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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 99 del 04/12/2009


Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3510 del 17 novembre 2009

Legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 recante "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto": modalità attuative per l'anno 2009 degli interventi di formazione e informazione, di sostegno finanziario alle lavoratrici, ai lavoratori e alle imprese (Deliberazione 107/CR del 21 luglio 2009).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Massimo Giorgetti, d'intesa con l'Assessore alle Politiche della Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La legge regionale 18 maggio 2007, n. 10, emanata dalla Regione Veneto nell'esercizio delle competenze attribuite dal comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali desumibili dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, promuove lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire ai propri cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa.

Gli interventi previsti dalla L.R. 10/2007, la cui applicazione viene demandata ad una deliberazione della Giunta Regionale, si articolano in tre direttrici:

-         articolo 2: formazione e informazione nei confronti dei cittadini;

-         articolo 3: sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori meritevoli di particolare tutela;

-         articolo 4: sostegno alle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare.

Nel 2008, primo anno di attuazione della legge, gli interventi adottati dalla Regione hanno visto l'adesione di una significativa platea di soggetti: basti pensare che 5.781 cittadini e 2.040 imprese hanno presentato la domanda per l'accesso ai contributi regionali.

Si tratta ora di proseguire nell'anno 2009 l'azione regionale a sostegno dello sviluppo della previdenza complementare, definendone i contenuti attuativi in relazione alla duplice esigenza di assicurare continuità agli interventi previsti per il 2008 e di individuare nuovi ambiti di intervento sulla base dell'esperienza maturata e dell'evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento.

Per le finalità di cui all'articolo 2 della L.R. 10/2007 (formazione e informazione nei confronti dei cittadini), si propone di effettuare le seguenti azioni:

1.      iniziative specifiche di formazione degli operatori delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale ed iniziative di informazione dirette a sensibilizzare i soggetti interessati alle forme previdenziali integrative (50.000,00 euro);

2.      iniziative informative dell'Amministrazione Regionale volte a sostenere l'adesione alla previdenza complementare e a promuovere gli interventi di cui alla LR 10/2007 (100.000,00 euro).

Gli obiettivi della prima azione sono da un lato, accrescere la competenza in campo previdenziale di quelle figure professionali a cui è attribuito il compito di attivare capillarmente nel territorio meccanismi di formazione ed informazione sulla previdenza complementare e, dall'altro, aumentare la sensibilità dei cittadini nei confronti di un tema, come quello della previdenza complementare, che inciderà in modo decisivo sui livelli di benessere futuro delle famiglie.

In un contesto, come quello attuale, di profonda articolazione settoriale e territoriale delle forme di previdenza complementare, questa tipologia di intervento non può che prevedere il coinvolgimento delle parti sociali (organismi sindacali dei lavoratori e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro) che hanno impiegato tempo e risorse al fine di attivare nel territorio regionale la previdenza complementare. Proprio con l'obiettivo di assicurare la prosecuzione e lo sviluppo di questa attività di informazione nei confronti dei cittadini e di formazione degli operatori, si propone di assegnare un contributo a favore delle parti sociali regionali che rappresentano settori i cui Contratti e/o Accordi Collettivi hanno istituito, entro il 31 dicembre 2009, forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, secondo i requisiti e le modalità previste nel bando di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. I soggetti interessati devono far pervenire domanda di ammissione al contributo secondo lo schema di cuiall'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

Con riferimento alla seconda tipologia di azioni, l'Amministrazione regionale effettuerà direttamente una campagna di informazione, sensibilizzazione e promozione sulla previdenza complementare.

Per gli interventi rivolti ai lavoratori e alle imprese (articoli 3 e 4 della LR 10/2007), si propone di attribuire a ciascuna delle categorie di soggetti beneficiari un finanziamento di euro 1.350.000. È concessa facoltà alla Giunta di rimodulare tale ripartizione in relazione alle disponibilità finanziarie che residuano dopo la concessione dei contributi a ciascuna delle due categorie di beneficiari.

