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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 12 giugno 2009


Materia: Programmazione

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1598 del 26 maggio 2009

Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. (L.R. 13/99 e art. 25 L.R. 35/2001). Anno 2009.

È relatore l'Assessore alle Politiche di Bilancio con delega ai Patti territoriali, Marialuisa Coppola, che riferisce quanto segue.

L'attività di programmazione della Regione negli scorsi anni, in attesa della messa a pieno regime degli istituti della legge regionale di programmazione n. 35/2001, ha beneficiato delle possibilità offerte da due preesistenti strumenti normativi, sia di fonte regionale che statale.

Nello specifico ci si riferisce alla legge regionale n. 13/1999 "Interventi regionali per i Patti territoriali" e al complesso di norme generate dalla legge 662/1996 e specificate da numerose delibere CIPE (nn. 142/1999, 84/2000, 138/2000, 36/2002, 17/2003, 20/2004, 35/2005, 3/2006, 14/2006), a cui la Regione ha sempre affiancato una consistente quota di cofinanziamento.

In tal modo, si è dunque provveduto ad intervenire a sostegno di azioni proposte da soggetti locali, come i Patti territoriali, finanziando progetti prioritari e dando così modo alla programmazione regionale di rispondere alle esigenze più urgenti del territorio.

Peraltro, nella logica di avvicinare tali strumenti alle nuove forme di programmazione della citata l.r. 35/2001, venivano apportate - con disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni 2003 e 2004 - alcune variazioni ed integrazioni che allargavano l'originale ambito di intervento.

Infatti la l.r. n. 3/2003, all'art. 29, comma 1, estende le possibilità di destinazione di fondi regionali a titolo di cofinanziamento di progetti, agli strumenti della programmazione negoziata diversi dalle Intese istituzionali di programma.

Successivamente con l'art. 48 della legge n. 1/2004, si sono ampliate le possibilità di intervento della legge regionale 13/1999, promovendo l'evoluzione dei Patti territoriali verso l'Intesa programmatica d'area (strumento di programmazione decentrata e di sviluppo del territorio previsto dalla legge n. 35/2001) ed estendendo il finanziamento anche agli "interventi strutturali" (art. 6 lettera d bis).

Considerato quindi che molti Patti territoriali avevano nel frattempo avviato un percorso di modifica della propria organizzazione in direzione delle Intese programmatiche d'area, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2796 del 12/9/2006, ha dettato delle disposizioni quadro di organizzazione delle stesse, con particolare riferimento a: finalità, soggetti che possono costituirle, ambito territoriale e funzioni.

Con le delibere n. 3517 del 06/11/2007 e n. 3323 del 04/11/2008 la Giunta regionale ha, pertanto, provveduto a riconoscere le Intese programmatiche d'area costituite sul territorio veneto.

Ora, con la presente delibera, sempre al fine di rispondere alle esigenze di intervento più urgenti del territorio, per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per poter continuare, in ogni caso, nella sperimentazione del metodo della programmazione decentrata voluta dalla l.r. n. 35/2001, si ritiene di mettere a disposizione per l'anno corrente risorse pari a € 15.000.000,00 sul capitolo 100345 "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti territoriali ed in altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata (l.r. 06/04/1999, n. 13)" del bilancio 2009.

Bisogna segnalare che, data l'esigenza derivante dalla delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007 (attuazione del QSN) di assumere impegni giuridicamente vincolanti superiori al 20% del budget di programmazione 2007-2013 del FAS entro il 31/12/2010, i contenuti e le procedure dei progetti da presentare in forza della presente DGR dovranno rispettare modalità e vincoli della predetta delibera CIPE.

Inoltre, poiché anche rispetto alla programmazione FESR vi è la necessità di creare un parco progetti che abbia le caratteristiche di poter essere rendicontato ai fini della programmazione comunitaria, gli interventi presentati, per quanto possibile, devono essere compatibili anche con i regolamenti e le disposizioni UE.

