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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 05 giugno 2009


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 19 maggio 2009

"Interventi regionali a favore dei centri storici dei Comuni Minori". Modalità per accedere ai benefici e criteri per l'attribuzione dei contributi relativi all'esercizio finanziario 2009. (L.R. n. 2/2001). Adozione del provvedimento 49/CR del 07.04.2009.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 01.02.2001, n. 2, "Interventi regionali a favore dei centri storici dei Comuni Minori", promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei comuni minori, con popolazione inferiore ai 3500 abitanti, mediante la concessione agli stessi di contributi per interventi di recupero di edifici aventi caratteristiche storiche od artistiche e delle strutture ed elementi urbani ad essi collegati, da eseguirsi da parte di soggetti pubblici e/o privati.

La legge regionale 26.06.2008, n. 4, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture", all'art. 11 "Modifica degli articoli 1 e 3 legge regionale 01.02.2001, n. 2, stabilisce ora che, ai soli fini dell'applicazione della L.R. 01.02.2001, n. 2, sono equiparati ai "Comuni minori" i nuclei abitativi che risultino, sulla base delle verifiche operate dai relativi Comuni di appartenenza, con popolazione fino a 1000 abitanti, purché ricompresi nel territorio dei Comuni con popolazione tra 3501 e 15000 abitanti.

In attuazione di tale ultima disposizione normativa, con provvedimento n. 3963 del 16.12.2008, la Giunta Regionale ha approvato le modalità per l'individuazione dei nuclei abitativi fino a 1000 abitanti, appartenenti a Comuni con popolazione tra i 3501 e 15000, prevedendo, in particolare, che i Comuni stessi trasmettessero alla Direzione regionale Lavori Pubblici, entro il 26.01.2009, l'elenco dei nuclei abitativi aventi le caratteristiche richieste, rappresentandoli inoltre su adeguata cartografia.

Entro il termine stabilito con il provvedimento sopra citato, sono quindi pervenute alla Direzione regionale competente n. 35 comunicazioni da parte dei Comuni interessati, elencate nell'Allegato H "Elenco delle richieste di individuazione dei nuclei abitativi ai sensi dell'art. 1, comma 3bis", nel quale sono riportati anche gli eventuali motivi di inammissibilità dell'individuazione dei nuclei stessi.

Esperite le procedure istruttorie, sono stati ritenuti rispondenti ai criteri stabiliti con la citata Dgr n. 3963/2008, tenuto conto anche delle integrazioni pervenute alla Direzione regionale Lavori Pubblici entro il 20.03.09, a seguito di quanto richiesto con nota n. 128114/58.01 del 09.03.2009, i nuclei abitativi individuati dai Comuni riportati nell'Allegato I "Elenco dei nuclei abitativi individuati ai sensi dell'art. 1, comma 3bis".

Per quanto riguarda i contributi previsti dalla normativa regionale in argomento, si evidenzia che gli stessi sono assegnati utilizzando la disponibilità del cap. 44012 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per la salvaguardia e la valorizzazione a favore dei centri storici dei Comuni Minori" e del cap. 100627 "Interventi regionali per la salvaguardia e la valorizzazione dei centri storici dei Comuni Minori" (UPB U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica"), sulla scorta del provvedimento di Giunta Regionale che definisce, previo parere della competente Commissione Consiliare, da rilasciare ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 2/2001, i criteri di priorità per l'individuazione degli interventi da ammettere a contributo, le modalità per la presentazione delle domande, la suddivisione percentuale delle risorse finanziarie disponibili, le procedure per l'erogazione del contributo regionale, nonché le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione degli interventi e le condizioni per la revoca o decadenza del contributo.

Con il presente provvedimento, acquisito in data 08.05.09 il parere favorevole della seconda Commissione Consiliare sul provvedimento n. 49/Cr del 07.04.09, si intende quindi dare attuazione a quanto previsto dalla norma regionale in argomento, stabilendo i criteri di attribuzione delle risorse disponibili nel bilancio regionale di previsione relativo all'esercizio finanziario 2009, con riguardo agli aspetti di seguito elencati:

1. Destinazione delle Risorse

L'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 02/2001 dispone la preventiva suddivisione percentuale delle risorse disponibili tra gli interventi indicati al comma 1 della legge stessa, che con il presente provvedimento si intendono così stabilite con riferimento ai sopra indicati capitoli del Bilancio Regionale di Previsione per l'anno 2009:

Interventi pubblici (cap 44012):

CATEGORIE DI INTERVENTO

Aliquota di ripartizione dei contributi

a) recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico o artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale;

60%

c) recupero e sistemazione delle strutture e degli elementi collegati agli interventi di cui alle lettere a) e b).

