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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 05 maggio 2009
D.G.R. n. 4432/2007: Modalità di utilizzazione del logotipo relativo al progetto "Alimentinsalute".
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue, di concerto con l'Assessore Sandro Sandri.
La Regione del Veneto, da anni, nell'esercizio delle proprie competenze ed in conformità alle norme comunitarie ed alla legislazione nazionale, assicura il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti in particolare perseguendo i seguenti obiettivi: a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente, tutela degli interessi economici e giuridici a carattere generale; b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore; c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.
Con propria Deliberazione del 28.12.2007, n. 4432, la Giunta Regionale ha approvato un progetto, denominato "Alimentinsalute", successivamente riconfermato e sviluppato con DD.GG.RR. 7.10.2008, n. 2888, 25.11.2008, n. 3639, e 17.02.2009, n. 361, con l'obiettivo di migliorare le produzioni agroalimentari venete, garantendo una migliore informazione ai consumatori.
Tale progetto, che mira a "sviluppare un approccio organico, analitico e complessivo al problema della sicurezza alimentare, fornendo risposte adeguate ed una corretta informazione al consumatore in ambito nutrizionale, contribuendo a promuovere uno stile di vita sano, un comportamento alimentare consapevole ed equilibrato, un approfondimento delle conoscenze legate alle caratteristiche igienico-sanitarie e nutrizionali degli alimenti, in termini di benessere e salute e sicurezza alimentare, nonché delle produzioni agroalimentari e di qualità del territorio", è in avanzata fase di realizzazione.
Attraverso l'apporto strategico del "Tavolo Interdisciplinare per la Sicurezza Alimentare", attivato con specifico Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare del 13.06.2008, n. 438, con l'obiettivo di individuare un momento di confronto istituzionale per la produzione, la distribuzione, l'Università, il Controllo Ufficiale, la medicina (medici di base, pediatri, dietisti), la scuola e i Consumatori, sono state determinate le competenze professionali e le relative disponibilità a sviluppare sinergie finalizzate ad un approccio completo e integrato in materia di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore, nonché sono in via di acquisizione le conoscenze: a) delle tipologie produttive specifiche delle diverse realtà territoriali
esistenti nella regione e delle qualità organolettiche da esse possedute; b) delle relative banche dati, possedute dai diversi "stakeholders", ovvero produttori, trasformatori, distributori, somministratori, consumatori e controllori; c) dei circuiti di distribuzione-somministrazione degli alimenti e delle abitudini alimentari della popolazione veneta; d) delle patologie di origine alimentare riscontrate a livello di ospedalizzazione e/o a livello di medicina di base e/o specialistica (pediatrico, etc.).
Inoltre, al fine di sviluppare modalità operative omogenee, sta per essere individuata una filiera produttiva sulla quale sviluppare la "attestazione di sistema" che, così come previsto dalle DD.GG.RR. nn. 4432/2007 e 2888/2008, tenga conto: a) dei controlli effettuati dalle singole autorità deputate al controllo; b) dei risultati dell'autocontrollo effettuato dalle imprese; c) dei piani di monitoraggio e/o conoscitivi.
In quest'ottica si è quindi proceduto, secondo il modello operativo ormai consolidato che prevede il coordinamento tecnico delle azioni realizzate e realizzande in capo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro, sotto la supervisione dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, in modo da assicurare la partecipazione di tutte le strutture pubbliche e private afferenti sia la Tutela del Consumatore che la Sicurezza Alimentare, ad individuare un protocollo quadro per l'adesione al Progetto "Alimentinsalute" da parte degli Operatori del Settore Alimentare che consenta a ciascuno di loro di sviluppare un proprio percorso di attestazione inteso come ulteriore elemento di qualificazione e caratterizzazione dei controlli effettuati dall'OSA (autocontrollo) e del Controllo Ufficiale, che continuano a mantenere inalterati i propri ruoli ed azioni (All. A alla D.G.R. n. 361 del 17.02.2009), come pure è stato individuato un facsimile di "domanda di adesione" al Progetto "Alimentinsalute" (All. B alla D.G.R. n. 361 del 17.02.2009).
Fermo restando che "Alimentinsalute" non rappresenta né un bollo sanitario né un marchio d'identificazione, così come definiti dai Regolamenti CE nn. 852/2004 ed 853/2004 e s.m.i., ma un'attestazione di sistema, ovvero una verifica operata da un soggetto terzo ed imparziale, la Regione del Veneto, sulla convergenza delle risultanze dell'attività di autocontrollo e di controllo ufficiale secondo uno standard omogeneo per tutti gli OSA aderenti, si pone ora il problema di assicurare un'adeguata pubblicità alle suddette risultanze. Essa, oltre che nell'inserimento dell'OSA "attestato" in un elenco accessibile a tutti i già citati stakeholders e gestito sotto la supervisione dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, potrà essere efficacemente ottenuta attraverso l'utilizzo del logotipo del Progetto "Alimentinsalute", già effettuato dalla Regione del Veneto nella documentazione progettuale sin qui prodotta, in funzione di contrassegno da un lato dei prodotti provenienti dagli OSA "attestati" e dall'altro dei distributori che ne curino la vendita al minuto.
Tenuto, inoltre, presente che, in relazione al suddetto logotipo la Regione del Veneto può vantare, in base a quanto appena esposto, un preuso a livello locale ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c) del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, già di per sé idoneo ad assicurare un certo grado di tutela giurisdizionale in caso di impiego non autorizzato del medesimo logo nell'ambito territoriale di riferimento da parte di altri soggetti e che l'utilizzazione del logotipo del Progetto "Alimentinsalute" nelle modalità sopra specificate non ha la funzione di garantire origine, natura o qualità dei prodotti alimentari in questione, ma unicamente di certificare la loro sottoposizione ad un prefissato percorso di verifica in materia di sicurezza e la loro presenza all'interno di determinati esercizi commerciali, si ritiene opportuno, da un lato, non procedere alla registrazione del logotipo del Progetto "Alimentinsalute" come marchio collettivo ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, in quanto essa non risponderebbe alle finalità che il Progetto stesso si propone; dall'altro predisporre un Regolamento d'uso del predetto logotipo.
A tal fine, sono definiti tre allegati tecnici; in particolare, è stato definito il "Regolamento d'uso del logotipo relativo al Progetto Alimentinsalute" (Allegato A), di cui costituisce parte integrante, al quale si debbano rigorosamente attenere i potenziali utilizzatori, allo scopo di evitare impieghi abusivi da parte di categorie di soggetti diverse da quelle sopra individuate (OSA "attestati" e distributori) o per finalità difformi da quelle progettuali, uno schema di domanda di concessione di licenza d'uso (Allegato B) ed un modello di convenzione per la concessione di tale licenza (Allegato C) ai sensi del succitato Regolamento, anch'essi posti in allegato al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;
VISTI i Regolamenti (CE) nn. 852, 853, 854 e 882/2004 e successive modifiche.
VISTA la DGR del 09.08.2002, n. 2224;
VISTA la DGR del 03.12.2004, n. 3846;
VISTE le DGR 15.11.2006, nn. 3549 e 3581;
VISTA le DGR del 28.12.2007, nn. 4432, 4433, 4434 e 4435;
VISTA la DGR del 07.10.2008, n. 2860;
VISTA la DGR del 07.10.2008, n. 2888;
VISTA la DGR del 25.11.2008, n. 3639;
VISTA la DGR del 17.02.2009 n. 361;]
delibera
(seguono allegati)
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