Con riferimento alla tipologia di interventi volta al sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori meritevoli di particolare tutela, l'articolo 3, comma 1 della L.R. 10/2007 prevede di "concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti nel Veneto, iscritti ai fondi pensione di natura collettiva, contributi diretti ad assicurare per limitati periodi di tempo la copertura contributiva". In tale ambito, il medesimo articolo individua come potenziali beneficiari dell'intervento agevolativo regionale i "soggetti in congedo parentale" e i "lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria", i "lavoratori con discontinuità contributiva" (comma 2) e, in via residuale, le"lavoratrici e i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996" (comma 3).

Per quanto attiene ai "soggetti in congedo parentale", per i quali la mancata contribuzione integrativa durante i periodi di aspettativa rischia di tradursi, in base al meccanismo di capitalizzazione, in una sensibile riduzione della futura prestazione pensionistica, si propone di individuare come beneficiari dell'intervento regionale i soggetti che abbiano usufruito di un periodo di congedo parentale della durata di almeno due mesi nel biennio 2008-2009, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e che hanno aderito alle forme di previdenza complementare di tipo collettivo.

Per quanto riguarda i "lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatori", si propone di individuare come beneficiarii soggetti che rischiano di essere maggiormente penalizzati dalla transizione della previdenza pubblica dal sistema retributivo a quello contributivo, ovvero i soggetti in possesso esclusivamente di un contratto o di contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'articolo 61 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o di un contratto o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, lettera c-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno aderito alle forme di previdenza complementare di tipo collettivo nel biennio 2008-2009, per i quali, in ragione dei ridotti livelli di contributi previdenziali accantonati, della discontinuità dei rapporti lavorativi e dell'assenza di trattamento di fine rapporto, è fondamentale la scelta di alimentare con la contribuzione volontaria la pensione integrativa.

Per quanto attiene ai "lavoratori con discontinuità contributiva", si ritiene opportuno individuare come beneficiari i soggetti che hanno aderito alla previdenza complementare e che si trovano nelle seguenti condizioni di disagio e difficoltà:

-         avere fruito nel biennio 2008-2009 per almeno quattro mesi dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;

-         essere stati iscritti nel biennio 2008-2009 per almeno quattro mesi alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

-         avere fruito nel 2009 dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

-         avere fruito nel biennio 2008-2009 per almeno nove mesi continuativi della cassa integrazione guadagni straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

L'obiettivo è pertanto quello di incrementare la protezione dei lavoratori durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa, al fine di evitare che una situazione di temporaneo disagio lavorativo determini una riduzione della futura prestazione pensionistica.

Per quanto riguarda le "lavoratrici e i lavoratori assunti per la prima volta, con regolare contratto di lavoro, a far data dal primo gennaio 1996", l'articolo 3, comma 3 della L.R. 10/2007 precisa che tali soggetti possono beneficiare del sostegno finanziario regionale in relazione alle disponibilità finanziarie che residuano dopo la concessione dei contributi alle altre categorie di lavoratrici e lavoratori (soggetti in congedo parentale, lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori iscritti alle liste di mobilità o che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione). Nell'ambito di tale categoria di lavoratori, si propone di individuare come potenziali beneficiari i soggetti che hanno aderito alle forme di previdenza complementare di tipo collettivo nel biennio 2008-2009 aventi un reddito complessivo ai fini IRPEF, come desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2007 o dalla certificazione reddituale rilasciata dal sostituto di imposta o ente pensionistico per l'anno di imposta 2007, non superiore ad euro 32.000,00.

Al contributo possono accedere i soggetti che sono residenti in Veneto e che non hanno fruito dei contributi per l'aiuto finanziario alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione di natura collettiva concessi dalla Regione Veneto per l'anno 2008 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 dell'8 aprile 2008.