40%

TOTALE

100%

Interventi privati (cap 100627):

b) recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico o artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, limitatamente alle parti esterne o in vista degli edifici;

100%

La Giunta Regionale è autorizzata, nel caso di domande che diano luogo a contributi per un importo complessivo inferiore a quello della disponibilità come sopra calcolata, a ripartire l'eccedenza fra le altre categorie. Sono fatte salve comunque le modalità di cui all'art. 53, comma 7, della L.R. n. 27/2003, entro il limite del 10% della disponibilità.

2. Soggetti, Interventi e Spese Ammissibili a Contributo

2a)

Sono ammessi a presentare istanza di contributo esclusivamente i soggetti, pubblici o privati, che sono proprietari dell'immobile oggetto di intervento e che si impegnano a non alienarlo per i cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. Nel caso di comproprietà, l'istanza di contributo e l'impegno sopra menzionato devono essere espressi all'unanimità dei soggetti intestatari dell'immobile.

2b)

In coerenza con le disposizioni della legge regionale, sono ammessi a contributo esclusivamente interventi i cui lavori non siano iniziati alla data della presentazione dell'istanza di contributo, localizzati entro i centri storici dei Comuni Minori.

Per Comuni Minori, secondo la definizione di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 1 della L.R. n. 02/2001, così come modificata dall'art. 11 della L.R. n. 04/2008, si intendono, ai soli fini di applicazione della L.R. n. 02/2001:

  • i Comuni con popolazione inferiore a 3500 abitanti;
  • i nuclei abitativi con popolazione fino a 1000 abitanti, ricompresi nel territorio di Comuni con popolazione tra 3501 e 15000 abitanti, il cui elenco è riportato all'Allegato I.

Si considera valida, al fine della determinazione della popolazione, la data del 31.12.2004.

Ai fini dell'individuazione del centro storico, si fa riferimento ai perimetri indicati negli strumenti urbanistici comunali. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su aree destinate a "standard" adiacenti agli ambiti classificati come zona "A" dallo strumento urbanistico comunale. Sono comunque ammessi gli interventi rientranti nei perimetri indicati negli "Atlanti Provinciali dei Centri Storici" redatti dalla Regione ai sensi della L.R. 31.05.80, n. 80.

E' possibile prendere visione degli Atlanti dei Centri storici al seguente indirizzo internet:

www.regione.veneto.it/territorio+e+ambiente/lavori+pubblici/contributi+e+finanziamenti/centri storici minori.

2c)

Gli interventi privati sono ammissibili nei limiti di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), della L.R. n. 02/2001, e cioè in quanto trattasi:

-

di recupero del patrimonio edilizio di rilevanza storico-artistica o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, limitatamente alle parti esterne o in vista degli edifici.

2d)

Sono ammessi inoltre gli interventi pubblici proposti dai Comuni interessati, o loro consorzi, purché rispondenti ai disposti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della L.R. n. 02/2001, e cioè in quanto trattasi di:

-

recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico od artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale;

-

recupero e sistemazione delle strutture e degli elementi urbani collegati agli interventi pubblici e privati.

2e)

Non sono ammissibili a contributo soggetti privati che abbiano già fruito, per il medesimo immobile, dei contributi di cui alla L.R. 01.02.2001, n. 2;

2f)

Non sono infine ammissibili a contributo, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d), della L.R. 07.11.2003, n. 27, interventi o stralci funzionali che fruiscono di ulteriori contributi regionali.

2g)

L'assenza dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'esclusione dell'istanza dai benefici della legge regionale.

2h)

Le spese ammissibili a contributo riguardano solo i lavori relativi agli interventi definiti all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 02/2001, con esclusione degli oneri accessori, quali spese tecniche, allacciamenti, ecc.

E' stabilito un importo minimo di spesa ammissibile pari ad € 5.000,00=.

2i)

Le spese relative all'I.V.A. sui lavori sono ritenute ammissibili a contributo nei limiti di legge e, comunque, per un'aliquota non superiore al 10%, ove costituiscano costo effettivo a carico del beneficiario.

2h)

Si riporta nell'Allegato G l'elenco delle voci di spesa non ammesse a contributo per i soggetti privati.

3. Procedura e Termini di Presentazione delle Istanze di Contributo

3a)     I soggetti privati interessati, proprietari degli immobili aventi le caratteristiche previste dalla legge, fanno pervenire al Comune, entro 45 giornidalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, istanza di contributo redatta sull'apposito Allegato A "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte di soggetti privati - popolazione fino a 3500 abitanti" o Allegato A.1 "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte di soggetti privati - popolazione da 3501 a 15000 abitanti". L'allegato deve essere bollato a termini di legge, compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato degli atti nello stesso indicati.

