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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009
Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.
L'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue:
La Direttiva comunitaria 2001/42/CE rappresenta un importante passo in avanti nel contesto del diritto ambientale ponendo come obiettivo prioritario quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e individuando nella valutazione ambientale strategica lo strumento per l'analisi degli effetti sull'ambiente nell'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Come noto la Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2004, è stata recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", che relativamente a ciò che concerne le procedure di VAS, di VIA e di IPPC, disciplinate dalla Parte II, è entrato in vigore il 31 luglio 2007.
Per quanto riguarda la VAS, la Regione Veneto è già intervenuta con le deliberazione n. 2988 del 01.10.2004, n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 05.12.2006, individuando l'autorità competente in materia e definendo criteri e modalità di applicazione delle procedure VAS. Infine, con deliberazione n. 2649 del 7.08.2007, dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), ha confermato gli indirizzi operativi di cui alle precedenti deliberazioni in quanto modulati sulla base della Direttiva 2001/42/CE.
Successivamente con Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è stata integralmente modificata la citata Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. In pratica è stata riformata in modo sostanziale la disciplina delle autorizzazioni ambientali VIA e VAS, riservando alle regioni e province autonome l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, le eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel decreto, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VIA o VAS e per lo svolgimento delle consultazioni nonché le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS.
In merito la Regione Veneto ha sinora provveduto, con l'art. 14 della Legge Regionale n. 4/2008, entrata in vigore il 2 luglio 2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n. 3262/2006, e costituita da:
Funge da supporto tecnico-ammnistrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.
Alla luce della recente evoluzione normativa, in attesa dell'adozione di una organica legge regionale in materia di VAS, si rende necessario aggiornare le procedure già stabilite con le citate deliberazioni di Valutazione Ambientale Strategica al fine di renderle conformi alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata dal D.Lgs. 4/2008.
Ai sensi dell'art. 6 del Codice Ambiente, l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:
a) i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del Codice Ambiente;
b) i piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);
c) le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Parte II Codice Ambiente che sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità.
In attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 della Parte II del Codice Ambiente, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione disposte dalle vigenti disposizioni di settore per specifici piani e programmi con quelle previste dal procedimento di valutazione ambientale strategica, si propone di prevedere che i termini fissati dalle procedure VAS coincidano, per quanto possibile, con quelli previsti dalla normativa di settore del piano o programma. In particolare per i termini di deposito e di presentazione delle osservazioni, laddove non coincidano, deve essere applicato il termine più lungo sia esso quello della procedura VAS o quello della procedura di settore.
Si propone, pertanto, di aggiornare le procedure amministrative già individuate con la deliberazione n. 3262 del 24.10.2006 e suoi Allegati, e con la deliberazione n. 3752 del 05.12.2006 e suoi Allegati in relazione alle diverse fattispecie di piani e programmi:
Si ritiene, inoltre, opportuno definire le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità di cui all'art 12 della Parte II del Codice Ambiente - prevista per valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente per cui devono essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica - come nel caso in cui si tratti di modifiche minori di piani o programmi esistenti, o di piani o programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, o di piani o programmi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'art. 6 Codice Ambiente, come indicato all'Allegato F.
In sede di prima applicazione della verifica di assoggettabilità si propone di escludere dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA:
Per quanto concerne, infine, le valutazioni ambientali transfrontaliere si osservano per le modalità procedurali, l'art. 32 del Codice Ambiente.
La presente deliberazione sostituisce le procedure di cui alle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11;
VISTE le deliberazioni n. 3262 del 24.10.2006, n. 3752 del 5.12.2006 e n. 2649 del 7.08.2007;
VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 26.06.2008, n. 4;
delibera
1. di approvare in sostituzione delle deliberazioni n. 3262/2006 e n. 3752/2006, per le motivazioni esposte in premessa, le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrante:
Allegato A "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza regionale"
Allegato B "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni la cui approvazione compete alla Regione"
Allegato B1 "Procedure di VAS per piani di assetto territoriale, comunale o intercomunale, redatti in copianificazione"
Allegato C "Procedure di VAS per piani o programmi di competenza di altre Amministrazioni"
Allegato D "Procedure di VAS per piani o programmi la cui iniziativa spetta alla Regione mentre l'approvazione compete ad altra Amministrazione"
Allegato E "Procedure di VAS per programmi transfrontalieri europei;
2. di approvare l'iter procedurale per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato F "Procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS" con i criteri esposti in premessa.
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito internet della Regione Veneto al seguente indirizzo: www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Valutazione+Progetti+ed+Investimenti/VAS.htm;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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