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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 28 aprile 2009


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 07 aprile 2009

DPCM 1° aprile 2008("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): regolamentazione e gestione dell'inserimento in comunità di minori e giovani adulti.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie - Ing. Sandro Sandri - di concerto con l'Assessore alla Politiche Sociali - Dott. Stefano Valdegamberi - riferisce quanto segue:

Con il DPCM emanato in data 01/04/08 avente per oggetto " Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, vengono disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite;

Con provvedimento n. 2144 del 29 luglio 2008 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto al recepimento del DPCM in oggetto, demandando a successivi atti, gli adempimenti operativi derivati.

Con nota del Segretario alla Sanità e Sociale in data 24 settembre 2008, prot. n. 489581/50.07.07-E.900.04.07, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti applicativi previsti ed al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti negli Istituti Penitenziari del Veneto, si è ritenuto opportuno precisare con i Direttori Generali delle Aziende ULSS interessate, ossia capoluogo di provincia, alcune questioni urgenti, tra le quali il fatto che gli oneri concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, di cui all'art. 2 del DPCM 1° aprile 2008 sarebbero stati a carico delle Aziende ULSS a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Con nota successiva del Segretario Regionale Sanità e Sociale del 30 dicembre 2008 prot. n.692758, si confermava che a decorrere dal 01 gennaio 2009, la cura o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti erano posti a carico delle Aziende ULSS. Tali costi verranno rimborsati successivamente alle Aziende con il riparto della quota del fondo destinata al finanziamento della sanità penitenziaria relativa all'anno finanziario 2009, in corso di definizione a livello nazionale.

Successivamente con provvedimento n. 296 del 10 febbraio 2009 si èconfermato che a decorrere dal 01 gennaio 2009, gli oneri per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura già convenzionata con il Ministero della Giustizia ai sensi del D.P.R. 309/90, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico delle Aziende ULSS sul cui territorio insistono le suddette strutture, secondo le tariffe stabilite con il Ministero della Giustizia ai sensi dei Decreti citati

Si tratta ora di regolamentare gli aspetti economico-finanziari in materia di giustizia minorile e in particolare di definire quali devono essere le procedure per l'inserimento in strutture residenziali e come deve avvenire la liquidazione delle rette delle comunità in cui vengono inseriti i minori e giovani adulti oggetto del presente provvedimento.

Ai fini della programmazione si tenga presente che nel 2008 il numero dei minori inseriti in struttura è stato complessivamente di 21 (18 inserimenti in strutture per tossicodipendenti e 3 in quelle per il disagio psichico), di questi 16 residenti nel veneto, e 2 SFD (Senza fissa dimora). Gli inserimenti sono avvenuti presso comunità della Regione Veneto per quanto riguarda i minori tossico dipendenti, e per lo più in Comunità esterne per i minori affetti da disagio psichico: questo perché in regione non vi sono centri in cui si accolgono minori con disagio psichico, tranne una nel Veneziano. L'importo complessivo è stato di circa 300.000,00 euro. Al 1 gennaio 2009 risulta una presenza di 12 minori inseriti residenti nella Regione Veneto (soprattutto in provincia di Verona) così ripartiti: 2 minori con disagio psichico in comunità della Toscana e Umbria, 1 in Comunità per doppia diagnosi in provincia di Vicenza e 9 presso comunità per tossicodipendenti in ambito regionale.

Considerate le dimensioni del fenomeno, e come non sia possibile programmare gli ingressi in struttura, essendo legati a misure cautelari e ordinanze di collocamento immediato disposte dalla Magistratura con tempi estremamente ridotti di attuazione del provvedimento, si ritiene opportuno regolamentare con il Centro Giustizia Minorile di Venezia le principali aree di collaborazione indicate nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali del 20 novembre 2008 attraverso la stipula di un protocollo di intesa che dovrà contenere indicazioni rispetto al fatto che la Regione Veneto intende farsi carico degli oneri economici solo dei cittadini residenti nel Veneto.

Inoltre, si ritiene opportuno che, in una prima fase di gestione di queste nuove funzioni regionali, la liquidazione delle rette venga accentrata in Regione, presso la Direzione Piani e Programmi socio-sanitari - Servizio Tutela salute Mentale, utilizzando il Capitolo n. 60009 del bilancio di previsione 2009, eprevedendo una disponibilità per l'anno 2009, di € 350.000,00.= (trecentocinquantamila/00)

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • Vista la L.R. n. 1/2004;
  • Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 art. 42 1° comma;
  • Vistoil decreto legislativo 30 /12/1992, n. 502 e successive modificazioni;
  • Visto il decreto legislativo 22 /6/1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  • Vista la L. 24/12/2007 n. 244, (Legge finanziaria 2008)" art. 2, comma 283;
  • Vista la D.G.R. n. 2144 del 29 luglio 2008 di recepimento del DPCM 1° aprile 2008
  • Viste le note del Segretario alla Sanità e Sociale in data 24 settembre 2008, prot. n. 489581/50.07.07-E.900.04.07 e in data 30 dicembre 2008, prot. n. 692758/50.07.07-E.910.04.1
  • Vista la D.G.R. n. 116 del 27/01/2009 - DPCM 1° aprile 2008: riparto tra Aziende ULSS delle risorse assegnate per il 2008 alla Regione Veneto
  • Vista la D.G.R. n. 296 del 10/02/2009 - DPCM 1° aprile 2008- disposizioni varie.]

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di confermare che a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli oneri concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art.96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico della Regione, con riferimento esclusivo ai cittadini residenti nel veneto.
  3. di prevedere che la gestione della materia regolata dal presente provvedimento, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle rette delle comunità presso le quali avvengono gli inserimenti in oggetto, faccia capo alla Direzione Piani e Programmi socio-sanitari - Servizio Tutela salute mentale;
  4. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari la stipula del protocollo d'intesa con il Centro per la Giustizia minorile secondo le indicazioni citate in premessa;
  5. di prevedere una spesa complessiva pari a € 350.000.= (trecentocinquantamila/00) per gliinserimenti in comunità che verranno realizzati nel 2009, ricorrendo al Capitolo n. 60009 del bilancio di previsione 2009 - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione, che presenta la necessaria liquidità;
  6. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari a provvedere con proprio provvedimento alla liquidazione delle rette per gli inserimenti oggetto della presente deliberazione, nonché il relativo impegno di spesa.

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