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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1625 del 09 giugno 2009
COMUNE DI LEGNAGO - Settore LL.PP. e Urbanistica - Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio. Comune di localizzazione: Legnago (VR). Comune interessato: Bergantino (RO). Integrazione alle prescrizioni AIA di cui al parere n. 227 del 11/03/2009.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
In data 18 aprile 2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal COMUNE DI LEGNAGO - Settore LL.PP. e Urbanistica domanda di giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, acquisita con prot. n. 209070/45.07.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale e il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 18 aprile 2008 sui quotidiani "L'Arena" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Provincia di Verona - Settore Ecologia, la Provincia di Rovigo - Area Ambiente, il Comune di Legnago (VR), il Comune di Bergantino (RO).
Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 05/05/2008 presso il Municipio del Comune di Legnago (VR) ed in data 06/05/2008 presso l'Auditorium Municipale del Comune di Bergantino (RO).
Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:
Mittente
Data
Protocollo
Comune di Bergantino (RO)
17/06/08
316711/45/07
Provincia di Verona - Settore Ecologia
18/07/08
366282/45/07
E. 410.01.1
Fuori termine sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:
ARPAV - Dipartimento di Verona
22/12/08
657986/45/07
In data 03 ottobre 2008, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.
Con nota in data 09/07/2007 la ditta La ditta LE.SE., per conto del Comune di Legnago VR, ha depositato presso gli Uffici dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1998, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del procedimento di VIA, allegando a tal fine la necessaria documentazione integrativa.
Successivamente il proponente ha ritenuto opportuno presentare. con nota prot. n. 653424/57.19 del 09/12/2008, una istanza di AIA.
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 11 marzo 2009, veniva integrata, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 23 della L.R. 10/99 e della Circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008, da un rappresentante dell'Autorità Ambientale per l'AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto (parere n. 227 del 11/03/2009), ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole:
• al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, esclusivamente per:
- i lavori di ampliamento della discarica del Sistema Integrato attraverso la realizzazione di tre nuovi lotti (D, E ed F) subordinando il rilascio dell'AIA all'esercizio dei lotti stessi alla consegna di quanto specificato al punto 4;
- l'esercizio mediante ribaulatura del lotto C (la cui attivazione non necessita la realizzazione di alcuna opera);
- l'esercizio dell'esistente impianto di selezione e produzione di biostabilizzato,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni indicate nel parere, n. 227 del 11 marzo 2009.
Sulla base di quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Comune di Legnago risulta essere in possesso di "un giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto" relativamente alla "Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago (VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio" e di un'"autorizzazione all'esercizio" del "Sistema integrato di trattamento e smaltimento dei r.s.u. sito in loc. Torretta a Legnago (VR)" che legittima:
- i lavori di ampliamento della discarica attraverso la realizzazione di tre nuovi lotti (Lotti D, E ed F);
- l'esercizio mediante ribaulatura del lotto C (la cui attivazione non necessita di alcuna opera)
- l'esercizio dell'impianto di selezione e produzione di biostabilizzato,
e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, esclusivamente per:
- l'esercizio dell'esistente impianto di selezione e produzione di biostabilizzato.
Per quanto riguarda in particolare le emissioni atmosferiche prodotte dal Sistema Integrato, il succitato parere prevede l'autorizzazione alle emissioni provenienti dall'impianto di recupero del biogas da discarica, costituito da 3 motori a ciclo otto della potenza elettrica di 300 kW ciascuno; non contempla, invece, l'autorizzazione alle emissioni provenienti dal biofiltro in uso presso l'impianto.
