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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 31 marzo 2009
Approvazione disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin riferisce quanto segue.
La Regione Veneto, in applicazione di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento di data 01.03.2007 ("Lavoro: linee guida del Garante per Posta Elettronica e Internet") riguardante l'onere da parte dei datori di lavoro di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete internet da parte dei lavoratori, ha predisposto un disciplinare concernente l'utilizzo da parte dei propri dipendenti della posta elettronica, della rete internet e, in aggiunta a quanto previsto dal citato provvedimento del Garante, anche dei telefoni e fax.
Rispetto all'utilizzo dei mezzi sopra indicati il predetto documento, "Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto", si prefigge di tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed al contempo la riservatezza dei dati personali dei lavoratori mediante la disciplina dell'uso degli stessi e delle modalità con le quali vengono effettuati i controlli in ordine a tale utilizzo, nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970).
L'Amministrazione Regionale, in base a quanto prescritto dal citato art. 4 dello statuto dei lavoratori, ha elaborato il disciplinare, definendo un testo condiviso sia con le organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza.
L'ambito di applicazione del citato documento si estende ai dipendenti e dirigenti, a qualsiasi titolo inseriti nell'organizzazione regionale, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché ai collaboratori dell'Amministrazione, a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con la stessa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
(seguono allegati)
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