In relazione all'entità del contributo da erogare ai singoli beneficiari di cui all'articolo 3, si propone, per motivi di efficienza ed economicità, di procedere ad una determinazione di tipo unitario, pur prevedendo una differenziazione dell'entità di tale contributo per tipologia di beneficiari, che origina da una valutazione del differente grado di disagio e, di conseguenza, del differente sforzo richiesto per l'adesione alla previdenza complementare:

  • i soggetti in possesso di un contratto di lavoro a progetto o di un contratto o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa beneficeranno di un contributo di euro 500,00;
  • le lavoratrici ed i lavoratori che hanno usufruito di un periodo di congedo parentale beneficeranno di un contributo di euro 400,00;
  • i soggetti che hanno fruito per almeno quattro mesi dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali beneficeranno di un contributo di euro 400,00;
  • i soggetti iscritti per almeno quattro mesi alle liste di mobilità beneficeranno di un contributo di euro 300,00;
  • le lavoratrici ed i lavoratori che hanno fruito dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti beneficeranno di un contributo di euro 300,00;
  • i soggetti che hanno fruito nel biennio 2008-2009 per almeno nove mesi continuativi della cassa integrazione guadagni straordinaria beneficeranno di un contributo di euro 300,00.
  • le lavoratrici ed i lavoratori assunti per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1995 beneficeranno, in relazione alle disponibilità finanziarie che residuano dopo la concessione dei contributi alle altre categorie di beneficiari indicate nell'articolo 3, comma 2, di un contributo di euro 200,00. Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, sarà disposta la rideterminazione del contributo fino ad un importo massimo di 300,00 euro.

Qualora residuino ulteriori disponibilità finanziarie, è concessa facoltà alla Giunta di rideterminare l'entità dei contributi a favore delle categorie di soggetti di cui sopra fino ad un massimo del 100%.

Al fine di garantire che l'intervento finanziario sia finalizzato, unitamente all'eventuale trattamento di fine rapporto e ai contributi volontari da parte del lavoratore e del datore di lavoro, ad alimentare la futura rendita pensionistica integrativa, la Regione provvederà al versamento dei contributi direttamente nel conto del lavoratore acceso presso il Fondo Pensione di tipo collettivo a cui il soggetto stesso ha aderito.

Il Bando per l'assegnazione dei contributi è riportato nell'Allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento. I soggetti interessati devono far pervenire domanda di ammissione al contributo secondo lo schema di cuiall'Allegato D, parte integrante del presente provvedimento.

Le sedi di raccolta delle domande sono elencate nell'Allegato E, parte integrante del presente provvedimento.

Con riferimento alla tipologia di interventi volta al sostegno alle imprese, l'articolo 4 della L.R. 10/2007 individua come potenziali beneficiari dell'intervento agevolativo regionale "le piccole e medie imprese aventi strutture produttive nel Veneto che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare".

Ai fini della formazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi, si propone di utilizzare come criterio di assegnazione dei contributi il numero di lavoratori dell'impresa presso le sedi operative ubicate in Veneto che hanno aderito alla previdenza complementare nel biennio 2008-2009 secondo le modalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in rapporto al numero complessivo di dipendenti dell'impresa presso le sedi operative ubicate in Veneto. Nell'ambito di questo criterio, si propone una differenziazione nei punteggi, che premia maggiormente le aziende nelle quali è superiore il numero di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le imprese beneficiarie potranno accedere ad un contributo a fondo perduto, determinato moltiplicando il numero di lavoratori che hanno dato adesione esplicita alla previdenza complementare nel biennio 2008-2009 per un valore unitario di euro 100,00. Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, sarà disposta la rideterminazione di tale valore unitario fino ad un importo massimo di 300,00 euro.

Il Bando per l'assegnazione dei contributi è riportato nell'Allegato F, che forma parte integrante del presente provvedimento. I soggetti interessati devono far pervenire domanda di ammissione al contributo secondo lo schema di cuiall'Allegato G unitamente alla scheda dati anagrafici di cui all'Allegato H, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le sedi di raccolta delle domande sono elencate nell'Allegato I, parte integrante del presente provvedimento.

Si propone di affidare alla Direzione Risorse Finanziarie l'attuazione della presente deliberazione avvalendosi dell'ente strumentale Veneto Lavoro, che opera da tempo nel settore delle politiche del lavoro sulla base delle funzioni istituzionali indicate nell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 1998, n.31 e che già in passato ha effettuato una similare attività istruttoria. Lo schema di convenzione con Veneto Lavoro è riportato nell'Allegato L, che forma parte integrante del presente provvedimento.

