosto 2005, poi, che sostituisce integralmente il precedente, si è provveduto ad individuare i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, "rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5".

L'art. 7, comma 1, del citato DM, prevede altresì che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a)    discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui sopra, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; i criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri: a titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.

Ciò premesso, si evidenzia che la definitiva entrata a regime della succitata normativa in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti risale al 1 luglio 2009 e che soltanto in data 30 giugno 2009 è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una specifica circolare (prot. n. 14963) con la quale sono stati forniti, tra l'altro, "i criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del DM 3.08.2005".

Fino al 30 giugno 2009, nelle discariche esistenti potevano essere conferiti - sulla base della proroga del termine previsto dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2003 e succ. modifiche - i rifiutiper cui erano state già autorizzate.

In ogni caso, già a partire dalla fine del 2006, erano pervenute agli atti della Direzione Tutela Ambiente diverse istanze di riclassificazione di discariche esistenti nelle sottocategorie di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005.

Le ditte che avevano presentato istanza avevano motivato la loro richiesta sulla base del fatto che molte delle tipologie di rifiuti che venivano conferite nei loro impianti erano caratterizzati da concentrazioni di alcuni parametri superiori ai limiti della tabella 5 del citato articolo 6 del D.M. 3 agosto 2005.

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione n. 850 del 3 aprile 2007 la Giunta regionale ha istituito un tavolo tecnico tra Regione, Province ed ARPAV al fine di risolvere alcune problematiche relative alle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7 del citato D.M. 3 agosto 2005 ed emerse a seguito delle istanze presentate.

Successivamente con deliberazione n. 1838 del 19.06.2007 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGR n. 850 del 3 aprile 2007 e della "Relazione conclusiva" predisposta dal medesimo comprensiva in particolare delle modalità di effettuazione e predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005.

Va subito rilevato che i contenuti individuati su tale aspetto dal tavolo tecnico sono sostanzialmente confermati dai criteri previsti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare datata 30 giugno 2009.

Con la medesima deliberazione n. 1838/2007, la Giunta regionale provvedeva altresì:

-        ad individuare la metodica standard di riferimento per tutti i gestori delle discariche del Veneto per la determinazione del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto);

-        a stabilire un periodo di sperimentazione presso tutte le discariche per le quali è stata presentata istanza di riclassificazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 - da effettuarsi in conformità ai criteri individuati dal tavolo tecnico - al fine di determinare valori di concentrazione dei parametri chiesti in deroga ai limiti di accettabilità previsti dalla norma plausibili e compatibili con le caratteristiche costruttive e gestionali degli impianti di discarica.

Sulla base degli esiti della succitata sperimentazione e della documentazione tecnica prodotta dai gestori delle discariche interessate, ed in particolare della valutazione di rischio predisposta secondo i criteri individuati dalla DGRV n. 1838/2007, sono state già valutate positivamente dalla Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente cinque istanze di riclassificazione in una delle sottocategorie di discarica previste dall'art. 7 del DM 3 agosto 2005.

Al riguardo va evidenziato che, nell'ambito delle istruttorie relative alle istanze di cui sopra, si è tenuto tra l'altro conto del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la qualità della vita di cui alla nota n. 12760 del 6 giugno 2008.

Tale parere - rilasciato sulla base della specifica richiesta della Direzione Tutela Ambiente - fornisce infatti alcuni chiarimenti in merito all'eventuale assoggettamento delle istanze di riclassificazione in sottocategoria di discarica alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Alla luce delle conclusioni del suddetto parere emerge che al fine di stabilire se l'istanza di riclassificazione in sottocategoria di un impianto esistente sia da assoggettare o meno alle procedure di VIA occorre, con riferimento a ciascun caso concreto:

-        "acclarare l'obiettiva immutatezza gestionale dell'impianto (in senso quali - quantitativo) e quindi l'assenza di varianti (processisitiche, di opere etc..) considerate essenziali e sostanziali";

-        "valutare se la sussumibilità delle discariche alle nuove categorie per effetto della tassonomia del DM 3 agosto 2005 comporti, o non comporti, l'emersione di problematiche in precedenza non considerate, ovvero una obiettiva diversità gestionale o impiantistica tale da imporre una rinnovazione di quell'unitario apprezzamento tecnico-discrezionale che connota la procedura VIA rispetto a quella autorizzativa".

