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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 03 novembre 2009


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2948 del 06 ottobre 2009

L. 3 agosto 1998, n. 267 - Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009.

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, Giancarlo CONTA, di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo MARANGON, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 3637 del 13 dicembre 2002 in attuazione della L. 267/1998 nonché delle N.T.A. dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) all'epoca in corso di approvazione, disponeva che ogni nuovo strumento urbanistico e relative varianti fosse, obbligatoriamente, dotato di uno studio di compatibilità idraulica volto a dimostrare che il livello di rischio idraulico presente nella zona di riferimento non sarebbe stato aggravato dalle nuove previsioni urbanistiche e che dette previsioni non avrebbero comunque pregiudicato la possibilità di riduzione del rischio stesso.

L'amministrazione regionale, in quell'occasione, prevedeva, altresì, che detto studio dovesse essere redatto da un "tecnico di comprovata esperienza nel settore" e ne definiva i relativi contenuti (si confronti pag. 3 delle Modalità operative e indicazioni tecniche allegate alla D.G.R. 3637/02).

Successivamente, atteso che a seguito della prima fase applicativa delle disposizioni di cui sopra era emersa la necessità di fornire ulteriori indicazioni per ottimizzare la procedura finalizzata ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del territorio, la Giunta Regionale, vista anche l'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di urbanistica (l.r. 11/2004) con deliberazione n. 1322 del 10 maggio 2006, impartiva ulteriori indirizzi nella materia aggiornando le "Modalità operative" precedentemente approvate.

Va evidenziato che, in tale occasione, a seguito dell'esperienza maturata in vigenza del precedente provvedimento, la Giunta riteneva necessario specificare, tra l'altro, che gli studi previsti a corredo degli strumenti urbanistici "dovranno essere redatti da un ingegnere, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell'idrologia e dell'idraulica che potrà avvalersi della collaborazione di altre professionalità per particolari problematiche da affrontare" .

S'innestava, a questo punto, un primo ricorso proposto innanzi al TAR del Veneto dall'Ordine dei Geologi, che, a tutela dei propri iscritti, eccepiva in merito all'esclusione (implicita) dei professionisti con laurea in Geologia dalla possibilità di predisporre gli studi e le valutazioni di compatibilità idraulica di cui trattasi, sostenendo, viceversa, il principio della totale equivalenza delle professionalità di geologo e di ingegnere idraulico.

Il Giudice Amministrativo dirimeva la contesa con sentenza n. 1500/07, stabilendo che se da un lato era legittimo che la Regione individuasse la professionalità dell'ingegnere idraulico per la redazione degli studi in questione, dall'altra non poteva essere escluso da tale possibilità il geologo, ogniqualvolta l'apporto delle specifiche competenze del medesimo potessero risultare utili o necessarie.

La Giunta Regionale recepiva la sentenza 1500/07 con D.G.R. 1841 del 19 giugno 2007 ove, riprendendo i punti più significativi della sentenza stessa, precisava che "in considerazione dell'esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi, ove sussista la necessità di analizzare la composizione del suolo e la situazione delle falde del territorio interessato dallo strumento urbanistico, i Comuni, in aggiunta all'ingegnere idraulico, ovvero su richiesta di quest'ultimo, potranno, altresì, avvalersi, per la redazione degli studi in argomento, dell'apporto professionale anche di un dottore geologo, con laurea di 2° livello.

Tuttavia, avverso il suddetto provvedimento l'Ordine dei Geologi agiva in ottemperanza innanzi al TAR sostenendo che la Regione non aveva correttamente applicato la sentenza 1500 e chiedendone l'esatta esecuzione.

Il nuovo contenzioso veniva risolto dal TAR con sentenza n. 938/08 che, fornendo una sorta di interpretazione autentica della precedente pronunzia, accoglieva completamente la tesi dell'Ordine dei Geologi annullando la D.G.R. 1841/2007.

Avverso tale ultima decisione del Giudice Amministrativo, la Regione si appellava al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 304 del 3 aprile 2009 (trasmessa in data 21 agosto 2009), dirimeva definitivamente la controversia, respingendo il ricorso e confermando le sentenze del giudice di primo grado.

Date tali premesse, si rende, ora, necessario dare attuazione a quanto stabilito in sede giurisdizionale, adeguando i contenuti dei precedenti provvedimenti assunti.

A tal fine, si propone di approvare il documento recante "Modalità operative e indicazioni tecniche", allegato A alla presente deliberazione, modificato, rispetto alla versione a suo tempo adottata con l'annullata delibera n. 1841/2007, nel paragrafo denominato "Articolazione degli studi in relazione agli strumenti urbanistici", ove l'ultimo capoverso è così sostituito: "Gli studi, nell'articolazione sopra riportata e corredati della proposta di misure compensative come sopra definita, dovranno essere redatti da un tecnico di comprovata esperienza nel settore".

 

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare esecuzione della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

delibera

  1. di recepire la sentenza del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009, pronunciata nel contenzioso insorto fra la Regione del Veneto e l'Ordine dei Geologi del Veneto relativamente alla professionalità necessaria per la redazione dello Studio di compatibilità idraulica da accompagnare agli strumenti urbanistici o loro varianti;
  2. di modificare il documento a suo tempo approvato con l'annullata deliberazione n. 1841/2007 come indicato nelle premesse;
  3. di approvare l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le modifiche di cui al punto precedente;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


(seguono allegati)

2948_AllegatoA_219024.pdf

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