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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2867 del 29 settembre 2009
Piano di controllo del Cervo nel comprensorio del Cansiglio. Approvazione preliminare e finanziamento (art. 1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50; art. 66, comma 14 della Legge nazionale 23 dicembre 2000 n. 388).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche faunistico - venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Da alcuni anni ormai il problema della gestione della popolazione di cervo (Cervus elaphus L.) presente nella Foresta del Cansiglio si è fortemente aggravato a motivo di un forte incremento della popolazione medesima, al di là dei limiti di sostenibilità ecologica degli ambienti interessati. Detto squilibrio ha causato danni sia al soprassuolo forestale (il brucamento degli apici vegetativi determina una mancata rinnovazione) sia alle attività zootecniche realizzate nella Piana da alcune imprese professionali (sottrazione di foraggio da parte dei cervi).
La situazione è già stata oggetto di numerose interlocuzioni tra Veneto Agricoltura, che gestisce l'area demaniale per conto della Regione del Veneto, la Regione del Veneto medesima, le Amministrazioni provinciali di Belluno e Treviso, che hanno in loco competenza in materia di controllo della fauna selvatica, il Corpo Forestale dello Stato, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché la stessa Regione Friuli Venezia - Giulia e la Provincia di Pordenone territorialmente competenti nella porzione orientale della Piana.
Al fine di affrontare correttamente la situazione che si è venuta a creare (oggetto di vibrate proteste da parte del mondo agricolo), Veneto Agricoltura, su sollecito della Regione, ha elaborato una strategia di intervento volta a:
Detta strategia di intervento è stata implementata nell'ambito di un vero e proprio "Piano di controllo del Cervo nel comprensorio del Cansiglio", che viene allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A) quale parte integrante del medesimo.
Le linee di indirizzo, elaborate sulla base delle interlocuzioni più sopra richiamate, prevedono un consistente intervento di limitazione numerica già a partire dal primo anno di intervento, riduzione che verrà realizzata mediante abbattimenti in regime di controllo ai sensi dell'art.17 della L.R.n.50/93 a cura delle Polizie provinciali delle Provincie di Belluno e Treviso (area demaniale) ed il rafforzamento dei piani di abbattimento in selezione (territori non ricompresi in area demaniale). L'obiettivo è quello di assestare, in un ragionevole arco di tempo, la popolazione gravitante sulla Piana a livelli compatibili con la capacità di carico degli ambienti interessati, scongiurando così il pericolo concreto di un collasso dell'intero sistema ambientale e conseguente compromissione della stessa popolazione di ungulati, tenuto altresì conto che il mancato controllo numerico può determinare anche l'insorgenza di forme patologiche connesse all'eccessiva densità.
Sotto i profili operativi si dà atto che compete a Veneto Agricoltura, in qualità di Ente gestore dell'area demaniale, il coordinamento del Piano oggetto del presente provvedimento, Piano che comprende non solo gli interventi di controllo numerico ed il sostegno finanziario a beneficio delle imprese danneggiate ma anche i criteri e le modalità di assestamento della popolazione ed i monitoraggi faunistico - ambientali a supporto della valutazione dell'efficacia del Piano.
Gli interventi di controllo numerico, di competenza delle Provincie di Belluno e Treviso, dovranno ottenere riscontro favorevole da parte dell'ISPRA ai sensi del richiamato art.17 della L.R.n.50/93. Essi, nel breve - medio periodo, rappresenteranno il nucleo centrale, a carattere emergenziale, del Piano intero.
Sotto i profili delle competenze istituzionali si da atto quanto segue:
Da ultimo, si dà atto che competono all'Unità di Progetto Caccia e Pesca:
1. l'assunzione, a favore di Veneto Agricoltura, del pertinente impegno di spesa per un importo complessivo pari ad euro 135.000,00 (centotrentacinquemila) a valere sul competente capitolo n.100229 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2009 che presenta sufficiente disponibilità, somma che verrà liquidata secondo la seguente scansione temporale:
2. la partecipazione al gruppo tecnico che verrà insediato da Veneto Agricoltura a supporto dell'attività di coordinamento del Piano di controllo;
3. l'approvazione di modifiche/integrazioni al Piano di controllo medesimo (con esclusione dei piani di controllo numerico che competono alle Provincie) che potranno rendersi necessarie anche alla luce del parere reso dall'ISPRA.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;
RICHIAMATO l'art.1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50: "La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore";
RICHIAMATO l'art.1, comma 3 della Legge regionale 5 settembre 1997 n. 35: "L'Azienda (Veneto Agricoltura) è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza";
RICHIAMATO l'art.17, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50: "Le Provincie, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS (oggi ISPRA). Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario";
RICHIAMATO art. 66, comma 14 della Legge nazionale 23 dicembre 2000 n.388, concernente il finanziamento di programmi di gestione faunistico - ambientale da realizzarsi da parte delle Regioni;
RIASSUNTE le valutazioni di opportunità di cui alla premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:]
delibera
(seguono allegati)
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