Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 09 giugno 2009


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1485 del 19 maggio 2009

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. DGR 199/2008 e DGR 877/2009. Chiarimenti applicativi alla Misura 214/a - "pagamenti agroambientali - corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti".

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il Vice Presidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

L'approvazione della proposta di PSR da parte della Commissione Europea è stata poi recepita a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2007, n.3560, con la quale è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005.

Il primo bando generale a valere sul PSR 2007 - 2013 per l'anno 2008 è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione 12 febbraio 2008, n. 199, a seguito delle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare, e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale e di un ampio confronto con il partenariato. In seguito, per l'anno 2009, il secondo bando generale a valere sul PSR 2007 - 2013 è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione 7 aprile 2009, n. 877, a seguito delle consultazioni e dei confronti già richiamati.

In particolare, in entrambi i bandi di apertura termini, il documento "allegato C" alla Deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2008, n. 199 ed il documento "allegato C" alla Deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2009, n. 877 contenevano condizioni e priorità per l'accesso ai benefici a talune misure dell'Asse 2, tra cui la misura 214 Pagamenti agroambientali, che è stata ulteriormente articolata in otto sottomisure, tra cui la Sottomisura denominata"214/a - corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti". Tale sottomisura ha promosso impegni finalizzati al consolidamento e alla valorizzazione delle formazioni arbustive ed arboree già presenti negli terreni agricoli del territorio regionale, in particolar modo quelli derivanti dalle programmazioni attuate attraverso fondi comunitari e nazionali, oppure già presenti per l'iniziativa dei singoli operatori del settore.

Le azioni di mantenimento e gestione delle formazioni lineari arboreo/arbustive promosse dalla sottomisura 214/a comprendevano, tra gli altri, gli impianti arborei ed arbustivi lineari definiti come fasce tampone (impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari caratterizzate, per ciascun filare, da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto e interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale) e siepi(strutture lineari arboree e/o arbustive caratterizzate da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo). Per entrambe le tipologie di formazioni era stato indicato nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e dettagliato richiamati nei bandi di apertura termini, tra gli impegni, in particolare, al punto 3.1.1 del bando, quello del mantenimento di una fascia permanentemente inerbita in collegamento con la formazione arborea ed arbustiva.

Il calcolo dell'entità del pagamento per unità di superficie per le formazioni lineari è stato dettagliato nell'Allegato 2 "costi e mancanti redditi" al PSR. Le componenti di tale premio si identificano, nell'ambito di tale rapporto, sostanzialmente con il riconoscimento dei costi e dei mancati redditi connessi al mantenimento della fascia arborea ed arbustiva e della fascia permanentemente inerbita, in diretta connessione alla superficie agricola della ditta richiedente. Nei bandi di apertura termini (DGR 199/2008 e DGR 877/2009) la relazione che si è stabilita nella definizione del premio per unità di superficie è stata applicata per metro lineare di formazione erbacea\arboreo\arbustiva, definendo un "impegno standard" per il mantenimento di una fascia arboreo\arbustiva convenzionalmente di larghezza pari a 1 m e di una fascia inerbita di larghezza pari a 5 m ("modulo base"), per complessivi 6 mq per ciascun metro lineare di formazione arboreo/arbustivo/erbacea in impegno.

A tale impegno per le formazioni lineari derivanti da precedenti programmazioni pubbliche corrisponde il riconoscimento di un pagamento pari a 1,29 € per metro lineare di "modulo base".

Ora, nel bando DGR 199/08, al fine di assicurare correntezza al procedimento istruttorio dell'Organismo Pagatore Regionale, nonché per semplificare le successive verifiche degli impegni in parola, sono state individuate alcune prescrizioni di carattere tecnico-operativo da utilizzare al fine di ricondurre le siepi e le fasce tampone esistenti al rispetto del modulo di "base" citato, corrispondente a 1 mq/ml di larghezza della fascia arboreo/arbustiva associata a 5 mq/ml di larghezza della fascia inerbita.

La ripetitività in campo del "modulo base" assicura, peraltro, il rispetto del massimale di 430 €/ha di contributo previsto dalla sottomisura 214/a per la manutenzione delle formazioni lineari di siepe e fasce tampone esistenti, nel rispetto dei massimali stabiliti dall'Allegato "IMPORTI E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO" al Reg.(CE) 1698/05 per gli impegni agroambientali riguardanti le superfici destinate ad "Altri usi dei terreni".

Il rispetto dei massimali per ettaro stabiliti dal Regolamento e del pagamento riconosciuto dal richiamato "modulo base" è garantito anche dalla presenza di una ulteriore condizione di vincolo presente nel Programma di Sviluppo Rurale per le aziende oggetto di benefici in parola, individuato dal massimale del 20% della superficie aziendale ammissibile ad impegno.

Deve essere peraltro evidenziato che, se nel caso più generale e frequente della manutenzione e gestione di formazioni erbaceo/arboreo/arbustive monofilari è possibile garantire la superficie di impegno definita dal "modulo base" nel rispetto dei limiti minimi e massimi di superficie oggetto di impegno individuati dal Programma di Sviluppo Rurale, nel caso di talune formazioni plurifilari le prescrizioni da osservare per il calcolo della superficie oggetto di impegno, così come declinate nel paragrafo "prescrizioni tecniche" dei citati bandi PSR, in alcuni casi, danno luogo a vincoli e limitazioni per l'azienda agricola particolarmente gravosi e sostanzialmente diversi da quelli fissati dalle precedenti programmazioni.

