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Materia: Difesa del suolo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1722 del 16 giugno 2009
Legge 584/94 - D.Lgs. 112/98 art.89 comma 1 lettera b - L.R. 11/2001 art.84 comma 2 lettera f. Disposizioni operative per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale.
L'assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo CONTA, riferisce quanto segue.
L'art.1 del decreto legge 507/94 convertito nella legge 584/94 stabilisce, modificando l'art.10 della legge 183/89, che rientrano nelle competenze delle Regioni gli adempimenti di cui al D.P.R. 1.11.1959 n.1363 per gli sbarramenti che non superano i 15 m di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m3.
Il citato D.P.R.1363/59 contiene il regolamento per la redazione dei progetti, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e, in sostanza, disciplina tutte le fasi di realizzazione e di successivo controllo sui manufatti, per quanto attiene principalmente gli aspetti della sicurezza. Va detto che la stessa legge 584/94 prevedeva che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, fosse emanato un nuovo regolamento che avrebbe dovuto sostituire quello del 1959 ma, essendo detta previsione rimasta disattesa, il citato D.P.R.1363/59 rappresenta tuttora la normativa di riferimento.
Anche le successive disposizioni di legge statali (D.Lgs. 112/98 art.89 comma 1 lettera b) e regionali (L.R. 11/2001 art.84 comma 2 lettera f) hanno ribadito la competenza della Regione in materia di sbarramenti, quando gli stessi non superano i 15 m di altezza e determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m3.
Ciò posto, è opportuno rammentare gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel regolamento ex D.P.R.1363/59 e successive circolari esplicative che riguardano:
- gli elementi che compongono il progetto esecutivo dello sbarramento;
- le modalità di approvazione del progetto;
- i contenuti del Foglio di condizioni per la costruzione e del Foglio di condizioni per l'esercizio e manutenzione, come disciplinati dalla Circolare Min.LL.PP. 4 dicembre 1987, n.352 e Circolare 19 marzo 1996, n.DSTN/2/7019;
- le autorizzazioni e le verifiche nella costruzione;
- il collaudo dello sbarramento;
- la vigilanza durante l'esercizio;
- gli accertamenti periodici di controllo;
- una serie di disposizioni particolari di carattere tecnico, diversificate a seconda della tipologia dello sbarramento.
Come detto in precedenza, gli adempimenti sopra richiamati di cui al regolamento D.P.R.1363/59, sono di competenza regionale per gli sbarramenti al di sotto dei 15 m di altezza e 1.000.000 di m3 di invaso. Va però precisato che il medesimo D.P.R.1363/59 si applica integralmente agli sbarramenti di altezza superiore a 10 m e a quelli, di minore altezza, che determinano un invaso superiore a 100.000 m3, mentre, per gli sbarramenti al di sotto di entrambe le soglie, spetta alla Regione decidere quali norme, tratte dal regolamento stesso, siano da applicare.
Pertanto, le azioni che deve intraprendere la Regione sono le seguenti:
a) stabilire quali norme del regolamento D.P.R.1363/59 debbano applicarsi per gli sbarramenti di altezza inferiore a 10 m e con un invaso inferiore a 100.000 m3;
b) stabilire, ove necessario, procedure, modalità e strutture regionali competenti, per l'attuazione del regolamento medesimo, nella forma integrale o ridotta in funzione delle dimensioni e caratteristiche dello sbarramento.
A tal fine, la Direzione Difesa del Suolo ha predisposto un documento tecnico - Allegato A al presente provvedimento, che contiene le disposizioni di cui sopra che dovranno essere puntualmente applicate dalle Strutture regionali, non solo per disciplinare la costruzione di nuovi sbarramenti o gli interventi strutturali su quelli esistenti, ma anche, all'occorrenza, per regolarizzare e riportare a norma quelli già in esercizio. Dette disposizioni riguardano, inoltre, l'esercizio e la vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale, sia esistenti che di futura realizzazione.
A tale riguardo, è necessario demandare al Segretario regionale Ambiente e Territorio l'emanazione di apposite direttive per l'applicazione graduata del presente provvedimento agli esistenti sbarramenti di competenza regionale, attualmente in esercizio.
Il documento tecnico, inoltre, in relazione agli adempimenti da svolgere a carico degli sbarramenti esistenti, contiene una ricognizione dei manufatti presenti sulla rete idrografica regionale, come risultante dalla documentazione agli atti degli Uffici regionali. Detto elenco non ha valore costitutivo o esaustivo, bensì, come detto, esclusivamente ricognitivo dei manufatti esistenti da sottoporre alla presente normativa; peraltro, a causa della carenza di dati e informazioni sulle dimensioni di moltissimi manufatti, una delle prime azioni da svolgere consisterà nella classificazione degli sbarramenti ora non definiti.
Corre l'obbligo, infine, di chiarire che le disposizioni di cui trattasi, visto il contenuto del Regolamento D.P.R.1363/1959, attengono esclusivamente agli sbarramenti di norma connessi a una derivazione d'acqua e non trovano, invece, applicazione per le opere di sistemazione idraulica, come specificato alla Circolare 7 aprile 1999, n.DSTN/2/7331, che rimangono soggette alla vigente normativa sulle opere pubbliche di competenza regionale.
Si propone, pertanto di approvare il documento tecnico contenente le disposizioni da applicare agli sbarramenti di competenza regionale di cui all'art.1 comma 3 del decreto legge 507/94 convertito nella legge 584/1994.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale
delibera
1. di approvare, quale disciplina regionale in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 8.8.1994 n.507 convertito nella legge 21.10.1994 n.584, il documento Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Segretario regionale Ambiente e Territorio l'emanazione di apposite direttive per l'applicazione graduata del presente provvedimento agli esistenti sbarramenti di competenza regionale;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Venezia, Ministero delle Infrastrutture, alle Unità di progetto - Distretti Idrografici Regionali, alle Unità periferiche del Genio Civile, alle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali;
4. di fare obbligo alle Strutture regionali interessate della puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel documento di cui sopra, anche per gli sbarramenti già in esercizio sui corsi d'acqua di competenza regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R..
(seguono allegati)
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