Soggetti che possono presentare richiesta di finanziamento

Possono presentare richiesta di finanziamento i Soggetti responsabili dei Patti territoriali e delle Intese programmatiche d'area riconosciute dalla Regione Veneto con d.g.r. n. 3323 del 04/11/2008o i Soggetti responsabili di costituende Intese programmatiche d'area, le quali, secondo quanto previsto dall'art. 25 della l.r. n. 35/2001 e dalla d.g.r. n. 2796/2006, abbiano già provveduto:

  • a sottoscrivere un Protocollo d'intesa fra le parti;
  • a costituire un Tavolo di concertazione;
  • ad adottare un Regolamento interno che garantisca trasparenza e certezza delle scelte e che preveda i tempi e le modalità di convocazione del Tavolo, le regole per lo svolgimento delle riunioni e le forme delle decisioni;
  • ad individuare un soggetto pubblicocapofila in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area per lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di segreteria tecnica;
  • a predisporre una sintetica analisi socio-economica del territorio evidenziando potenzialità, criticità e fabbisogni;
  • a predisporre una relazione sugli esiti dell'attività di concertazione locale.

Tali condizioni per l'ammissione al finanziamento devono essere raggiunte in ogni caso entro la data di scadenza del presente avviso.

Aree di ammissibilità

Gli interventi possono ricadere in tutto il territorio regionale, sulla base dell'art. 6 del Regolamento CE 1083/2006.

Soggetti beneficiari dei contributi

Sono beneficiari dei contributi i Soggetti pubblici che realizzano opere e infrastrutture pubbliche, sottoscrittori dei Protocolli d'intesa delle Intese programmatiche d'area e partecipanti ad esse.

Le modalità di erogazione e rendicontazione saranno oggetto di un disciplinare predisposto dalla Regione.

Esclusioni

Non possono beneficiare dei contributi gli enti attuatori che, con questa linea di finanziamento:

  • hanno beneficiato di contributi nell'annualità 2007 e, alla data di scadenza del presente bando, non hanno ancora pubblicato il bando di gara;
  • hanno beneficiato di contributi in annualità precedenti all'ultimo biennio e, alla data di scadenza del presente bando, non hanno ancora appaltato i lavori relativi alle opere pubbliche da realizzare.
Interventi finanziabili

Sono ammissibili al finanziamento opere e infrastrutture pubbliche dichiarate strategiche dai Tavoli dei sottoscrittori nei seguenti settori:

  • sviluppo locale
  • sviluppo turistico
  • promozione e diffusione di prodotti tipici locali
  • beni culturali
  • valorizzazione delle risorse paesaggistiche.

Sono altresì ammissibili:

  • progetti di miglioramento dell'efficienza economica dei centri urbani. In tal caso, deve trattarsi di opere integrate consistenti in progetti unitari relativi a percorsi o aree pedonali, accessibilità e sosta per i centri storici, ecc., tali da permettere il rilancio o l'insediamento di attività commerciali. Gli interventi saranno proposti secondo le finalità della DGR n. 3099 del 21/10/2008. Il finanziamento potrà riguardare, però, la sola parte delle spese di investimento a carico dei soggetti pubblici delle Azioni speciali B) e C) dell'allegato A della DGR n. 3099/2008;
  • progetti integrati per il miglioramento della competitività economica dell'area dell'Intesa programmatica, come centri polifunzionali e altri impianti o infrastrutture di area vasta. Per quest'ultima tipologia di interventi sovracomunali è richiesta, con atto deliberativo di tutti gli Enti coinvolti, la condivisione del carattere sovracomunale dell'intervento e la dichiarazione di partecipazione al cofinanziamento dell'intervento in misura non marginale. A questa tipologia di intervento, nella fase valutativa viene attribuito uno specifico elemento di priorità. Alla documentazione già prevista dalla presente delibera per la presentazione delle domande, per ciascun intervento proposto, deve essere aggiunta una specifica relazione programmatoria nella quale: sia fatto un censimento degli impianti o infrastrutture della medesima o analoga tipologia presenti nell'area dell'Intesa programmatica; sia descritto il livello e qualità della domanda di servizio esistente e che si intende soddisfare con l'intervento proposto; sia individuato l'eventuale fabbisogno di ulteriori infrastrutture della stessa tipologia per le quali si prevede di chiedere la realizzazione in futuri periodi. La certificazione (stralcio del verbale) della discussione e dell'espressione di voto del Tavolo di concertazione sullo specifico progetto, è condizione per l'acquisizione del punteggio di preferenza.

Ai fini dell'ammissibilità di eventuali richieste relative alla istituzione di musei dovrà essere preventivamente verificata, da parte della Direzione Beni Culturali della Regione Veneto, la rispondenza alla definizione generale di museo, come prevista dall'art. 101 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e la sussistenza dei requisiti minimi gestionali di cui alla D.G.R. n. 2863 del 18/09/2003 - "Applicazione sussidiaria nel Veneto del decreto del Ministero dei beni culturali del 10/05/2001. Atto di indirizzo sui criteri scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei".