Nel caso di comproprietà dell'immobile, va resa ed allegata apposita dichiarazione da redigersi sull'Allegato A.2 "Dichiarazione dei comproprietari o dei condomini".

3b)     I comuni interessati, proprietari degli immobili aventi le caratteristiche previste dalla legge, predispongono, entro il termine di cui al successivo punto 3d), istanza di contributo redatta sulla base dell'apposito Allegato B "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte del Comune interessato - popolazione fino a 3500 abitanti" o Allegato B.1 "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte del Comune interessato - popolazione da 3501 a 15000 abitanti". L'allegato deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato degli atti nello stesso indicati.

3c)     I comuni compilano i prospetti riassuntivi di tutti gli interventi da realizzare nel territorio comunale, da redigersi sulla base degli Allegati C "Modulo riepilogativo degli interventi da redigersi a cura del Comune interessato - popolazione fino a 3500 abitanti" o C.1 "Modulo riepilogativo degli interventi da redigersi a cura del Comune interessato - popolazione da 3501 a 15000 abitanti".

Gli Allegati C e C1 comprendono sia le iniziative proposte dal Comune, sia i singoli interventi in relazione ai quali i soggetti privati proprietari interessati avanzano richiesta di contributo.

L'allegato, da elaborarsi per ogni proposta di intervento, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato degli atti nello stesso indicati.

3d)     I comuni trasmettono gli Allegati C e C.1 alla Giunta Regionale, Assessorato alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Direzione Lavori Pubblici, Calle Priuli 99, 30121 Venezia, entro 75 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Congiuntamente agli Allegato C e C.1, sono trasmessi gli originali degli Allegati A, A.1, A.2 e B, B.1 sottoscritti dai soggetti che propongono gli interventi, corredati degli atti negli stessi indicati.

3e)     Il mancato rispetto dei termini di cui ai punti 2h) (importo minimo) e 3d) comporta l'esclusione dai benefici della legge regionale, salvo che, il privato interessato dimostri di aver rispettato quanto stabilito al punto 3a).

4. Istruttoria Regionale delle istanze e Programma di Riparto

4a)     La Direzione Lavori Pubblici provvede all'istruttoria delle istanze acquisite agli atti, escludendo dalle graduatorie le richieste dei soggetti che non presentano i requisiti di cui al punto 2b) e non risultano aver rispettato i termini di cui al punto 3d), ovvero nel caso che la documentazione presentata risulti incompleta.

4b)     La mancata attribuzione di punteggi derivanti da omissioni o errori compilativi degli Allegati C e C.1 da parte del Comune, rientra nella responsabilità esclusiva dello stesso.

4c)     L'istruttoria delle istanze e dei relativi progetti è operata individuando le somme ritenute ammissibili a contributo, fra quelle esposte negli Allegati A, A.1 e B, B.1 dai soggetti che hanno avanzato istanza di contributo. Ove nell'ambito della medesima voce di spesa siano indicate, senza possibilità di distinzione, spese ammissibili e spese non ammissibili ai termini del presente bando, in sede di istruttoria della domanda si provvede allo stralcio dell'intera voce.

4d)     Con le istanze ritenute ammissibili a contributo, sono formate tre graduatorie di merito, in relazione alle tre diverse categorie di intervento, ordinate in base al punteggio conseguito. A parità di punteggio, sono anteposti in graduatoria gli interventi per i quali la spesa ammissibile risulta inferiore.

4e)     I punteggi sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Parametri

Punteggio

Osservazioni

 

 

Manufatto tutelato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 42/2004

2

Il punteggio viene attribuito sulla base dell'attestazione comunale sull'Allegato (C)

 

 

Ambito tutelato ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004

2

Il punteggio viene attribuito sulla base dell'attestazione comunale sull'Allegato (C)

 

 

Grado di protezione basso

4

I gradi di protezione sono previsti dal PRG in numero variabile e sono ordinati in ordine decrescente di tutela.

Viene attribuito il punteggio massimo, medio o minimo a seconda che il grado di protezione dell'edificio rientri nel terzo superiore, medio o inferiore.

 

Grado di protezione medio

5

Grado di protezione alto

6

Integrazione fra interventi privati e interventi pubblici

6

Il punteggio viene attribuito agli interventi, pubblici o privati, di cui è dimostrata, con documentazione da allegare alla domanda, la coerenza con uno strumento urbanistico attuativo approvato. Il punteggio viene altresì assegnato nel caso in cui il comune abbia provveduto alla sottoscrizione di un "accordo di programma" con i soggetti privati interessati, facendosi carico del coordinamento degli interventi da realizzare in un ambito classificato come centro storico.