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, ed in particolare delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la circolare ed il parere sopra citati, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti ed indirizzi operativi sulle procedure amministrative da adottare per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi previste dall'art. 7 del DM 3 agosto 2005.

Al riguardo va preliminarmente rammentato che l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi è, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000, la Regione, salvo che per le discariche per rifiuti non pericolosi prioritariamente dedicate allo smaltimento di rifiuti urbani; per quest'ultime la competenza risiede infatti in capo alle Province in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale sono state - tra l'altro - individuate le categorie di impianti soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale e quelle soggette ad AIA provinciali.

Si evidenzia inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008, ha fornito alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA.

Successivamente, in attuazione della succitata deliberazione, è stata pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28.11.2008 una apposita circolare esplicativa a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito nella circolare di cui sopra, è previsto l'esame della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) sui progetti degli impianti non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel caso in cui venga richiesta l'AIA per nuovi impianti o per impianti esistenti con richiesta di modifiche sostanziali.

Ciò premesso, si ritiene che nel caso di discariche esistenti, ivi comprese quelle che alla data di entrata in vigore delle norme di ammissibilità dei rifiuti previste dal D.M. 3 agosto 2005 avevano conseguito il solo provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione, la riclassificazione in sottocategoria ed il contestuale rilascio di eventuali deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale, possano essere assentiti - qualora siano verificati i requisiti di seguito riportati - previo parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.):

-        procedure per la valutazione di impatto ambientale già espletate e con esito positivo;

-        invarianza delle tipologie di rifiuti autorizzate;

-        assenza di varianti processistiche, realizzative e gestionali;

-        idoneità dei presidi ambientali della discarica e delle modalità gestionali in relazione ai parametri per i quali vengono richiesti valori superiori a quelli fissati dall'articolo 10 del D.M. 3 agosto 2005.

Nei casi sopra previsti l'istanza di riclassificazione per la specifica sottocategoria di discarica dovrà essere accompagnata da:

a)      idonea documentazione tecnica tesa a fornire gli elementi individuati dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009 ed altresì comprensiva - ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 - dell'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del medesimo dispositivo normativo;

b)      valutazione di rischio di cui all'art. 7, comma 2 del D.M. 3 agosto 2005 da predisporsi in conformità ai criteri forniti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14963 del 30 giugno 2009, ovvero - per quanto non diversamente indicato nella medesima circolare - in conformità ai criteri contenuti nella D.G.R.V. n. 1838/2007;

c)      relazione di compatibilità ambientale redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 4 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i.;

Va da sé che in tutti gli altri casi ed, in particolare, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti non pericolosi, le istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica dovranno essere sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e corredate dalla relativa documentazione tecnica, ivi compresa quella di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D. Lgs. 18 febbraio 20005, n. 59 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 3 agosto 2005;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., ed in particolare l'art. 6, comma 9 - parte II;

VISTA la L.R. n. 16 agosto 2007, n. 26;

VISTEle D.D.G.R. n. 2454 del 8 agosto 2003, n. 14 del 14 gennaio 2005, n. 850 del 3 aprile 2007, n. 1838 del 19 giugno 2007 e n. 1998 del 22 luglio 2008;

VISTO il parere del Ministero dell'Ambiente e Territorio e del Mare n. n. 12760 del 6 giugno 2008;

VISTAla circolare a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28.11.2008;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e Territorio e del Mare n. 14963 del 30.06.2009;]

delibera

1. Di fornire i chiarimenti e gli indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 DM 3 agosto 2005)riportati in premessa;

2. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

3. Di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali del Veneto, alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui Rifiuti, all'ARPAV - Area Tecnica e ai Dipartimenti provinciali di ARPAV.


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