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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 20 ottobre 2009


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009

"Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" (art. 79 bis L.R. 61/85). Approvazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie Sandro Sandri di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue.

E' noto come la costruzione di un'opera edile costituisca una delle attività più a rischio per i lavoratori tanto da richiedere fin dagli anni '50 la previsione di precisi obblighi finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Successivamente il D.Lgs. 494/96, in recepimento delle specifiche direttive comunitarie, ha individuato nuove figure professionali (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori) con il compito di seguire le fasi di progettazione e quella di realizzazione dell'opera al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, non esimendo il committente dal rispondere delle scelte che vengono fatte.

Il DLgs 494/96, inoltre, ha esteso l'obbligo della sicurezza a tutta la vita del fabbricato, imponendo di effettuare, già al momento della progettazione, l'individuazione dei pericoli e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione in riferimento alle manutenzioni successive.

Attualmente il D.Lgs 81/08 abrogando le norme sopra citate, ha riconfermato e sviluppato i principi e gli obblighi previsti dalle stesse.

L'art. 91, comma 1 lettera b, prevede che il Coordinatore per la progettazione dell'opera predisponga "un fascicolo contenente informazioni utili. ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori", da prendere in considerazione secondo il dettato del comma 2 "all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera". L'allegato XVI al D.Lgs. nel prevedere i contenuti del fascicolo dispone che esso contenga un capitolo in cui inserire "l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie".

Il fascicolo da predisporre durante la progettazione dell'opera costituisce dunque uno strumento attraverso il quale definire fin dall'inizio le misure tecniche necessarie perché gli interventi successivi sullo stesso siano eseguiti in sicurezza.

In tale contesto di attenzione per i rischi collegati alla sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori di manutenzione, l'art. 79 bis della L.R. 61/85 aggiunto dall'art.12 della L.R. n. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), considerando in particolare i lavori di manutenzione in quota, dispone che "i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza". La mancata previsione delle suddette misure costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denunzia di inizio attività (art. 79 bis, 1^ e 3^ comma L.R. 61/85).

La norma demanda alla Giunta l'approvazione di un provvedimento contenente le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive (art. 79 bis, 2^ comma) e dispone che i Comuni adeguino i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche approvate, prevedendo altresì adeguati controllo sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità (art. 79 bis 4^ comma) .

Con tale previsione legislativa si anticipa fin dal momento della presentazione all'Amministrazione Comunale della documentazione necessaria per l'ottenimento dei titoli autorizzativi per la nuova costruzione, l'obbligo per il committente, tramite il progettista, di programmare gli interventi da eseguire in funzione dei futuri lavori di manutenzione da eseguirsi in altezza.

Lo strumento ha in sé grandi elementi di modernità ed è in grado di determinare per i committenti di opere edili benefici economici funzionali anche alla sicurezza dei lavoratori. Gli apprestamenti già realizzati in fase di costruzione consentono infatti di:

-         ridurre i costi legati agli interventi successivi. Infatti nella "vita" di un fabbricato o più in generale di un'opera, affrontare la questione sicurezza ad ogni singolo intervento di manutenzione rappresenta sicuramente un onere dal punto di vista finanziario che viene ripetuto inutilmente;

-         incentivare l'adozione delle misure di sicurezza da parte di chi è incaricato degli interventi successivi sul fabbricato, riducendo i tempi di lavoro e i costi dell'impresa. La necessità di adottare, in ogni singolo intervento, specifiche e magari sempre diverse soluzioni rappresenta spesso un disincentivo all'attuazione delle misure stesse;

-         facilitare nella scelta delle ditte o dei lavoratori autonomi cui affidare i lavori, avendo già degli elementi di valutazione rispetto alle proposte e ai preventivi relativamente all'aspetto sicurezza, favorendo al contempo la leale competizione tra le imprese. Infatti le imprese o i lavoratori autonomi più sensibili al problema sicurezza sono meno competitivi sul mercato rispetto a chi, sottovalutando questo aspetto, non propone e non realizza misure di prevenzione e protezione.

Si propone con il presente atto l'approvazione delle "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" (Allegato A), demandando ai Comuni il compito di adeguare alle stesse i propri regolamenti edilizi prevedendo altresì opportuni controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

Il documento fornisce, da un lato, al progettista i criteri per la predisposizione e la realizzazione di azioni preventive limitatamente al rischio di cadute dall'alto e consente, dall'altro, di valutare l'adeguatezza delle misure progettate al tecnico competente nell'ambito del procedimenti istruttori collegati al rilascio dei titoli autorizzativi a costruire o alla denunzia di inizio attività ovvero ancora al rilascio del certificato di agibilità.

In vista dell'applicazione efficace della normativa in questione si demanda alla Direzione Prevenzione l'organizzazione di iniziative di informazione sui contenuti del citato art. 79 bis e delle istruzioni tecniche approvate da rivolgere in particolare ai committenti di opere edili, ai progettisti e ai tecnici competenti alla valutazione della documentazione (siano essi nell'ambito dei Comuni o delle ULSS per il rilascio dei prescritti pareri sanitari).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento 

LA GIUNTA REGIONALE

·      UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale

·      VISTA la L.R. n. 4/2008 (collegato alla legge finanziaria 2007), art. 12 che ha aggiunto l'art. 79 bis nella L.R. 61/85.]

delibera

1. Di approvare le "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. Di demandare ai Comuni il compito di adeguare alle istruzioni tecniche di cui al punto precedente i propri regolamenti edilizi prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.

3. Di rimandare a successivi atti del Dirigente della Direzione Prevenzione l'organizzazione di iniziative di informazione sui contenuti del citato art. 79 bis da rivolgere in particolare ai committenti di opere edili, ai progettisti e ai tecnici competenti.


(seguono allegati)

2774_AllegatoA_218677.pdf

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