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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 16 giugno 2009


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1391 del 19 maggio 2009

D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni.

Il Presidente della Giunta regionale, On. dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, ha semplificato le procedure amministrative per la realizzazione e il funzionamento degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

L'art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede, nello specifico, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione e esercizio, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate.

Con deliberazione di Giunta regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, istallazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedimentali e incaricate alcune strutture regionali del relativo procedimento, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile.

Con successivo provvedimento (D.G.R. 5 maggio 2009, n. 1192) sono state aggiornate le procedure di competenza regionale allo scopo di accelerare l'esame delle istanze e, quindi, ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi. Alle due Segreterie regionali di riferimento (Segreteria Ambiente e Territorio e Segreteria Settore Primario) è stato assegnato il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la Struttura competente.

Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura è stata individuata quale Struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi).

Pertanto, facendo seguito a quanto stabilito dalla recente deliberazione di Giunta regionale del 5 maggio 2009, n. 1192, si ritiene indispensabile fornire ulteriori disposizioni procedurali di dettaglio concernenti l'applicazione dell'articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003 (allegato A) relativamente all'operatività della predetta Direzione regionale.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione della normativa statale e regionale in ordine agli iter amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è opportuno, altresì, definire un dettaglio dei documenti progettuali essenziali (allegato B) per indire e convocare la Conferenza di servizi di cui ai commi 3 e 4, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di edificabilità in zona rurale;

VISTA le D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009 recanti le disposizioni organizzative in materia di autorizzazione alla costruzione e esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la D.G.R. n. 398/2009 concernente l'attuazione del "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto. Fase seconda";

delibera

  1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le procedure amministrative utili al rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi), attribuite all'istruttoria della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura;
  3. di approvare l'allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale è riportata la documentazione essenziale e accessoria per avviare le procedure amministrative utili al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al precedente punto 2;
  4. di affidare al Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura l'adozione di provvedimenti e atti relativi alla predisposizione della modulistica necessaria per la presentazione delle istanze e della documentazione progettuale tecnica;
  5. di rinviare a un successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione delle modalità, dei termini e degli importi relativi alle spese istruttorie in applicazione dell'articolo 12 del D. lgs n. 387/2003 nonché delle modalità di costituzione di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti per la dismissione dell'impianto, previsti dal comma 4, articolo 12 del medesimo decreto;
  6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


(seguono allegati)

1391_AllegatoA_215768.pdf
1391_AllegatoB_215768.pdf

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