 

Interventi che ricadono in comuni classificati montani

1

 

Interventi che prevedono esclusivamente la tinteggiatura esterna dei fabbricati

1

 

Cantierabilità

2

Il punteggio viene attribuito in presenza di permesso di costruire ovvero dichiarazione di inizio attività efficaci, dalle quali sia possibile evincere il riferimento agli interventi oggetto di richiesta di contributo. Nel caso di opera comunale, viene considerata valida ai fini dell'attribuzione del punteggio la deliberazione di approvazione del progetto almeno definitivo.

4f)       Fermo restando il limite massimo di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 2/2001, l'aliquota di contributo utilizzata in sede di Programma di riparto non sarà inferiore al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4g)      Le esclusioni dalle graduatorie definitive sono segnalate ai soggetti che hanno avanzato istanza di contributo, mediante pubblicazione del relativo provvedimento nel sito ufficiale della Giunta Regionale, al seguente indirizzo:

www.regione.veneto.it/territorio+e+ambiente/lavori+pubblici/contributi+e+finanziamenti/centri storici minori.

5. Modalità di Gestione del Programma di Riparto

5a)     La Regione anticipa al Comune interessato, in qualità di soggetto incaricato della gestione a termini dell'art.5, comma 3, della L.R. n. 2/2001, a seguito dell'accettazione del contributo da parte del beneficiario finale, il 70%delle somme destinate a beneficiari diversi dal Comune ed il 40%delle somme destinate al Comune stesso, in quanto beneficiario finale.

5b)     Acquisito l'acconto complessivo, previa accettazione del beneficiario e stipula, nel caso di contributi assegnati a soggetti privati, di una polizza fidejussoria a favore del Comune pari all'ammontare dell'acconto spettante, il Comune eroga un'anticipazione al beneficiario privato, pari al 40%del contributo.

5c)     Il saldo al beneficiario finale privato è erogato da parte del Comune a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, che non dovrà risultare inferiore - pena riduzione proporzionale del beneficio - a quella risultante dall'applicazione della seguente formula:

somma da rendicontare

=

contributo concesso

aliquota di contributo

5d)     La spesa sostenuta dai beneficiari privati, da rendicontare alla Giunta Regionale - Direzione Lavori Pubblici, deve risultare da un "Certificato di regolare esecuzione" rilasciato dal Direttore dei lavori, secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato D "Certificato di regolare esecuzione per interventi realizzati da parte di soggetti privati". Il certificato in questione, sottoscritto da un tecnico abilitato, deve essere corredato di idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, intestati al beneficiario. Si richiama il punto 5c) per quanto riguarda l'entità della spesa da rendicontare.

Va esperita apposita visita di collaudo alla presenza dei soggetti indicati nell'AllegatoD.

5e)     Le spese sostenute dai Comuni, in quanto beneficiari finali, sono rendicontate alla Giunta Regionale - Direzione Lavori Pubblici, mediante "Certificato di regolare esecuzione", ovvero di "Collaudo", e relativo atto di approvazione. Si richiama il punto 5c) per quanto riguarda l'entità della spesa da rendicontare.

5f)      A seguito dell'esaurimento della disponibilità complessiva di risorse attribuite in acconto e destinate a beneficiari diversi dal Comune, lo stesso, in qualità di soggetto gestore, può chiedere alla Regione - Direzione Lavori Pubblici, l'accreditamento dell'importo residuo, pari al 30%del contributo complessivo in ambito comunale.

6. Disposizioni Varie

6a)     Per favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'iniziativa regionale, i beneficiari dei contributi regionali sono tenuti a predisporre, con oneri a proprio carico, una documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con il contributo regionale, da redigersi in conformità all'Allegato E "Documentazione illustrativa dell'intervento realizzato". La presentazione alla Direzione Lavori Pubblici del predetto documento costituisce condizione indispensabile ai fini dell'erogazione dei saldi spettanti, sia da parte del Comune ai soggetti privati, sia da parte della Regione al Comune in relazione agli interventi di competenza dello stesso.

6b)     Il Comune interessato, in quanto soggetto gestore del programma, è inoltre responsabile della congruenza dei lavori realizzati dai soggetti privati beneficiari rispetto all'ammissibilità delle spese stabilite nel programma di riparto predisposto dalla Giunta Regionale.