Tale aspetto, in realtà, era già stato discusso nell'ambito della seduta della "Commissione V.I.A. integrata" in data 11/03/2009; in tal senso, per quanto riguarda le valutazioni connesse alle emissioni prodotte dal biofiltro in uso presso l'impianto, la relazione istruttoria della Direzione Regionale Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti :
"Il biofiltro in uso presso l'impianto ha fatto rilevare un valore in uscita compreso tra 200 e 600 U.O./m3 per le due sezioni da cui è costituito il biofiltro. Le LG non prevedono valori univoci di riferimento per quanto riguarda le emissioni in uscita al biofiltro in quanto al paragrafo E.2.3 è previsto "un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./m3" mentre al paragrafo E.4.7 si suggerisce di "ridurre le emissioni derivanti dal trattamento meccanico biologico" a valori inferiori a 500 - 6000 U.O./m3. Inoltre, al paragrafo 3.2.3 del Bref di riferimento, sono indicati valori sulle emissioni da impianti di trattamento meccanico biologico compresi tra 50 - 500 U.O./m3.
In base a quanto sopra detto, in considerazione anche del particolare contesto ambientale nel quale è inserito l'impianto (il biofiltro si trova all'interno di un'area di discarica), si ritiene, in accordo con ARPAV - ORC, di individuare come valore di riferimento in uscita dal biofiltro 500 U.O./m3, così come già individuato dalla normativa di alcuni stati europei (TA Luft - Germania)".
Alla luce di quanto esposto ed in considerazione del dispositivo contenuto nel D. Lgs. 59/2005 in materia di emissioni è stato proposto dalla struttura Regionale competente per materia, di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DGRV n. 994 del 21/04/2009, con le seguenti prescrizioni:
- "Sono autorizzate, nel rispetto del limite di 500 U.O./m3 , le emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro asservito all'impianto di selezione e produzione di biostabilizzato "
- "Deve essere effettuata una costante manutenzione del biofiltro al fine di garantire l'uniformità, il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, T °C, umidità, e l'efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento
- "Il letto filtrante deve essere sottoposto a frequenti rivoltamenti sulla base delle verifiche di efficienza del biofiltro stesso, con sostituzioni parziali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità".
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 20 maggio 2009, integrata, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 23 della L.R. 10/99 e della Circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008,dal delegato del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA e tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto, n. 227 dell'11 marzo 2009, già approvata con DGRV n. 994 del 21/04/2009, nonché di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole n. 238 del 20 maggio 2009, allegato A al presente prevedimento, alla proposta di integrazione alla prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, riportate nel parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 227 del 11 marzo 2009, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere.
La Commissione Regionale VIA, nella seduta del 20 maggio 2009, richiamato in toto il proprio parere n. 227 del 11 marzo 2009, già approvata con DGRV n. 994 del 21/04/2009, provvedeva all'integrazione delle prescrizioni meglio sotto riportate:
- sono autorizzate, nel rispetto del limite di 500 U.O./m3 , le emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro asservito all'impianto di selezione e produzione di biostabilizzato.
- Deve essere effettuata una costante manutenzione del biofiltro al fine di garantire l'uniformità, il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, T °C, umidità, e l'efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento.
- Il letto filtrante deve essere sottoposto a frequenti rivoltamenti sulla base delle verifiche di efficienza del biofiltro stesso, con sostituzioni parziali del materiale al fine di mantenere la necessaria porosità, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DGRV n. 994 del 21/04/2009, fatte salve tutte le restanti prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere n. 227 del 11 marzo 2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008;
VISTA la Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr.;
VISTA DGRV n. 994 del 21/04/2009;]
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 238 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/05/2009, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini della integrazione alle prescrizioni AIA già rilasciate con DGRV n. 994 del 21/04/2009;
2. di comunicare il presente provvedimento al COMUNE DI LEGNAGO - Settore LL.PP. e Urbanistica con sede in Via XX Settembre, 29 - 37045 Legnago (VR), al soggetto gestore dell'impianto di discarica di cui trattasi ditta LE.SE. - Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in Via Frattini, 40 - 37045 Legnago (VR), alla Provincia Verona, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Bergantino (RO), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, al Genio Civile di Verona, al Genio Civile di Rovigo, al Consorzio di Bonifica Valli Grandi, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, al Servizio Forestale Regionale di Verona, al Servizio Forestale Regionale di Rovigo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;
4. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonchè dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
(seguono allegati)
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