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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 22 settembre 2009


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2570 del 04 agosto 2009

Interventi a favore di minori stranieri non accompagnati. Piano triennale di interventi 2009-2011. Prima annualità.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, il cui flusso di ingresso nel nostro territorio, come del resto in tutto il Paese, è costantemente in crescita, necessita di un forte coordinamento tra istituzioni statali, ministeri competenti, autorità giudiziaria, Regioni, Enti Locali, realtà del privato sociale.

La necessità di provvedere all'accoglienza di 34 minori stranieri non accompagnati, inviati dal Governo al centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana nella struttura di Jesolo, e ora accolti presso alcune strutture di Venezia, Verona e Preganziol di Treviso, ha ulteriormente evidenziato come il fenomeno assuma le dimensioni di una vera e propria emergenza che impegna gli Enti Locali a spese non prevedibili.

L'art. 1, comma 2, del DPCM 535/99 definisce minore straniero non accompagnato il "minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova, per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

Anche il minore straniero non accompagnato, in quanto minore, è titolare di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91. In particolare la Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, "il superiore interesse del fanciullo". Anche ai minori stranieri non accompagnati si applicano quindi tutte le norme riguardanti i diritti dei minori: diritto alla protezione, all'istruzione, alla salute, alla partecipazione, ecc..

In attesa della decisione in merito al rimpatrio assistito da parte del Comitato per i Minori Stranieri ai sensi dell'art. 33 comma 2 bis della legge 286/98, cui il minore deve essere segnalato, e in seguito, qualora non sussistano le condizioni per il rimpatrio assistito, al minore straniero non accompagnato deve essere assicurata, come per ogni minore, ai sensi della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/01, l'accoglienza in un ambiente adeguato (ai sensi delle leggi regionali 55/82 - e successive modifiche - e 22/02 e della DGR 84/07) e devono essere attivate tutte le azioni necessarie legate alla sua integrazione sociale.

Le dimensioni del fenomeno in Veneto sono rilevanti: il numero di minori stranieri non accompagnati inseriti in comunità nel 2007, desunti dalla rendicontazione presentata dai Comuni e dalle Aziende UU.LL.SS.SS. è pari a 1.049, per una spesa totale dichiarata di € 4.920.830,06.

Il monitoraggio costante, realizzato attraverso le elaborazioni dell'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia, consente di evidenziare come la maggioranza dei minori che arrivano in Veneto siano in una età compresa tra i 14 e i 17 anni, con un progetto migratorio finalizzato al sostentamento economico della loro famiglia nel Paese di origine, nella maggioranza dei casi con almeno qualche conoscente o membro della famiglia allargata già presente nel territorio italiano se non veneto.

Particolarmente rilevanti paiono gli aspetti culturali: i minori stranieri non accompagnati provengono, infatti, da culture nelle quali, per esempio, il concetto di famiglia, la visione del rapporto con gli adulti e con le istituzioni pubbliche assume significati (e pratiche) diversi da quello interiorizzato dai pari età cresciuti nella nostra cultura, e ciò ci pone di fronte non solo alla necessità di valorizzare l'opera della mediazione culturale, ma anche di qualificare gli operatori e di pensare a reperire e sostenere disponibilità e risorse (per esempio nell'opera di reperimento e di formazione dei tutori volontari o delle famiglie affidatarie) nelle comunità stesse degli stranieri operanti e integrati nel territorio regionale.

Alla complessità intrinseca del fenomeno si sommano poi una molteplicità di competenze e di soggetti localmente coinvolti: le forze dell'ordine, la questura, presso la quale il minore viene accompagnato per l'accertamento dell'identità e la segnalazione, le strutture di accoglienza e l'ente locale, tenuto ad assolvere l'onere del pagamento della retta di ricovero, gli organi giudiziari minorili per tutti gli aspetti legati alla tutela del minore, il sistema scolastico, il mondo del lavoro ed infine la Regione stessa, fortemente impegnata sia nell'ambito di una politica di sostegno dell'accoglienza del minore in famiglia affidataria o in strutture di piccole dimensioni, sia negli aspetti di vigilanza, in particolare attraverso l'attività dell'Ufficio Regionale di Pubblica Tutela dei minori.