I progetti relativi a piste ciclabili dovranno necessariamente rispettare gli standard di cui al Decreto Ministeriale del 30/11/1999, n.557 (larghezza, pendenze, raggi di curvatura ecc...) e potranno essere finanziati nell'ambito dell' Asse prioritario 4 "Mobilità sostenibile" linea di intervento 4.4: Piste ciclabili del Programma Attuativo Regionale FAS. I progetti che non soddisfano tali requisiti non possono ritenersi piste ciclabili ma itinerari/percorsi a valenza turistica che potrebbero, eventualmente, essere considerati nell'ambito di interventi di sviluppo locale.

Azione pilota

Viene attivata la seguente azione pilota al fine di favorire l'incremento della ricettività turistica extra alberghiera, con riuso di edifici esistenti, in quei Comuni ancora non sufficientemente interessati da attività turistiche, ma potenzialmente suscettibili di un loro sviluppo.

Questa azione va considerata come sperimentale e volta a determinare l'effettiva esistenza di un fabbisogno insoddisfatto sul territorio e, contestualmente, testare modalità di attuazione adeguate al contesto socio-economico in cui si intende operare.

Il livello dell'assorbimento delle risorse messe a disposizione e l'adeguatezza dei risultati alle aspettative attese, costituiranno gli indicatori dell'efficacia raggiunta.

Se tale valutazione sarà positiva l'azione sarà reiterata, con l'adeguato livello di risorse, nell'azione di sviluppo locale del PAR/FAS.

Ai fini di una sintetica e rapida individuazione dei Comuni potenzialmente suscettibili di sviluppo turistico, viene adottato il seguente criterio: comuni con un numero di posti letto in strutture alberghiere ed extra-alberghiere, all'anno 2007, compreso tra 100 e 4.000 unità per i Comuni inferiori a 1.000 abitanti e compreso tra 200 e 5.000 unità per quelli che superano tale soglia.

Il modello organizzativo che si intende seguire è il seguente: il soggetto responsabile dell'area del Patto o dell'Intesa programmatica presenta una proposta in cui viene individuato un soggetto pubblico che si assume il ruolo di Ente attuatore, promuovendo due azioni: a) un bando rivolto ai privati per favorire la ricettività extra-alberghiera; b) un'attività di partnership rivolta ai soggetti pubblici (Enti locali, Comunità montane, Consorzi, .....), per l'infrastrutturazione del territorio interessato dall'intervento.

 

Per il finanziamento dell'azione a) vengono messi a disposizione dei soggetti pubblici promotori quattro fondi di dotazione di 500.000 € ciascuno, per il cofinanziamento di interventi di riqualificazione di edifici o di loro parti e per la loro attrezzatura, al fine di renderli idonei ad un uso ricettivo extra alberghiero. Le caratteristiche qualitative dovranno essere adeguate alle attuali esigenze della domanda e quindi medio-alte.

Il finanziamento ai privati per la realizzazione della ricettività può arrivare fino al 50% del costo complessivo, elevabile all'80% se l'edificio è anteriore al 1900.

Sono ammesse a finanziamento le fattispecie previste dai commi 2 e 4 dell'art. 25 della LR n. 33/2002. E' ammessa anche la riqualificazione della ricettività esistente.

I bandi per la selezione dei soggetti privati dovranno contenere le seguenti prescrizioni: ciascuna iniziativa privata dovrà coinvolgere almeno 3 soggetti per non meno di 10 posti letto in un'area circoscritta.

La graduatoria relativa al bando per la selezione dei beneficiari privati deve essere approvata entro 12 mesi dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Le attività promosse dai soggetti pubblici, di cui alla precedente azione indicata al punto b), possono essere cofinanziate fino al 70% del loro costo, con dotazione finanziaria aggiuntiva rispetto al singolo paniere di 500.000 €. Dovrà trattarsi di interventi infrastrutturali strettamente connessi o funzionali all'azione di aiuto alla ricettività di cui sopra, come il miglioramento della qualità delle aree pubbliche, il recupero di borghi o di piccoli centri, la realizzazione di vialetti comunali di accesso agli edifici ricettivi, pedonalizzazioni di vie e/o piazze, realizzazione di pontili di ormeggio dedicati e sorvegliati in aree fluvio-lacuali-lagunari, il tutto in una filosofia di produzione di un'offerta di ospitalità completa e gradevole.