La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, approverà le graduatorie delle domande regolarmente pervenute predisposte da Veneto Lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

-         VISTO l'art. 117, 3° comma, della Costituzione;

-         VISTA la legge regionale 16 dicembre 1998, n.31 recante "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469";

-         VISTO ildecreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";

-         VISTA la legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 recante "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto";

-         VISTO l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 2 della legge regionale 18 maggio 2007, n.10;

-         VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 107/CR del 21 luglio 2009;

-         ACQUISITO il parere favorevole della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 3, comma 2 e dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 10;]

delibera

  1. di approvare la parte in premessa del presente provvedimento;
  2. di approvare il Bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle attività di informazione e formazione in materia di previdenza complementare effettuate dalle parti sociali maggiormente rappresentative a livello regionale di cui all'Allegato A e il relativo schema di presentazione della domanda di cui all'Allegato B, che formano parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare il Bando di concorso pubblico per il sostegno finanziario alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti ai fondi pensione di natura collettiva di cui all'articolo 3 della L.R. 10/2007, di cui all'Allegato C, il relativo schema di presentazione della domanda di cui all'Allegato D e l'elenco delle sedi di raccolta delle domande di cui all'Allegato E, che formano parte integrante del presente provvedimento;
  4. di approvare il Bando di concorso pubblico per l'aiuto finanziario alle imprese che favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare di cui all'articolo 4 della L.R. 10/2007, di cui all'Allegato F, il relativo schema di presentazione della domanda di cui all'Allegato G, la scheda dati anagrafici di cui all'Allegato H e l'elenco delle sedi di raccolta delle domande di cui all'Allegato I, che formano parte integrante del presente provvedimento;
  5. di affidare alla Direzione Risorse Finanziarie l'attuazione della presente deliberazione avvalendosi dell'ente strumentale Veneto Lavoro, secondo le modalità previste nello schema di convenzione di cui all'Allegato L, che forma parte integrante del presente provvedimento;
  6. di prenotare la somma di euro 100.000,00 a valere sul capitolo 100973 "Azioni regionali a sostegno dello sviluppo della previdenza complementare nel Veneto" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009, per le iniziative informative dell'Amministrazione Regionale volte a sostenere l'adesione alla previdenza complementare, demandando al Dirigente Regionale della Direzione Risorse Finanziarie il relativo atto di impegno;
  7. di impegnare la somma di euro 50.000,00 a valere sul capitolo 100969 "Azioni regionali di formazione e informazione in materia di previdenza complementare" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009, per le attività di cui al punto 2;
  8. di impegnare la somma di euro 2.700.000,00 a valere sul capitolo 100973 "Azioni regionali a sostegno dello sviluppo della previdenza complementare nel Veneto" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009, per le attività di cui ai punti 3 e 4;
  9. di impegnare la somma di euro 75.000,00 a valere sul capitolo 100969 "Azioni regionali di formazione e informazione in materia di previdenza complementare" dello stato di previsione della spesa per l'anno 2009, da corrispondere a Veneto Lavoro per le attività di cui al punto 5;
  10. di demandare a successivo provvedimento l'impegno della residua somma di euro 75.000,00, da corrispondere a Veneto Lavoro a completamento delle attività definite nello schema di convenzione di cui all'Allegato L, che forma parte integrante del presente provvedimento;
  11. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Risorse Finanziarie della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario all'esecuzione della presente Deliberazione.


(seguono allegati)

3510_AllegatoA_220130.pdf
3510_AllegatoB_220130.pdf
3510_AllegatoC_220130.pdf
3510_AllegatoD_220130.pdf
3510_AllegatoE_220130.pdf
3510_AllegatoF_220130.pdf
3510_AllegatoG_220130.pdf
3510_AllegatoH_220130.pdf
3510_AllegatoI_220130.pdf
3510_AllegatoL_220130.pdf


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