Alle necessarie azioni che la Regione Veneto intende intraprendere, rappresentando anche a livello nazionale la necessità di definire cornici normative adeguate, comprese specifiche linee di finanziamento, per il governo di tali situazioni - non più rappresentabili come episodiche o straordinarie - si rende necessario predisporre e riorganizzare procedure e strumenti a livello locale e regionale in grado di garantire il maggior livello possibile di protezione e tutela di minori, anche al fine di prevenire possibili derive nell'ambito della marginalità sociale, nonché strumenti per l'integrazione sociale e autonomia personale, a condizione di una effettiva regolarizzazione della permanenza nel territorio Italiano di quei ragazzi che ne abbiano titolarità.

La Regione Veneto è particolarmente interessata al governo di tale fenomeno al fine di individuare tutte quelle prassi operative che, pur garantendo i diritti previsti dalla Convenzione di New York, consentano di ridurre i tempi di istituzionalizzazione a favore di progetti individualizzati permettendo, lì dove possibile il ricongiungimento familiare, il rimpatrio assistito o altre forme di collocamento del minore più idonee a rispondere alle particolari esigenze di questi ragazzi.

La DGR 4240 del 30.12.2003 aveva approvato un progetto di ricerca sperimentale sul fenomeno che aveva portato all'approvazione, con DGR 2156 del 16.07.2004, del primo protocollo di intesa fra la Regione, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per i coordinamento, il monitoraggio e la programmazione delle attività a favore dei minori stranieri non accompagnati accolti in ambito regionale.

Successivamente con DGR 3374 del 7.11.2003 era stato approvato il progetto "Azimut, rete per l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati" che ha consentito in ogni Provincia di individuare e definire modelli di pronta accoglienza, sviluppare e promuovere reti di informazioni e intervento per facilitare l'integrazione, promuovere e sperimentare azioni di supporto e di innovazione per i soggetti che si occupano di minori.

I cambiamenti avvenuti, anche di tipo normativo, relativamente alla materia, rendono ora necessario tesaurizzare e ottimizzare le azioni e gli interventi realizzati in questi anni.

La disponibilità offerta dalla Croce Rossa Italiana di accogliere circa quaranta minori, su richiesta del Governo Italiano, ed ora collocati presso strutture educative assistenziali della Regione, può rappresentare per il sistema dei servizi del Veneto una occasione per riflettere sui prerequisiti necessari per l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché per la definizione di standard operativi utili a tutti i servizi che si trovano a gestire situazioni similari.

L'analisi delle diverse prassi professionale e il loro monitoraggio potrà consentire l'apertura di uno spazio di riflessione sulle ridondanze presenti nelle diverse storie, e a partire da questo di arrivare ad una sistematizzazione del sapere professionale utile per la produzione di "cultura del sociale" dell'accoglienza che potrà eventualmente confluire nella realizzazione e stesura di linee guida per questa particolare tipologia di accoglienza.

Si intende quindi promuovere un "Piano di interventi coordinati a favore di minori stranieri non accompagnati accolti nel territorio della Regione Veneto", così come descritto nell'allegato A) - parte integrante del presente provvedimento - finalizzato a:

-         garantire l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnanti già collocati dal Governo centrale in via provvisoria presso la struttura della Croce Rossa Italiana a Jesolo e ora collocati in quattro comunità educative della Regione;

-         favorire la collaborazioni tra realtà istituzionali e del privato sociale finalizzata alla realizzazione di progetti di integrazione e autonomia e per il contenimento dei tempi di istituzionalizzazione;

-         promuovere la definizione di procedure e strumenti finalizzate alla definizione di buone prassi a partire dai Progetti Quadro e dai Progetti Educativi Individualizzati che saranno realizzati a favore di questi minori;

-         garantire momenti di confronto con i servizi sociali preposti all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati o comunque interessati al fenomeno;

-         valutare la fattibilità della realizzazione di linee guida specifiche per l'accoglienza dei MSNA e di indicazioni da riportare a livello nazionale per la definizione di linee di indirizzo omogenee e coerenti.

Il "Piano di interventi coordinati a favore di minori stranieri non accompagnati accolti nel territorio della Regione Veneto" si svilupperà sulla triennalità 2009/2011.

Il Ministero dell'Interno ha garantito la partecipazione economica da parte del Governo all'impegno finanziario che la Regione assume. Il fondo che sarà messo a disposizione sarà oggetto di specifica delibera.

