Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 84 del 13 ottobre 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2608 del 15 settembre 2009

Determinazione del contributo ambientale ai Comuni di cui all'art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m. ed i.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Sono pervenute alla competente Struttura regionale richieste di chiarimento in merito all'entità del contributo di cui all'art. 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s. m. ed i., ed alle modalità e tempistiche con cui lo stesso deve essere riconosciuto, relativamente ai rifiuti conferiti in impianti di smaltimento classificati come "discariche per rifiuti non pericolosi", dedicate prioritariamente allo smaltimento di rifiuti urbani ed inserite nella pianificazione di settore.

Va rammentato che, secondo la "ratio" del legislatore regionale tale contributo ambientale rappresenta il ristoro economico da riconoscersi per il disagio patito dai Comuni nel cui territorio sono ubicate tali discariche; peraltro, è solo il caso di ricordare che lo stesso contributo era già stato individuato dalla Giunta regionale in 20.000 lire (€ 10,33) a tonnellata con la Deliberazione n. 1350 del 02/04/1996; sia pure a distanza di tempo, si ritiene ragionevole confermare la congruità del suddetto importo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, in riscontro ai dubbi e perplessità sollevate, si ritiene opportuno ribadire che il contributo ambientale di cui all'art. 37 della l. r. 3/2000 relativo ai rifiuti conferiti in impianti classificati come "discariche per rifiuti non pericolosi", dedicate prioritariamente allo smaltimento di rifiuti urbani ed inserite nella pianificazione di settore, è pari a € 10,33 a tonnellata (dieci euro e trentatre centesimi), demandando la definizione delle modalità e dei tempi di versamento del contributo in argomento ad accordi che il gestore della discarica sottoscriverà con i Comuni interessati.

Da ultimo si ritiene di confermare la validità di quanto stabilito con la DGR n. 1739 del 18/06/2004 relativamente alle competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali in tema di ripartizione del contributo fra il Comune sede di impianto e i Comuni confinanti.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO  il D. lgs. n. 152/2006 s. m. ed i.;

VISTA  la Legge regionale n. 3/2000 s. m. ed i. ed in particolare l'art. 37;

VISTE   le DDGR n. 1350 del 02/04/1996 e n. 1739 del 18/06/2004;]

delibera

1. Il contributo ambientale di cui all'art. 37 della l. r. 3/2000 s. m. ed i. relativo ai rifiuti conferiti in impianti classificati come "discariche per rifiuti non pericolosi" dedicate prioritariamente allo smaltimento di rifiuti urbani ed inserite nella pianificazione di settore è pari a € 10,33 a tonnellata (dieci euro e trentatre centesimi).

2. La definizione delle modalità e dei tempi di versamento del contributo in argomento viene demandata ad accordi da sottoscrivere tra il gestore della discarica ed il Comune interessato.

3. Sono confermate le competenze attribuite alle Amministrazioni provinciali in tema di ripartizione del contributo fra il Comune sede di impianto e i Comuni confinanti così come stabilito con la DGR n. 1739 del 18/06/2004.


Torna indietro