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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 26 maggio 2009


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1192 del 05 maggio 2009

Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12, d.lgsl. 387/2003).

Il Presidente della Giunta Regionale, on. dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.

Con il decreto legislativo 29.12.2003, n. 387 si è data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE promuovendo il maggior utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare l'art. 12 prevede un ruolo importante delle amministrazioni regionali per facilitare la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Al riguardo, con dgr 2204 del 08.08.2008 sono state dettate le prime disposizioni organizzative per i necessari adempimenti, tenuto conto delle modificazioni normative introdotte con l'art. 2, comma 158 della legge 24.12.2007, n. 244.

Con detto provvedimento sono state esattamente definite le concrete tipologie di impianti di competenza regionale ed individuate le strutture regionali responsabili del relativo procedimento autorizzatorio, come in appresso specificato, precisando che per gli altri casi (sotto le soglie indicate) la competenza autorizzatoria è solo dell'amministrazione comunale territorialmente interessata.

tipologia e taglia impianti di produzione di energia elettrica

struttura regionale competente

(segreteria regionale di riferimento)

fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 20 kW

Direzione Urbanistica

(Segreteria Ambiente e Territorio)

eolici di potenza maggiore o uguale a 60 kW

Direzione Urbanistica

(Segreteria Ambiente e Territorio)

idroelettrici di potenza maggiore o uguale a 100 kW

Direzione Difesa del Suolo

(Segreteria Ambiente e Territorio)

da biomasse di potenza maggiore o uguale a 200 kW, esclusi gli impianti da produzioni agricole e forestali la cui potenza termica risulti inferiore ai limiti di cui all'art. 269 del d.lgsl 152/2006

Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera

(Segreteria Ambiente e Territorio)

da biogas, esclusi gli impianti da produzioni agricole e zootecniche, la cui potenza termica risulti inferiore ai limiti di cui all'art. 269 del d.lgsl 152/2006, da gas di discarica e di processi di depurazione di potenza maggiore o uguale a 250 kW

Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera

(Segreteria Ambiente e Territorio)

geotermici

Direzione Geologia e Attività Estrattive

(Segreteria Ambiente e Territorio)

da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche senza emissioni significative (cioè entro i limiti di cui all'art. 269, comma 14 lettere a) ed e) del D.Lgsl 152/2006), di potenza maggiore o uguale rispettivamente a 200 kW e 250 kW

Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura

(Segreteria Settore Primario)

Si disponeva altresì l'organizzazione di un ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei procedimenti autorizzatori presso l'Unità di Progetto Energia cui dovevano essere trasmesse tutte le istanze.

L'esperienza concreta maturata nei mesi seguenti ed il forte impulso dato ora alla realizzazione di tali impianti (sia per i diversi incentivi a disposizione, sia per la valenza economico-ambientale che gli stessi rivestono) richiedono un ulteriore affinamento organizzativo in una prospettiva di maggiore efficienza dell'azione regionale, anche, in particolare, in considerazione dell'esigenza di accelerare l'esame delle istanze e di ridurre i tempi dei procedimenti.

Si propone pertanto di stabilire presso le Segreterie regionali cui afferiscono le strutture regionali competenti (Segreteria all'Ambiente e al Territorio e Segreteria al Settore Primario) il ricevimento delle istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso le strutture dipendenti.

Resta da mantenere nell'U.P. Energia la funzione di raccolta e monitoraggio dei dati di produzione di energia da fonti rinnovabili per le finalità ed ai sensi dell'art. 2, commi 167-170 della legge 24.12.2007, n. 244, coerentemente con le attribuzioni di carattere programmatorio attribuite a detta struttura (con dgr 3609 del 22.11.2005). A tal fine, le Segreterie regionali Ambiente e Territorio e Settore Primario dovranno notiziare delle istanze pervenute l'UP Energia al fine di consentire a detta struttura la funzione di monitoraggio complessivo, integrando le informazioni relative alle istanze con l'esito dei relativi procedimenti istruttori. Si reputa inoltre opportuno che detta Unità di progetto continui l'attività di informazione al pubblico, anche attraverso l'implementazione del sito internet regionale, su procedure e disposizioni regionali attinenti la materia di cui si discute, anche raccogliendo i provvedimenti conseguenti al presente atto. Per quanto più in generale riguarda le competenze strategiche per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si ritiene di demandare a successivo provvedimento l'aggiornamento delle linee programmatiche di attività di detta U.P. Energia approvate con dgr 3684 del 28.11.2006.

Si propone altresì, con riferimento alle autorizzazioni incardinate nelle competenze delle strutture afferenti alla Segreteria Regionale all'Ambiente e al Territorio, di utilizzare, ove l'autorizzazione non comporti la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale n. 33/1985) quale supporto alla posizione regionale da esprimere nella conferenza di servizi da tenersi secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici, da biomassa e da biogas di competenza regionale, ed analogamente, il parere della Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive (di cui all'art. 39 della legge regionale 44/1982) per gli impianti geotermici, nonché il parere del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale (VTR) di cui all'art. 27 della legge regionale11/2004 per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici ed eolici.

Si propone inoltre di individuare con il presente atto nel dirigente della struttura regionale competente, o in caso di impedimento nel suo vicario, il rappresentante regionale nella conferenza di servizi, istruttoria e decisoria, con funzione di presiedere la medesima.

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze, da parte dei soggetti interessati, e le attività istruttorie da parte pubblica, si propone di demandare ai responsabili delle citate Segreterie regionali la definizione delle procedure di dettaglio e degli aspetti organizzativi interni.

Da ultimo si reputa opportuno incaricare la Direzione Risorse Umane di provvedere per le dotazioni di personale occorrenti per far fronte ai nuovi carichi di lavoro delle strutture interessate nell'ambito della Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 12 del d.lgsl 387/2003 e s. m. e i.;

VISTA la dgr 2204/2008;

delibera

  1. di aggiornare le disposizioni procedurali per l'autorizzazione, di competenza regionale, all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (ai sensi dell'art. 12 del d.lgsl. 387/2003) disposte con dgr 2204 del 08.08.2008, come specificato ai punti seguenti;
  2. di incaricare la Segreteria Regionale Ambiente e Territorio e la Segreteria Regionale Settore Primario, del ricevimento delle istanze per l'autorizzazione di competenza regionale all'installazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, secondo il riparto delle rispettive competenze esposto in premessa;
  3. di demandare al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio ed al Segretario Regionale al Settore Primario la definizione, con propri provvedimenti, e per quanto di rispettiva competenza, dell'opportuna organizzazione di coordinamento interna; delle procedure operative ed occorrenti disposizioni di dettaglio in coerenza con quanto esposto in premessa, quanto stabilito con deliberazioni della Giunta regionale e con la normativa vigente;
  4. di individuare con il presente atto nel dirigente regionale della struttura regionale competente, o in caso di impedimento nel relativo vicario, il rappresentante regionale nella conferenza di servizi, istruttoria e decisoria, da indirsi come previsto nei casi di cui all'art. 12 del d.lgsl 387/2003 ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241/1990, con funzione di presidente la stessa conferenza;
  5. di impegnare la Direzione Risorse Umane per provvedere alle dotazioni aggiuntive di personale occorrenti per far fronte ai nuovi carichi di lavoro delle strutture interessate nell'ambito della Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio.

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