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Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 21 aprile 2009
Modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell'Azienda Ulss n. 10 e della Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola" di cui alla DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e sue successive modifiche ed integrazioni. Modifica della DGR n. 526 del 3 marzo 2009 in esecuzione delle ordinanze della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 1655 e 1656 del 31 marzo 2009.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 3223 dell'8 novembre 2002, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche ed integrazioni alle schede di dotazione ospedaliera pubblica e privata di cui alla L.R. n. 39 del 30 agosto 1993, con il preciso scopo di adeguare il sistema di cura ospedaliera al cambiamento e alla diversificazione dei bisogni di salute e alla realizzazione di una più efficiente distribuzione delle risorse a fronte di più efficaci modelli di gestione delle medesime.
Per la Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola", afferente all'Azienda Ulss n. 10, si riporta di seguito una sintesi dei provvedimenti emanati dagli organi competenti rinviando ad essi le motivazioni per le quali i provvedimenti stessi sono stati approvati.
La DGR n. 3223/2002 ha previsto il trasferimento dell'attività della Casa di Cura presso l'Ospedale di Jesolo a completo regime entro il 31 dicembre 2004.
Con la DGR n. 751 del 11 marzo 2005 la Giunta Regionale, prendendo atto che il processo di accorpamento e trasferimento non era ancora stato avviato, ha poi prorogato la scadenza del trasferimento stesso al 31 dicembre 2005.
Successivamente la Giunta Regionale, raccogliendo l'indirizzo espresso dalla Quinta Commissione consiliare con il parere n. 109 del 31 luglio 2006 rilasciato sul provvedimento n. 151/CR/2005, ha approvato la deliberazione n. 2936 del 19 settembre 2006.
Tale deliberazione, a parziale modifica della scheda di dotazione ospedaliera di cui alla DGR 751/2005, ha previsto di assegnare il termine del 30 dicembre 2006 per la definizione dell'accordo per il trasferimento della Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola" presso l'Ospedale di Jesolo (con l'indicazione di una tempistica certa e il contestuale avvio delle procedure per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni per la struttura pubblica).
La DGR n. 2936/2006 ha inoltre sancito che, qualora, entro la data del 30 dicembre 2006, non fosse stato definito l'accordo di cui sopra, si dovesse procedere, a far data dal 1 gennaio 2007, all'attuazione della programmazione relativa all'Azienda Ulss n. 10, secondo quanto previsto nelle schede di dotazione ospedaliera allegate alla stessa deliberazione.
Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì demandato ad un eventuale successivo provvedimento, da attuarsi entro il 30 giugno 2007, l'esecuzione degli obiettivi contenuti nella DGR n. 3223/2002 che prevedono la riduzione a tre dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 10, nel caso in cui non fosse stato definito l'accordo per il trasferimento della Casa di Cura presso l'ospedale di Jesolo.
Con DGR n. 81 del 16 gennaio 2007, sono stati formulati alcuni suggerimenti operativi prorogando al 28 febbraio 2007 il termine per il conseguimento dell'accordo, di cui al punto 1) del dispositivo della DGR n. 2936/2006.
In sintesi gli atti adottati dalla Giunta Regionale prevedono che, nel caso di mancato trasferimento della Casa di Cura presso l'Ospedale di Jesolo, la Casa di Cura medesima, ubicata a San Donà di Piave, sia dotata complessivamente di n. 95 posti letto provvisoriamente accreditati e che presso la struttura venga effettuata l'attività geriatrico-riabilitativa, integrata dalla possibilità di erogare prestazioni sanitarie in regime di Day Hospital e/o di Day Surgery e prestazioni ambulatoriali, nei limiti stabiliti dalla Giunta medesima.
Avverso e per l'annullamento dei provvedimenti della Giunta Regionale n. 151/CR/2005, n. 2936/2006 e n. 81/2007, la Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola" ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Veneto.
Il 28 febbraio 2007 il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 10, con nota prot. 13235, ha comunicato che le determinazioni non erano state accolte dalla Casa di Cura, così rappresentando il mancato raggiungimento dell'accordo per il trasferimento previsto presso l'Ospedale di Jesolo.
