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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 03 luglio 2009


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1728 del 16 giugno 2009

Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche per l'Ambiente Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

L'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, prevede l'istituzione di un "fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza, previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i.

Tali interventi potranno riguardare sia aree di proprietà degli stessi enti locali, sia aree di altra proprietà ove il comune territorialmente competente sia chiamato ad intervenire ai sensi dell'art. 250, del D.lgs. n. 152/2006, sia nel caso in cui i soggetti responsabili non provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 242 del citato D.lgs. n. 152/2006.

A valere su tale fondo di rotazione potranno essere concessi contributi, in conto capitale a rimborso in quote annuali, costanti e senza oneri per gli interessati, per una durata massima di anni quindici dell'importo fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo della Legge, ammontanti a € 30.000.000,00 per l'esercizio 2009, è previsto far fronte con le risorse allocate nell'UPB U0111, "Interventi di tutela ambientale", del bilancio di previsione 2009. Le quote di rimborso saranno introitate nell'UPB E0056 "Rimborso di crediti da enti del settore pubblico" e con successivi appositi provvedimenti saranno utilizzate per alimentare il Fondo di rotazione (UPB U0111).

Inoltre, il comma 2, del medesimo articolo di legge, stabilisce che al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al l'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto, per cui farà fronte con le risorse allocate nell'UPB U0111 "Interventi di tutela ambientale", del bilancio di previsione 2009 sono a tal fine stanziati € 1.000.000,00.

Le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi, nonché la definizione delle modalità di rimborso dei contributi di cui al fondo di rotazione, sono demandati alla determinazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 20, comma 3, della L.R: 1/2009.

Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità di cui sopra, per quanto riguarda il fondo di rotazione e il contributo a fondo perduto,

Si premette che in tema di bonifiche dei siti contaminati, con D.G.R.V. n. 157, del 25.01.2000, veniva adottato il Piano di Bonifica delle aree inquinate, redatto secondo le indicazioni contenute nell'ex art. 17, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22, che inserisce, tra l'altro, i siti inquinati definiti di interesse regionale, individuati, secondo i criteri a suo tempo stabiliti, su precise segnalazioni dei Comuni e delle Province interessate.

Per detti siti, sono state successivamente attivate, da parte dei soggetti interessati, le procedure di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e/o permanente, previste dalla normativa in vigore; per molti di tali siti, ove i soggetti interessati sono pubblici, l'avanzamento delle operazioni di bonifica è legato alla disponibilità finanziaria, spesso costituita unicamente da finanziamenti regionale.

Per alcuni di tali siti, ove le informazioni a disposizione erano piuttosto carenti, la Regione ha dato incarico ad ARPAV di effettuare specifici approfondimenti tesi ad eseguire puntuali indagini ambientali.

Contestualmente la Regione, tramite apposito Accordo di Programma con Magistrato alle Acque di Venezia, Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, ha avviato il progetto "Telerilevamento", finalizzato all'individuazione di siti inquinati.

Da ultimo, preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo V, che ha modificato e integralmente sostituito la previgente normativa di cui al D.lgs. n. 22/97, e con la successiva modifica intervenuta con D.lgs. 29.01.2008, n. 4, risulta necessario procedere alla revisione del Piano delle Bonifiche e dei criteri per la predisposizione dell'Anagrafe dei siti da bonificare, che costituisce elemento propedeutico alla predisposizione del Piano delle Bonifiche, con D.G.R.V. n. 4067 del 30.12.2008, è stata istituita l'Anagrafe dei siti da bonificare, individuando nel Servizio Informativo del Magistrato alle Acque di Venezia ed in ARPAV i soggetti da coinvolgere nella gestione e nella predisposizione dello strumento stesso.

Sulla base di quanto argomentato, col presente provvedimento si propongono i criteri per l'assegnazione del Fondo di Rotazione (ALLEGATO A) e del Fondo in conto capitale (ALLEGATO B), oltre che lo schema di disciplinare che regola i rapporti tra la Regione e il soggetto assegnatario del Fondo di rotazione (ALLEGATO C).

Per la gestione dei fondi assegnati ai soggetti beneficiari, di cui al fondo in conto capitale (comma 2, dell'art. 20 della L.R. 1/2009), si rinvia alle consuete modalità di erogazione attualmente in uso subordinando la liquidazione della spesa alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, della rendicontazione .

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 242, come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n.4;

VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, commi 1 e 2.]


delibera

  1. Di approvare i criteri riportati nell'ALLEGATO A e ALLEGATO B, che formano parte integrante del presente provvedimento, relativi alla definizione delle modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al fondo di rotazione e del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 20,commi 1 e 2, della L.R. 12.01.2009, n. 1.
  2. Di approvare l'ALLEGATO C, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contiene lo schema di convenzione da stipularsi tra i soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 20, comma 1, della L.R. 2/2009, e la Regione Veneto.
  3. Di individuare nei Comuni, Province, A.T.O. del Veneto, i soggetti destinatari dei contributi di cui al punto precedente.
  4. Al fondo di rotazione di cui al comma 1, dell'art. 20, della L.R. 1/2009, si fa fronte con le risorse disponibili al Capitolo n. 101217, del bilancio regionale per il 2009, che presenta sufficienti disponibilità.
  5. Alle spese previste per l'assegnazione dei contributi in conto capitale, di cui al comma 2, dell'art. 20, della L.R. 1/2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo n. 101251, del bilancio regionale 2009, che presenta sufficienti disponibilità.
  6. A seguito dell'istruttoria delle istanze presentate dai soggetti individuati dalla presente deliberazione ai fini dell'accesso al fondo di rotazione, e del contributo in conto capitale, le graduatorie definite a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità stabiliti negli Allegati A e B, per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi per l'anno 2009, verranno approvate con D.G.R.V. e pubblicate sul B.U.R.V.
  7. La conferma del finanziamento e l'impegno di spesa a valere sui fondi individuati con la presente Deliberazione, previsti dal comma 1, dell'art. 20, della L.R. 1/2009, a favore del soggetto attuatore individuato secondo le modalità di cui al precedente punto 6, avverrà con decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente.
  8. Il Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente è delegato a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, della convenzione.
  9. Il presente provvedimento viene pubblicato integralmente sul B.U.R della regione del Veneto.


(seguono allegati)

1728_AllegatoA_216342.pdf
1728_AllegatoB_216342.pdf
1728_AllegatoC_216342.pdf

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