La Legge Regionale 13 aprile 2001, n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112", all'art. 133 viene istituito il Fondo Regionale per le Politiche Sociali, in sostituzione del Fondo di cui all'art. n° 15 della L. R. 15/12/82, n° 55 e successive modificazioni.

In particolare, in riferimento a tale normativa, si può prevedere tra le forme di intervento, nell'ambito delle azioni di sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali svolti istituzionalmente dai Comuni e dalle Aziende ULSS, l'assegnazione di contributi per:

1.        sostegno di iniziative a tutela dei minori;

2.        sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;

3.        sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;

4.        sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000;

5.        finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;

6.        sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente.

Pertanto, rilevato e considerato tutto ciò, si ritiene opportuno proporre un finanziamento complessivo di € 674.992,00 sull'UPB U0148, al capitolo 100646 "Fondo Regionale per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a tutela dei minori (inserimenti istituzionali) L.R. 11/2001, art. 133, 3° comma, lett.i)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, che presenta la necessaria disponibilità, da destinare ai Comuni, alle Aziende UU.LL.SS.SS. e alle strutture del Privato sociale coinvolte nel "Piano di interventi coordinati a favore di minori stranieri non accompagnati accolti nel territorio della Regione Veneto", così come descritto nell' Allegato A, parte integrante del presente provvedimento e secondo la ripartizione riportata nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento. Il finanziamento è relativo alle spese che verranno sostenute nell'anno in corso.

L'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia fornirà l'ausilio tecnico/scientifico finalizzato al monitoraggio e alla valutazione degli interventi, attraverso la predisposizione di apposite schede e materiale di supporto.

La liquidazione dei contributi verrà quindi predisposta secondo la seguente modalità:

  • il 30% a comunicazione di avvio delle attività da parte degli Enti pubblici e privati così come individuati nell'Allegato B;
  • il saldo del contributo, previa relazione conclusiva da parte dei soggetti beneficiari secondo le schede predisposte dall'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglie, da approvarsi con apposita deliberazione. La deliberazione e la rendicontazione dovranno essere prodotte entro il 30 giugno 2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

-       vista la L. n. 184/83;

-       vista la L. n. 451/97

-       vista la L.R.n. 55/82;

-       visto la L.R. n. 11/01, art. 133;

-       vista la L.R. 29/01, n. 39, art. 42;

-       vista la legge regionale n. 2/09, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2009;

-       vista la DGR 3374 del 7.11.2003

-       vista la La DGR 4240 del 30.12.2003

-       vista la DGR 2156/04

-       vista la DGR n. 1855/06;

-       vista la DGR n. 4196/06;

-       vista la DGR n. 84/07;

-       vista la DGR n. 2430/07;

-       vista la DGR 3157/07;

-       vista la DGR 4588/07;

-       vista la DGR 675/08;

-       vista la DGR 3703/08;

-       vista la DGR 4258/08;

-       vista la DGR 569/08;

-       vista la DGR 3791/08;

-       vista la DGR 2416/08;]

delibera

  1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
  2. di approvare il "Piano di interventi coordinati a favore di minori stranieri non accompagnati accolti nel territorio della Regione Veneto" così come descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di assegnare, a favore degli enti indicati in Allegato B, gli importi segnalati a fianco di ciascuno di essi (colonna f);
  4. di impegnare l'importo complessivo di € 674.992,00 sull'UPB U0148, al capitolo 100646 "Fondo Regionale per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a tutela dei minori L.R. 11/2001, art. 133, 3° comma, lettere a), d), h), i)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
  5. di dare mandato all'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia di predisporre gli strumenti di monitoraggio e raccolta della documentazione necessaria alla realizzazione del Piano di intervento;
  6. di prevedere che la liquidazione dei contributi verrà predisposta secondo le seguenti modalità: il 30% a comunicazione di avvio delle attività da parte degli Enti pubblici e privati così come individuati nell'allegato B); il saldo del contributo, previa relazione conclusiva da parte dei soggetti beneficiari secondo le schede predisposte dall'Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglie da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta Regionale, entro il 30 giugno 2010.
  7. di dare mandato al Dirigente Regionale per i Servizi Sociali, di approvare con proprio atto formale, previa verifica della documentazione e dei dati forniti, le rendicontazioni e le documentazioni di cui al punto n. 6.


(seguono allegati)

2570_AllegatoA_217843.pdf
2570_AllegatoB_217843.pdf

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