Di conseguenza l'Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie, con propria nota prot. 222152/50.08.00 del 18 aprile 2007, ha invitato l'Azienda Ulss n. 10 e la Casa di Cura a dare piena attuazione a quanto previsto ai punti 2), 5) e 7) del dispositivo della DGR n. 2936/2006.
A tale nota ha fatto seguito la trasmissione alla Giunta Regionale della deliberazione n. 201 del 15 maggio 2007 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 10, attuativa della DGR n. 2936/2006, per il conseguimento del parere di congruità previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 3 della LR 56/94 e 39 della LR 55/94. La Casa di Cura ha impugnato avanti il TAR Veneto anche il provvedimento aziendale.
La Giunta Regionale, con la deliberazione n. 3149 del 9 ottobre 2007, ha espresso parere di congruità sull'atto del Direttore Generale, indicando la data del 31 luglio 2008 quale termine massimo per la sua completa attuazione, vale a dire per l'adeguamento concreto della Casa di Cura alla nuova scheda di dotazione ospedaliera.
La Casa di Cura ha impugnato avanti il TAR Veneto anche la DGR n. 3149/2007.
In relazione ai ricorsi pendenti, nel settembre 2008, quando ormai la nuova scheda di dotazione ospedaliera avrebbe dovuto già essere stata attuata, la Casa di Cura presentava istanza cautelare chiedendo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti regionali menzionati.
Il T.A.R. Veneto, con le ordinanze n. 771/2008 e n. 772/2008 del 1° ottobre 2008, ha rigettato le domande di misura cautelare avanzate dalla Casa di Cura nei confronti delle deliberazioni della Giunta Regionale e nei confronti dell'atto del Direttore Generale n. 201 del 15 maggio 2007.
Contro le sopra riportate ordinanze del T.A.R. Veneto, la Casa di Cura ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2009, ha rilevato che, "fermi restando i poteri regionali in materia di organizzazione del servizio, risulta sussistere in relazione agli atti impugnati il profilo di irreparabilità del danno derivante dalla loro esecuzione, quanto meno in ragione del breve lasso di tempo concesso alla parte appellante per la risistemazione della sua struttura medica in ragione della soppressione dei posti; che a ciò si può ovviare ordinando alla Regione Veneto di assegnare un congruo termine non inferiore a 6 (sei mesi)". Pertanto, con le ordinanze n. 261/09 e n. 262/09, ha accolto parzialmente, in riforma delle precedenti decisioni del TAR Veneto rispettivamente n. 772/08 e n. 771/08, la richiesta di sospensiva dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
A seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato e nelle more del giudizio di merito da parte del T.A.R. Veneto sui provvedimenti impugnati, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 526 del 3 marzo 2009, ha formalmente preso atto del contenuto delle ordinanze ed ha formalmente dato esecuzione alle stesse assegnando, come ordinato, alla Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola" l'ulteriore termine di sei mesi, a decorrere dal giorno di adozione delle ordinanze cautelari, per la riorganizzazione di cui alla scheda di dotazione ospedaliera approvata con la DGR n. 2936/2006 e confermata con DGR n. 3149/2007.
Conseguentemente, l'Azienda Ulss 10 è stata invitata a comunicare l'ulteriore termine semestrale alla Casa di Cura.
Nel frattempo, con atti datati 25 febbraio 2009, la Casa di Cura ha presentato, innanzi al Consiglio di Stato, due istanze per l'ottemperanza delle misura cautelari accordate rispettivamente con l'ordinanza n. 261/09 e con l'ordinanza n. 262/09.
In entrambe le istanze per l'ottemperanza viene evidenziato che "l'efficacia e l'esecutività della avversata nuova scheda di dotazione ospedaliera della Casa di Cura" (scheda approvata con la DGR n. 2936/2006 e confermata con DGR n. 3149/2007) "deve ritenersi sospesa dalla sua adozione sino a quanto non sarà decorso il termine superiore a sei mesi, che ad oggi la Regione deve ancora accordare alla Casa di cura per consentirne l'imposta ristrutturazione.".
Inoltre la Casa di Cura ha lamentato che l'Azienda Ulss n. 10 per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2008 "riconosce sotto il profilo economico unicamente i ricoveri riconducibili alla impugnata scheda di dotazione ospedaliera approvata con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2936/2006.".