Ciò accade qualora, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Bando di apertura termini, si renda necessario allargare significativamente la fascia di pertinenza della superficie erbacea in modo da garantire 5 m di superficie erbacea per ciascun metro lineare di filare arboreo/arbustivo esistente al fine di rendere ripetibile il "modulo base". Infatti, per raggiungere tale scopo, nelle aziende agricole che ricadono in tale fattispecie, possono verificarsi ampliamenti della fascia erbacea di ampiezza tale da comportare la riduzione significativa e sostanziale della porzione di appezzamento aziendale destinata alle coltivazioni erbacee seminative convenzionali. D'altro canto, la riduzione della superficie impegnata ad un singolo modulo base, comportando il mancato riconoscimento della manutenzione della fascia arboreo-arbustiva, laddove plurifilare, può indurre all'eventuale espianto di fasce plurifilari già messe a dimora.

Peraltro, in questi ed altri casi in cui è prevista la conservazione di formazioni plurifilari, può accadere che l'aumento della superficie inerbita accanto alle formazioni lineari arboreo/arbustive, tale da permettere la ripetizione parametrata del descritto "modulo base" di 6 mq/ml comporti, per aziende agricole già beneficiarie di analoghi aiuti con le programmazioni regionali della Legge Speciale per Venezia, il superamento del massimale del 20% di superficie aziendale in impegno. Tale condizione si verifica però a fronte del mancato riconoscimento del contributo individuato dalla misura 214/a del Programma di Sviluppo Rurale per il rispetto delle condizioni di vincolo determinate dagli impegni in parola, proprio a causa del superamento, che comunque avviene, dell'importo massimo di 430 €/ha di contributo riconoscibile dal Programma alle aziende agricole ricadenti in tali fattispecie.

Alla luce di quanto sopra esposto, fatte proprie le complessità tecnico-gestionali che caratterizzano l'accesso alle fattispecie di contributo in argomento per talune specifiche realtà aziendali, esclusivamente laddove sono presenti formazioni lineari plurifilari di siepe e fasce tampone già riconosciute beneficiarie con precedenti programmazioni comunitarie/nazionali/regionali, si propone di approvare con il presente provvedimento l'Allegato A, che contiene i parametri tecnici per il calcolo del contributo spettante alle sopra indicate formazioni lineari plurifilari erbacee/arboreo/arbustive, fino alla concorrenza del massimale di 430 € per ettaro di Superficie Agricola Totale dell'azienda agricola richiedente, così come indicato dal Programma di Sviluppo Rurale approvato.

Oltre a richiamare, nello specifico, alcuni impegni e i vincoli cui sono sottoposte le aziende agricole con la sottomisura 214/a del PSR nel caso specifico di gestione e manutenzione di formazioni lineari plurifilari erbacee/arboreo/arbustive, l'Allegato A propone l'approvazione degli elementi di dettaglio per ridefinire - anche in modalità di integrazione agli impegni agroambientali in atto - il contributo spettante ai beneficiari qualora le superfici lineari plurifilari ad impegno siano caratterizzate da una larghezza superiore ai 6 metri, che corrispondono all'applicazione puntuale del "modulo base".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
  • VISTO il Regolamento CE n.1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
  • VISTO il regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
  • VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
  • VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)n.1698/2005 e s.m.i.;
  • VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  • VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  • VISTO il Piano strategico nazionale approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 31 ottobre 2006, che ha determinato un importo finanziario per il PSR del Veneto pari a 402,475 milioni di euro di risorse FEASR;
  • VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha infine formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;
  • VISTO il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative contenute nel Programma;
  • VISTA inoltre la classificazione dei Comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma, nonché la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n.1698/2005;
  • VISTA la conferma della Direzione Piani e Programmi Settore Primario quale Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, e l'incarico alla stessa Direzione di procedere alla sorveglianza e agli adempimenti amministrativi, tecnici e procedurali connessi all'attuazione del Programma, nonchè alla conseguente gestione finanziaria;
  • VISTA la proposta di "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi" trasmessa in consultazioni alle Regioni in data 15 novembre 2007;
  • RITENUTO di aprire i termini di presentazione delle domande di aiuto su talune misure degli assi 1 e 2 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, per un importo complessivo di 156.630.000 euro;
  • VISTA la DGR 12 febbraio 2008, n. 199 "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini del primo bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici" e s.m.i.;
  • VISTA la DGR 7 aprile 2009, n. 877 "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 Apertura dei termini di presentazione delle domande per talune misure dell'asse 1 e dell'asse 2. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici" e s.m.i.;
  • VISTO il parere prot. 4791 in data 1 aprile 2009 da parte della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, che in data 1 aprile 2009 ha espresso parere favorevole, con osservazioni, al presente provvedimento. Tali osservazioni e proposte, laddove non confliggenti con le disposizioni regolamentari vigenti, sono state accolte successive integrazioni e modifiche;
  • RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;]

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta alcuni chiarimenti applicativi in merito agli impegni e ai vincoli relativi alla sottomisura "214/a corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti", di cui all'allegato C alla Deliberazione del 12 febbraio 2008, n. 199 e all'allegato C alla Deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2009, n. 877, in talune fattispecie di formazioni lineari erbacee/arboreo/arbustive plurifilari messe a dimora con gli aiuti recati da precedenti programmazioni regionali di settore;
  3. di consentire, ai sensi delle disposizioni recate dal presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) 1975/2006 e s.m.i., la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione degli impegni per le domande di aiuto e pagamento a valere della sottomisura "214/a - corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti"del PSR già presentate all'Organismo Pagatore Regionale - AVEPA;
  4. la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione degli impegni per le domande di cui al precedente punto 3, dovrà essere effettuata entro il giorno 30 giugno 2009 presso AVEPA, accompagnando la richiesta con la cartografia delle superfici interessate e le informazioni di dettaglio fornite secondo lo schema approvato con Decreto della competente Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura.
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


(seguono allegati)

1485_AllegatoA_215730.pdf

Torna indietro