La Direzione Programmazione emanerà direttive di dettaglio per la formazione dei bandi dei soggetti attuatori per la selezione dei privati.

Le richieste eccedenti la disponibilità finanziaria attuale saranno attuate con i fondi dell'asse sviluppo locale del PAR FAS.

Tipologie Escluse

Sono esclusi interventi nel campo delle infrastrutture per: la mobilità, la difesa del suolo, il ciclo dell'acqua, l'agricoltura e le reti telematiche.

Modalità di presentazione

Possono essere presentati interventi nel numero massimo di:

  • 5 per le aree la cui popolazione residente è superiore a 200.000 abitanti o il cui territorio sia superiore a 2.000 km2;
  • 3 per le aree la cui popolazione residente è compresa tra 200.000 e 90.000 abitanti;
  • 1 per le aree la cui popolazione residente è compresa tra 90.000 e 40.000 abitanti.

Nel bando 2010, i limiti di cui al punto precedente saranno elevati da 90.000 a 100.000 e da 40.000 a 60.000 abitanti.

Data la specificità del suo territorio, per l'Altopiano dei Sette Comuni, che in deroga ai predetti limiti per l'anno 2009 potrà presentare 1 intervento, dovrà essere formulata una specifica valutazione politica.

La richiesta di finanziamento per l'azione pilota è considerata indipendente ed aggiuntiva rispetto ai limiti di cui sopra.

Gli interventi devono essere contenuti in un elenco ordinato in modo decrescente di importanza motivato negli elementi che hanno portato a tale determinazione, così da fornire alla Giunta Regionale le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità al finanziamento sui fondi della presente deliberazione o su altre fonti.

Gli interventi devono aver raggiunto un livello di progettazione approvata almeno preliminare. La normativa di riferimento è costituita dalla L.R. n. 27/2003 e successive modifiche e regolamenti, la cui mancata osservanza potrà essere causa di non ammissibilità del progetto.

In ogni caso deve essere compilata e inviata, sia in formato cartaceo che digitale, la scheda di descrizione dell'intervento, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto.

Il calcolo della spesa delle singole opere o lavori dovrà essere effettuato applicando alle singole quantità i corrispondenti costi, citando i metodi della loro determinazione.

L'elenco dei progetti dichiarati prioritari e le motivazioni del sistema di priorità segnalate devono discendere da una decisione formale del Tavolo di concertazione, convocato nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della presente delibera e la presentazione della domanda di finanziamento; la decisione dovrà essere assunta con una qualificata partecipazione e maggioranza. I verbali dei lavori del Tavolo devono essere allegati alla richiesta di finanziamento degli interventi, pena l'esclusione.

Per quanto riguarda l'Azione pilota dovrà essere presentato un programma che individui l'Ente attuatore, il territorio coinvolto e il progetto di sviluppo che si intende attuare.

I progetti per i quali si richiede il cofinanziamento regionale devono risultare strategici e non realizzabili con le sole risorse locali. Qualora l'intervento proposto consista nella realizzazione di opere ubicate in più Comuni o in aree diverse dello stesso Comune, deve risultare chiara la sua unitarietà, non potendosi trattare di mera aggregazione di opere.

Data la limitatezza delle risorse disponibili e in relazione alla opportunità di stimolare la presentazione di richieste da parte di più soggetti, il limite del contributo che può essere richiesto alla Regione, per ciascun progetto, deve essere compreso tra 500.000,00 e 1.500.000,00 euro.

Criteri di preferenza

La Giunta regionale assegna i finanziamenti agli interventi tenuto conto dei seguenti elementi:

1.       efficacia delle motivazioni che legano i progetti proposti alle analisi economico-territoriali, alle strategie contenute nei Piani di sviluppo presentati e alle priorità segnalate dal Tavolo di concertazione;

2.       maggior efficacia e/o efficienza a parità di costo rispetto agli obiettivi prospettati e all'analisi sulla domanda e sull'offerta presenti;

3.       un più avanzato stadio di progettazione, rispetto alla progettazione preliminare richiesta per l'ammissibilità, formalmente approvata con atto deliberativo del soggetto attuatore dell'intervento, atto che deve essere antecedente la richiesta di finanziamento presentata sulla presente deliberazione;

4.       la localizzazione in Comuni appartenenti alle aree sottoutilizzate secondo la zonizzazione ex Obiettivo 2 o Phasing out;

5.       un più elevato cofinanziamento con risorse proprie, comunque non inferiore al:

-        5% per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti;

-        15% per i Comuni con popolazione residente compresa fra 1.001 e 20.000 abitanti;

-        20% per i Comuni con popolazione residente compresa fra 20.001 e 30.000 abitanti;

-        30% per i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti;

secondo i dati Istat sulla popolazione al 31 dicembre 2007.