6c)     Il termine ultimo per la rendicontazione della spesa al Comune interessato, ovvero alla Giunta Regionale nel caso di interventi comunali, è fissato in mesi 36decorrenti dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento della Giunta Regionale che approva il programma di riparto.

6d)     L'inosservanza di detto termine comporta la decadenza dal diritto al contributo e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate.

6e)     I soggetti beneficiari sono tenuti ad integrare nel cartello di cantiere la dicitura evidenziata nell'Allegato F "Scritta da inserire nel cartello di cantiere", fornendone adeguata prova fotografica.

A lavori ultimati dovrà essere posta in posizione visibile una targa con materiale durevole con la stessa dicitura.

7. Informative ex art. 10 Legge n. 675/96

  • L'utilizzo dei dati forniti in sede di presentazione della domanda di contributo e di illustrazione dell'intervento realizzato hanno come finalità la predisposizione della graduatoria prevista dal presente provvedimento e la predisposizione di apposito materiale illustrativo dell'efficacia del programma regionale.
  • I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
  • La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
  • I dati non saranno comunicati a soggetti terzi.
  • Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell'inserimento in graduatoria e la loro omissione comporta l'inammissibilità della domanda.
  • Il Titolare del trattamento è l'Ente Regione Veneto, Giunta Regionale.
  • Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici.
  • Spettano al richiedente del contributo tutti i diritti previsti dall'art. 13 della L. n. 675/96. Potranno essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma, dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la legge regionale 01.02.2001 n. 2;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 01.02.2001, n. 2.

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 11, comma 3, della legge regionale 26.06.2008, n. 4;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 49 del 07.04.2009;

VISTO il parere espresso in data 07.05.09 dalla Seconda Commissione Consiliare sul provvedimento 49/CR del 07.04.2009.]

delibera

  • di adottare, per l'utilizzo delle risorse di cui alla L.R. n. 02/2001 per l'esercizio finanziario 2009, compatibilmente con la disponibilità di risorse da stanziare sul cap. 44012 e sul cap. 100627 dell'UPB U0211 in relazione al medesimo esercizio finanziario, i criteri per la presentazione delle richieste di contributo ai sensi della L.R. 01.02.2001, n. 2, come stabiliti in premessa con riferimento ai seguenti aspetti:
    1. Destinazione delle risorse
    2. Soggetti, interventi e spese ammissibili a contributo
    3. Procedura e termini di presentazione delle istanze di contributo
    4. Istruttoria regionale delle istanze e programma di riparto
    5. Modalità di gestione del programma di riparto
    6. Disposizioni varie
    7. Informative ex art.10 legge n. 675/1996;
  • di approvare, come parte integrante del presente provvedimento i seguenti:
    • Allegato A) "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte di soggetti privati - popolazione fino a 3500 abitanti";
    • Allegato A.1) "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte di soggetti privati - popolazione da 3501 a 15000 abitanti";
    • Allegato A.2) "Dichiarazione dei comproprietari o dei condomini";
    • Allegato B) "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte del Comune interessato - popolazione fino a 3500 abitanti";
    • Allegato B.1) "Modulo per la richiesta di ammissione al contributo da parte del Comune interessato - popolazione da 3501 a 15000 abitanti";
    • Allegato C) "Modulo riepilogativo degli interventi da redigersi a cura del Comune interessato - popolazione fino a 3500 abitanti";
    • Allegato C.1) "Modulo riepilogativo degli interventi da redigersi a cura del Comune interessato - popolazione da 3501 a 15000 abitanti";
    • Allegato D) "Certificato di regolare esecuzione per interventi realizzati da parte di soggetti privati";
    • Allegato E) "Documentazione illustrativa dell'intervento realizzato";
    • Allegato F) "Scritta da inserire nel cartello di cantiere";
    • Allegato G) "Elenco delle voci di spesa non ammesse a contributo - soggetti privati";
    • Allegato H) "Elenco delle richieste di individuazione dei nuclei abitativi ai sensi dell'art. 1, comma 3bis";
    • Allegato I) "Elenco dei nuclei abitativi individuati ai sensi dell'art. 1, comma 3bis";

(seguono allegati)

1447_AllegatoA1_215969.pdf
1447_AllegatoA2_215969.pdf
1447_AllegatoA_215969.pdf
1447_AllegatoB1_215969.pdf
1447_AllegatoB_215969.pdf
1447_AllegatoC1_215969.pdf
1447_AllegatoC_215969.pdf
1447_AllegatoD_215969.pdf
1447_AllegatoE_215969.pdf
1447_AllegatoF_215969.pdf
1447_AllegatoG_215969.pdf
1447_AllegatoH_215969.pdf
1447_AllegatoI_215969.pdf

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