Come già rilevato la Giunta Regionale con deliberazione n. 526 del 3 marzo 2009 ha invece accordato il suddetto termine fissandolo in sei mesi. La misura del tempo concesso è stata ritenuta congrua, considerando che la necessità di adeguamento della dotazione ospedaliera era conosciuta dalla Casa di Cura già da molto tempo - circa tre anni - e che la scheda di dotazione ospedaliera, di cui alle deliberazioni sopra riportate, era già operativa a far data dal 1° agosto 2008.
Tuttavia il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 31 marzo 2009, ha ritenuto che la Regione non abbia dato piena esecuzione alla ordinanza cautelare rilevando "che il termine concesso all'appellante deve essere intero, così che esso non può decorrere dalla data della stessa ordinanza cautelare n. 261 del 13 gennaio 2009, come stabilito dalla delibera regionale n. 526 del 3 marzo 2009, che pertanto non può essere considerata quale esatto ed integrale adempimento;".
Inoltre, il medesimo Consiglio di Stato ha altresì statuito che, "avendo l'ordinanza n. 261 del 13 gennaio 2009, sospeso l'efficacia degli atti impugnati, così come già chiarito, l'Amministrazione regionale non può negare il pagamento delle prestazioni rese, sempre che siano state realmente svolte, essendo solo a detta amministrazione regionale imputabile la situazione di ritardo nella risistemazione della struttura medica della Casa di Cura appellante;".
Pertanto con l'ordinanza n. 1655 del 31 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza della Casa di Cura ed ha ordinato alla Regione Veneto "di dare tempestiva, piena, completa ed esaustiva esecuzione dell'ordinanza n. 261 del 13 gennaio 2009, nei sensi di cui in motivazione.".
Uguale contenuto ha l'ordinanza n. 1656 pronunciata dal medesimo Consiglio di Stato, sempre nella camera di consiglio del 31 marzo 2009, a fronte dell'istanza per l'ottemperanza dell'ordinanza n. 262/09.
Alla luce di quanto sopra esposto e nelle more del giudizio di merito del T.A.R. Veneto sui provvedimenti impugnati, con il presente provvedimento si prende atto del contenuto delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 1655 e n. 1656 del 31 marzo 2009 al fine di darne esecuzione e si propone di assegnare alla Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola" - tenuto conto del principio enunciato dal Supremo Collegio - quale termine ultimo per la riorganizzazione di cui alla scheda di dotazione ospedaliera approvata con la DGR n. 2936/2006 e confermata con DGR n. 3149/2007, il 31 dicembre 2009, in modo tale che sia pienamente ed ampiamente assicurato il termine di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.
Inoltre, considerato che il Consiglio di Stato ha rilevato che, avendo le ordinanze n. 261 e n. 262 del 13 gennaio 2009, "sospeso l'efficacia degli atti impugnati, così come già chiarito, l'Amministrazione regionale non può negare il pagamento delle prestazioni rese, sempre che siano state realmente svolte", si dà espresso mandato all'Azienda Ulss n. 10 di provvedere al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte dalla Casa di Cura in conformità alle indicazioni date dal Consiglio di Stato con le ordinanze n. 1655/09 e 1656/09, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 4449 del 28 dicembre 2006.
Si rappresenta che quanto disposto dal presente provvedimento modifica quanto previsto dalla DGR n. 526 del 3 marzo 2009.
Alla comunicazione del presente provvedimento alla Casa di Cura "Sileno e Anna Rizzola" provvede direttamente la Regione Veneto.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 39/1993;
VISTA la DGR n. 3223 dell'8 novembre 2002;
VISTA la DGR n. 751 dell'11.3.2005;
VISTA la DGR n. 2936 del 19 settembre 2006;
VISTA la DGR n. 81 del 16 gennaio 2007;
VISTA la DGR n. 3149 del 9 ottobre 2007;
VISTA la DGR n. 526 del 3 marzo 2009;
VISTE le ordinanze del T.A.R. Veneto - Sezione III, n. 771/2008 e n. 772/2008 del 1 ottobre 2008;
VISTE le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 261 e n. 262 del 13 gennaio 2009;
VISTE le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1655 e n. 1656 del 31 marzo 2009;]
delibera
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