Per quanto riguarda l'Azione pilota la Giunta regionale assegnerà i finanziamenti, tenuto conto dei seguenti criteri aggiuntivi:

1.       priorità a zone montane e Delta del Po;

2.       area con maggior numero di abitanti.

Per i progetti a utilità sovracomunale è necessarioil cofinanziamento pro quota da parte dei Comuni interessati, con una modalità di partecipazione al cofinanziamento proposta dagli stessi.

La Giunta regionale decide con provvedimento motivato sulla base di un'istruttoria il cui coordinamento amministrativo è svolto dalla Direzione programmazione tenuto conto, su ogni singolo progetto, del parere tecnico delle competenti Direzioni di settore nonché del parere del NUVV (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici), in merito alla sostenibilità economico - finanziaria dei medesimi interventi.

Tempi e modi

Le richieste di finanziamento devono essere fatte pervenire con apposito plico sigillato o direttamente al protocollo della Direzione programmazione o mediante posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore 13 del 24 agosto 2009; nel caso la trasmissione sia effettuata mediante lettera raccomandata, farà fede la data del timbro postale.

La richiesta dovrà contenere, oltre alla lettera di presentazione e di elencazione dei materiali inviati:

1.       il documento o piano o programma di sviluppo dell'area (ove non già presentato o se modificato);

2.       l'elenco dei progetti di cui si chiede il finanziamento in ordine decrescente di priorità con la specificazione, relativamente ai singoli interventi, del titolo dell'intervento, del soggetto attuatore (beneficiario del contributo), del costo complessivo dell'opera, del cofinanziamento dell'ente attuatore, del contributo regionale richiesto e, inoltre, delle ragioni che hanno portato alla determinazione di tali priorità, in relazione alla rimozione di ostacoli allo sviluppo che la realizzazione dell'intervento comporta o alle maggiori opportunità che produce in assoluto;

3.       il verbale dei lavori del Tavolo di concertazione, datato e sottoscritto dal Soggetto responsabile dell'Intesa programmatica d'area, nonché il contenuto della decisione finale con indicazione dei partecipanti e degli esiti decisori. Nel caso di progetti a utilità di area vasta o comunque a valenza sovra comunale, tutti i Comuni coinvolti dovranno sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca che l'opera in questione è unica nel territorio e/o di importanza strategica per tutti i Comuni coinvolti;

4.       una dichiarazione sullo stato di eventuali finanziamenti già concessi ex L.R. 13/99;

5.       i materiali progettuali aggiornati degli interventi di cui si chiede il finanziamento, in triplice copia per ogni progetto, comprensivi di relativo atto di approvazione e degli elaborati espressamente previsti nei casi di progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, ad esclusione delle tavole tecniche esecutive di dettaglio;

6.       la scheda descrittiva aggiornata dell'intervento, scaricabile dal sito internet della Regione Veneto, compilata in modo esaustivo, in formato sia cartaceo che digitale;

7.       almeno 5 immagini in formato digitale che siano in grado di illustrare il progetto che si intende realizzare.

Attuazione

All'avvio effettivo dei singoli progetti provvederanno le Direzioni regionali di settore individuate dal Segretario generale della programmazione, una volta verificata la congruità tecnica della progettazione, previa accettazione da parte dei soggetti attuatori di un disciplinare, che tenga anche conto dei sotto riportati elementi:

-          i progetti dovranno essere realizzati tramite il soggetto attuatore con un unico procedimento di aggiudicazione, salvo eccezioni riconosciute dalle Direzioni regionali e derivanti da comprovati vincoli tecnici connessi alla natura delle opere;

-          le modalità di erogazione per gli anticipi dovranno avvenire nel principio di garantire un sostanziale equilibrio di cassa dell'Ente attuatore e, secondo le indicazioni previste dalla L.R. n. 27/2003, sulla base di richieste motivate di erogazioni da parte degli enti attuatori supportate da comprovati fabbisogni di cassa;

-          le erogazioni sia per anticipi che per saldi, rispetto alle somme richieste o rendicontate, dovranno essere corrisposte nella stessa misura del cofinanziamento regionale assegnato rispetto al costo complessivo dell'intervento;

-          alle modalità di rendicontazione, oltre alle prescrizioni amministrative, si dovranno applicare le disposizioni previste per i fondi CIPE ed in particolare quella relativa al sistema di monitoraggio dell'Applicativo Intese. Per quanto possibile è da tenere conto anche delle disposizioni previste per i Fondi strutturali della CE;

-          in ogni caso, sempre con modalità analoghe a quelle comunitarie, sia nella fase di cantiere che ad intervento completato dovrà essere esposta una cartellonistica adeguata nella dimensione all'importanza e alla tipologia dell'intervento, dalla quale si evinca chiaramente il ruolo dei singoli finanziatori;

-          gli interventi per i quali non sono concluse le procedure di assegnazione entro 2 anni dall'attribuzione del contributo, o nel caso che le stesse, pur avviate, non siano concluse entro il 30/06 del 3° anno successivo all'adozione della delibera di attribuzione del contributo, decadono d'ufficio dal finanziamento regionale;

-         per i progetti finanziati, il beneficiario dovrà dichiarare che l'intervento non abbia già usufruito di altri contributi regionali, nazionali o comunitari.

La Giunta Regionale si riserva, comunque, la possibilità di dar attuazione agli interventi ammissibili ai sensi del presente atto con le opportunità che si renderanno disponibili su altre fonti di finanziamento, con particolare riguardo alle piste ciclabili.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la l.r. 13/1999 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 35/2001 e successive modifiche;

VISTA la l.r. 27/2003 e successive modifiche e regolamenti;

VISTO il Reg. CE 1083/2006;

VISTA la d.g.r. n. 2796/2006;

VISTA la del. CIPE 166 del 21/12/2007;

VISTA la d.g.r. n. 3517/2007;

VISTA la d.g.r. n. 3323/2008;

CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1.    Di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, una linea di finanziamento di opere e infrastrutture pubbliche, mediante l'utilizzo di fondi del capitolo 100345, "Cofinanziamento regionale di interventi previsti nei Patti territoriali e altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata (l.r. 06/04/1999) del bilancio 2009, per complessivi € 15.000.000,00;

2.    Di stabilire che le condizioni per la presentazione delle richieste di finanziamento siano quelle esposte nella premessa, eventualmente dettagliate con ulteriori provvedimenti della Direzione programmazione;

3.    Di stabilire che siano beneficiari dei contributi i soggetti pubblici che realizzano le opere, firmatari dei protocolli d'intesa dei Patti territoriali o delle Intese programmatiche d'area, previa accettazione di un disciplinare regolante le modalità di erogazione e rendicontazione;

4.    Di stabilire che i progetti presentati debbano aver maturato almeno lo stato di progettazione preliminare. La normativa di riferimento è costituita dalla L.R. n. 27/2003, successive modifiche e relativi regolamenti;

5.    Di stabilire che saranno ammessi al finanziamento, data l'attuale disponibilità di risorse, con motivata decisione della Giunta Regionale sulla base delle condizioni e dei criteri di valutazione e priorità esposti in premessa e in considerazione degli effettivi fabbisogni dei singoli territori, progetti che richiedono un contributo regionale minimo di 500.000, 00 euro e massimo di 1.500.000,00 euro;

6.    Di stabilire che il cofinanziamento da parte del soggetto attuatore sia non inferiore al 5% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000 abitanti; non inferiore al 15% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente compresa fra i 1.001 e i 20.000 abitanti; non inferiore al 20% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente compresa fra i 20.001 e i 30.000 abitanti; non inferiore al 30% del costo totale dell'intervento per i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, secondo i dati Istat sulla popolazione al 31 dicembre 2007. Per i progetti ad utilità sovra comunale è necessarioil cofinanziamento pro-quota da parte dei Comuni interessati, con una modalità di partecipazione proposta dagli stessi. L'impegno al cofinanziamento e l'indicazione della fonte finanziaria con cui vi si fa fronte deve risultare da atto formale dell'organo competente; non sono ammesse come cofinanziamento risorse provenienti da contributi di altri soggetti pubblici;

7.    Di stabilire che l'attuazione degli interventi sia svolta secondo le modalità esposte in premessa;

8.    Di stabilire che qualora dovessero rendersi disponibili risorse riservate a progetti di sviluppo locale a valere sia su fondi comunitari che nazionali, queste potranno essere destinate, con nuovo atto, alle iniziative promosse con la presente delibera;

9.    Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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